§ 2.2.36 - L.R. 18 luglio 2011, n. 27.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:18/07/2011
Numero:27


Sommario
Art. 1. 1. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni CORECOM), è aggiunto il seguente:
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.2.36 - L.R. 18 luglio 2011, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii.

(B.U. 16 luglio 2011, n. 13 - S.S. 22 luglio 2011, n. 1)

 

Art. 1.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni CORECOM), è aggiunto il seguente:

 

"9 bis. Il Consiglio regionale, su proposta di almeno un componente dell'opposizione, qualora sia necessario salvaguardare il coinvolgimento delle opposizioni previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e dal punto 4) degli indirizzi generali stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 52/1999, dichiara decaduti gli attuali membri del CORECOM, che nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla presente modifica legislativa rimarranno in carica, indicendo contestualmente nuove elezioni ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, fatti salvi i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio regionale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39".

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.