§ 2.2.25 - L.R. 22 gennaio 2001, n. 2.
Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CORECOM.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:22/01/2001
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Comitato regionale per le comunicazioni).
Art. 2.  (Funzioni).
Art. 3.  (Funzioni proprie).
Art. 4.  (Funzioni delegate).
Art. 5.  (Composizione - Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza).
Art. 6.  (Incompatibilità e decadenza).
Art. 7.  (Dimissioni).
Art. 8.  (Presidenza).
Art. 9.  (Autonomia organizzativa).
Art. 10.  (Programmazione).
Art. 11.  (Rapporti con le istituzioni).
Art. 12.  (Poteri sostitutivi).
Art. 13.  (Indennità di funzione e rimborsi).
Art. 14.  (Registro regionale delle imprese radiotelevisive).
Art. 15.  (Norma finanziaria).
Art. 16.  (Norma transitoria).
Art. 17.  (Abrogazione).


§ 2.2.25 - L.R. 22 gennaio 2001, n. 2.

Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CORECOM.

(B.U. n. 8 del 26 gennaio 2001).

 

Art. 1. (Comitato regionale per le comunicazioni).

     1. Il Consiglio regionale della Calabria, nel rispetto del pluralismo e della concorrenza, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, nonché dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali, linguistiche e religiose, promuove ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il potenziamento delle comunicazioni nella Regione.

     2. In attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la presente legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni, di seguito denominato "CORECOM CALABRIA", quale organo con funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, nonché funzionalmente organo, nell'ambito delle norme di cui alla legge n. 249 del 31 luglio 1997, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

 

     Art. 2. (Funzioni).

     1. Il CORECOM - CALABRIA assicura in ambito regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazioni, è organo di consulenza della Regione ed è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.

     2. Il CORECOM - CALABRIA esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale e, come funzioni delegate, quelle di competenza dell'Autorità dalla stessa delegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della Legge 249/97, mediante la stipula di apposite Convenzioni sottoscritte dal presidente dell'Autorità e dal Presidente del CORECOM - CALABRIA, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a), b), c) e d) del Regolamento adottato dall'Autorità con Deliberazione n. 53/99 del 28 aprile 1999 nonché le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.

 

     Art. 3. (Funzioni proprie).

     1. Il CORECOM - CALABRIA, svolge le seguenti funzioni proprie:

     A) Funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale:

     1) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 lett. a), nn. 1 e 2 della legge n. 249/97, avuto riguardo alla definizione dei bacini d'utenza ed alla localizzazione comune dei relativi impianti;

     2) esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della L. 249/97;

     3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

     4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi destinati alle emittenti private locali per la pubblicità;

     5) su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;

     6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale;

     7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

     8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

     9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio- economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della Regione;

     10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa Calabria, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

     B) Funzioni gestionali:

     1. cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

     2. regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103;

     3. cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale.

     C) Funzioni di controllo:

     1. vigila, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ed altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

 

     Art. 4. (Funzioni delegate).

     1. Il CORECOM - CALABRIA esercita, a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con l'Autorità di cui al comma 2 del precedente articolo 2, le seguenti funzioni:

     A) Funzioni consultive in materia di:

     1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 5, della legge n. 249 del 1997;

     2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di

telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 7, della legge 249/97;

     3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 2, della legge 249/97;

     4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 12, della legge 249/97;

     5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 10, della legge 249/97.

     B) Funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

     1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 5 della legge 249/97;

     2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 13, della legge 249/97.

     C) Funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

     1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 3, della legge 249/97;

     2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 8 della legge 249/97;

     3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 15 della legge 249/97;

     4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o di autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 1 della legge 249/97;

     5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

     6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 3, della legge 249/97;

     7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 4, della legge 249/97;

     8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 6, della legge 249/97;

     9) rispetto delle norme in materia di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 8 della legge 249/97 la cui procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente;

     10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 12 della legge 249/97;

     11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2 della legge 249/97.

     D) Funzioni istruttorie, in materia di:

     1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 9, della legge 249/97;

     2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 10, della legge 249/97.

     2. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM - CALABRIA nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione ad essa affidati dalla legge 249/97.

     3. Nell'esercizio della delega, il CORECOM - CALABRIA può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

     4. Il CORECOM - CALABRIA esercita, mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Autorità, le funzioni che la stessa Autorità potrà delegare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla Deliberazione n. 53/99.

     5. Le competenze attualmente svolte dal Comitato regionale radiotelevisivo sono attribuite al CORECOM - CALABRIA.

 

     Art. 5. (Composizione - Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza).

     1. Il CORECOM - CALABRIA è composto da tre membri, compreso il Presidente, di cui uno in rappresentanza delle minoranze scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenze di elevata professionalità ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate da idonea documentazione acquisita e valutata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [1].

     2. I componenti del CORECOM - CALABRIA sono eletti dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura a votazione segreta con voto limitato a due nomi. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età [2].

     3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CORECOM - CALABRIA, il Consiglio procede, a votazione segreta e con voto limitato a un solo nome, all'elezione, tra i componenti eletti ai sensi del comma 2, del Presidente e del Vice Presidente. Risulta eletto Presidente il primo per voti ottenuti e Vice Presidente il secondo per voti ottenuti. In caso di parità di voti risulta eletto Presidente il più anziano d'età. Il terzo eletto assume le funzioni di Segretario [3].

     4. Il Presidente ed i membri del CORECOM - CALABRIA sono nominati, entro il termine di quindici giorni dall'elezione, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica fino alla conclusione della legislatura e non sono rieleggibili salvo che in sede di prima applicazione della norma ove i componenti sono rieleggibili per una sola volta [4].

     4 bis. Il Presidente ed i membri del CORECOM-Calabria che non abbiano compiuto l’intera legislatura, sono rieleggibili fino a completamento del quinquennio [5].

     5. Al CORECOM - CALABRIA si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di proroga degli organi di amministrazione.

     6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM - CALABRIA, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato [6].

     7. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM - CALABRIA.

 

     Art. 6. (Incompatibilità e decadenza).

     1. I membri del CORECOM - CALABRIA non possono, pena la decadenza, limitatamente al solo periodo del mandato, rivestire i seguenti incarichi:

     a) Politici: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali; membro di nomina governativa, o parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi di qualsiasi livello istituzionale, politico e amministrativo o di rappresentanza in partiti politici;

     b) Economico-professionali: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione nazionale e locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati.

     2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

     3. Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma 1, se eletti a membri del CORECOM - CALABRIA, devono rimuovere le condizioni di incompatibilità prima del decreto di nomina del Presidente del Consiglio regionale.

     4. L'accertamento dell'esistenza, in corso di mandato, di una delle condizioni di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica di membro del CORECOM - CALABRIA.

     5. Decadono altresì dall'incarico i membri del CORECOM - CALABRIA qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare. Il Presidente del CORECOM - CALABRIA è tenuto a dare comunicazione della decadenza al Presidente del Consiglio regionale.

     6. Ove i membri del CORECOM - CALABRIA dovessero venire a trovarsi nel corso del mandato in una delle cause d'incompatibilità di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio regionale procede alla loro contestazione con il contestuale invito a far cessare la causa d'incompatibilità o a formulare osservazioni e controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione.

     7. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, il Presidente del Consiglio regionale:

     a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o rimossa;

     b) dichiara la decadenza dalla carica negli altri casi.

     8. Le decisioni di cui al comma 7 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM - CALABRIA e dell'Autorità.

     9. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CORECOM - CALABRIA.

     9 bis. Il Consiglio regionale, su proposta di almeno un componente dell'opposizione, qualora sia necessario salvaguardare il coinvolgimento delle opposizioni previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e dal punto 4) degli indirizzi generali stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 52/1999, dichiara decaduti gli attuali membri del CORECOM, che nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla presente modifica legislativa rimarranno in carica, indicendo contestualmente nuove elezioni ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, fatti salvi i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio regionale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 [7].

 

     Art. 7. (Dimissioni).

     1. Le dimissioni dei membri del CORECOM - CALABRIA sono irrevocabili e vengono presentate, tramite il suo Presidente, al Presidente del Consiglio regionale.

     2. Le dimissioni da Presidente, Vice Presidente e Segretario del CORECOM - CALABRIA sono presentate direttamente dagli interessati al Presidente del Consiglio regionale.

     3. Il Presidente del Consiglio regionale iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, l'elezione dei nuovi membri da scegliersi tra i candidati già ritenuti idonei, ovvero del nuovo Presidente, Vice Presidente e Segretario, informando l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

     4. I membri dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i nuovi eletti.

 

     Art. 8. (Presidenza).

     1. Il Presidente rappresenta il CORECOM - CALABRIA, convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno, presiede le sedute, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, nonché cura i rapporti con gli Organi regionali e con l'Autorità.

     2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

 

     Art. 9. (Autonomia organizzativa).

     1. Il CORECOM - CALABRIA adotta, a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dal suo primo insediamento, un regolamento interno per definire l'organizzazione generale, disciplinare le modalità di convocazione delle riunioni, delle votazioni e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

     2. Il CORECOM - CALABRIA è tenuto ad osservare il Codice Etico allegato alla presente legge, con la lettera A).

 

     3. Il CORECOM - CALABRIA, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da apposita struttura, funzionalmente dipendente dal Presidente del CORECOM - CALABRIA.

     4. Il personale del CORECOM - CALABRIA è inquadrato nel ruolo del personale del Consiglio regionale con dotazione organica separata.

     5. L'organico, le procedure di inquadramento e di mobilità del personale del CORECOM - CALABRIA, sono definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentito il Presidente del CORECOM, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità.

     6. A seguito della determinazione organica, il reclutamento del personale di ruolo del CORECOM - CALABRIA avviene prioritariamente a norma dell'art. 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

     Art. 10. (Programmazione).

     1. Il CORECOM - CALABRIA presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, unitamente al relativo fabbisogno finanziario.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM - CALABRIA predispone una relazione, sia agli Organi regionali sia all'Autorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, di cui viene data pubblicità negli organi di informazione del Consiglio e della Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Rapporti con le istituzioni).

     1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge il CORECOM - CALABRIA collabora e si rapporta con gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, e con altri enti e istituzioni.

     2. Il CORECOM - CALABRIA intrattiene rapporti con i Corecom delle altre regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale e partecipa alla loro attività.

 

     Art. 12. (Poteri sostitutivi).

     1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del CORECOM - CALABRIA nell'esercizio delle funzioni delegate ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dell'Autorità di cui alla deliberazione n. 52/1999 del 28 aprile 1999, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge 249/97, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al CORECOM - CALABRIA, nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al precedente art. 4.

 

     Art. 13. (Indennità di funzione e rimborsi).

     1. Al Presidente del CORECOM - CALABRIA è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al sessanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda di cui all’articolo 1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 spettante al Consigliere regionale [8].

     2. Ai componenti del CORECOM - CALABRIA è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al quaranta per cento dell'indennità di carica mensile lorda di cui all’articolo 1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 spettante al Consigliere regionale [9].

     3. Ai componenti del CORECOM - CALABRIA che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del Comparto Regioni-Enti locali [10].

 

     Art. 14. (Registro regionale delle imprese radiotelevisive).

     1. Presso il CORECOM - CALABRIA è istituito il Registro regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva con sede legale in Calabria, cui sono iscritte:

     a) le emittenti radiofoniche e televisive;

     b) le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;

     c) le concessionarie di pubblicità locale.

     2. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale delle imprese radiotelevisive sono disciplinati da apposito regolamento che il CORECOM - CALABRIA dovrà emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento.

     3. L'iscrizione al Registro regionale delle imprese radiotelevisive è condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze che la Regione potrà erogare nel settore.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOM - CALABRIA dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale denominato "Spese per il funzionamento del CORECOM - CALABRIA".

     2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM - CALABRIA dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle Convenzioni di cui all'art. 2, comma 2 che sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 16. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dei membri e dell'Ufficio di Presidenza del CORECOM - CALABRIA.

     2. Ove il Consiglio regionale non provveda entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il CORECOM - CALABRIA ed il suo Ufficio di Presidenza è eletto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro i successivi sette giorni.

     3. Nelle more dell'elezione del CORECOM - CALABRIA, le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, ai cui membri si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 6 e le disposizioni di cui all'articolo 13, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. (Abrogazione).

     1. E' abrogata la legge regionale 28 marzo 1994, n. 12 recante: "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo" fatto salvo quanto previsto nell'articolo 16 della presente legge.

 

 

     ALLEGATO A)

     CODICE ETICO

 

     Articolo 1. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente Codice operano nei confronti dei componenti del CORECOM - CALABRIA.

     2. L'accettazione della designazione all'incarico di componente del CORECOM - CALABRIA deve essere corredata da apposita dichiarazione con la quale il designato si obbliga ad osservare le disposizioni del presente Codice.

 

     Articolo 2. Principi generali.

     1. I Componenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attività del CORECOM - CALABRIA è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nel settore delle comunicazioni.

 

     Articolo 3. Comportamento durante l'attività.

     1. I Componenti del CORECOM - CALABRIA svolgono la propria opera con impegno e costanza, attendendo con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.

     2. Il comportamento dei Componenti è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il CORECOM - CALABRIA e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essi svolta.

 

     Articolo 4. Doveri d'imparzialità.

     1. I Componenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.

     2. Nello svolgimento dei suoi compiti il Componente non assume impegni, né fa promesse ovvero dà rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza del CORECOM - CALABRIA.

     3. Il Componente non assume incarichi di rappresentanza in associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter compromettere l'esercizio delle funzioni del CORECOM - CALABRIA.

 

     Articolo 5. Conflitto di interessi - Obbligo di astensione.

     1. I Componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.

     2. I Componenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

 

     Articolo 6. Obbligo di riservatezza.

     1. Il Presidente e i Componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza.

 

     Articolo 7. Rapporti con i mezzi di informazione.

     1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente e dai Componenti.

     2. L'orientamento del CORECOM - CALABRIA sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.

     3. Il Componente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine del CORECOM - CALABRIA.

     4. Il Componente evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice divulgazione di notizie concernenti i lavori del CORECOM - CALABRIA.

 

 

 


[1] Comma sostituito dall'art. 19 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[2] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[4] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 giugno 2010, n. 14.

[6] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 luglio 2011, n. 27.

[8] Comma già modificato dall’art. 2 ter della L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

[9] Comma già modificato dall’art. 2 ter della L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

[10] Comma così modificato dall’art. 2 ter della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.