§ 79.2.395 - O.P.C.M. 25 gennaio 2006, n. 3491.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:25/01/2006
Numero:3491


Sommario
Art. 1.      1. Per il completamento delle attività da porre in essere in regime ordinario per fronteggiare la situazione di criticità in materia di risorse idriche in atto nella regione Umbria, sono [...]
Art. 2.      1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento in regime ordinario del contesto critico inerente agli eventi [...]
Art. 3.      1. Il presidente della regione Siciliana, il prefetto di Palermo, il sindaco di Palermo ed il presidente della provincia di Palermo sono confermati fino al 31 dicembre 2006 Commissari delegati [...]
Art. 4.      1. Per consentire l'espletamento delle attività previste ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3449 del 2005 e dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. [...]
Art. 5.      1. I sindaci di Asti e Ciriè sono confermati, fino al 30 giugno 2006, nell'incarico di Commissari delegati ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3400 del 2005, per provvedere in regime [...]
Art. 6.      1. Il dott. Luigi Piscopo, già prefetto di La Spezia, ed il direttore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia Liguria, sono confermati, fino al 31 dicembre 2006, [...]
Art. 7.      1. La contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005 è trasferita al Commissario dell'Autorità portuale di Trapani. Le risorse finanziarie [...]
Art. 8.      1. La Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, è integrata con due [...]
Art. 9.      1. Il prefetto di Siracusa è confermato fino al 31 dicembre 2006 Commissario delegato per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative poste in essere ai sensi dell'ordinanza di [...]
Art. 10.      1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad estendere l'incarico di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei [...]
Art. 11.      1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441, le parole «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui [...]
Art. 12.      1. Il Generale C.A. (aus.) Carmine Fiore - Commissario delegato, all'esito dell'attività da porre in essere in attuazione dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3433/2005, [...]
Art. 13.      1. In relazione alle ineludibili esigenze connesse alle attività di protezione civile, e di cui alle situazioni emergenziali citate in premessa, il Dipartimento della protezione civile della [...]
Art. 14.      1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2249/FPC del 3 aprile 1992, concernente interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare [...]
Art. 15.      1. La Commissione tecnico-scientifica istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive modificazioni ed [...]
Art. 16.      1. All'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 dicembre 2005» sono [...]
Art. 17.      1. In considerazione che sono in corso di ultimazione sia gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase della prima emergenza, che le iniziative inerenti alla fase [...]
Art. 18.      1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operatività del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000, in località [...]


§ 79.2.395 - O.P.C.M. 25 gennaio 2006, n. 3491.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 1 febbraio 2006, n. 26)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 3230 del 18 luglio 2002, n. 3352 del 23 aprile 2004 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 7, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria;

     Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3353 del 23 aprile 2004 nella quale il presidente della regione Umbria, in relazione al diffuso stato di criticità verificatosi nel territorio del lago Trasimeno per la presenza di insetti nocivi, è nominato Commissario delegato;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3409 del 4 marzo 2005 recante: «Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

     Vista la nota del 21 dicembre 2005, del presidente della regione Umbria - Commissario delegato;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise»;

     Vista la nota del 19 dicembre 2005, del presidente della regione Molise - Commissario delegato;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3250, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonchè procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni.»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3445 del 30 giugno 2005, recante « Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo»;

     Vista la nota del prefetto di Palermo - Commissario delegato del 21 novembre 2005;

     Vista la nota del 19 dicembre 2005 della regione Siciliana;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2005, n. 3449 e in data 13 ottobre 2005, n. 3469, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile.»;

     Viste le note del 7 settembre, 17 novembre, 23 e 30 dicembre 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la qualità della vita;

     Vista la nota del 23 dicembre 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 in data 8 febbraio 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che ha interessato il territorio dei comuni di Asti e Cirie»;

     Viste le note del 2 e del 20 dicembre 2005 con le quali i sindaci di Asti e Ciriè - Commissari delegati chiedono la proroga dei poteri commissariali;

     Vista la nota del 28 dicembre 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

     Viste le note n. 50 e n. 51 del 3 gennaio 2006 della regione Piemonte;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3412 in data 24 marzo 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la località di Marinasco - Strà, nel comune di La Spezia»;

     Vista la nota del 21 dicembre 2005 del Commissario delegato per l'emergenza di Marinasco - Strà nel comune di La Spezia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America» e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2005, con il quale viene dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in relazione situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 29 luglio 2005, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.»;

     Vista la nota del 9 gennaio 2006 del presidente della regione Lazio;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3320, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2005, n. 3430, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Siracusa»;

     Vista la nota del 17 novembre 2005 del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

     Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3486 del 29 dicembre 2005;

     Ravvisata la necessità di estendere le iniziative di carattere urgente previste dalla citata ordinanza n. 3496/2005 anche con riferimento a talune strutture temporanee destinate ad attività scolastica site nei comuni di Bonefro, Casacalenda e Ururi;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2005 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonchè la presenza di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005 n. 3441 recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale», nonchè la successiva ordinanza di protezione civile n. 3447 del 2005;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2005, n. 3433, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo determinatasi a seguito dell'esplosione di ordigni bellici, avvenuta all'interno dello stabilimento di munizionamento nella frazione di Baiano, nel comune di Spoleto (Perugia)»;

     Ravvisata la necessità di assicurare l'espletamento delle ulteriori iniziative finalizzate al definitivo superamento del sopra menzionato contesto critico;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

     Vista la nota in data 3 gennaio 2006 dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina;

     Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2249/FPC del 3 aprile 1992 recante: «Interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1991 nel comune di Forza d'Agrò e Scaletta Zanclea, in provincia di Messina»;

     Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 e n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, e n. 3481 del 29 dicembre 2005, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di gestione di rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, nel territorio della regione Siciliana;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli nella città di Palermo;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3227 del 7 novembre 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004 e n. 3397 del 28 gennaio 2005;

     Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra richiamate ordinanze di protezione civile al fine di pervenire al definitivo superamento delle sopra menzionate situazioni emergenziali;

     Vista la nota del 17 gennaio 2006 del presidente della regione Siciliana - Commissario delegato;

     Viste le note del 9 gennaio 2006 del Commissario delegato - presidente della regione Puglia e del 17 gennaio 2006 del presidente della regione Molise, concernente la richiesta di prorogare alcuni benefici disposti in conseguenza degli eventi sismici del 2002;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato d'emergenza nei territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania;

     Vista la nota del 24 gennaio 2006 del Coordinatore della struttura del Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;

     Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan»;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Per il completamento delle attività da porre in essere in regime ordinario per fronteggiare la situazione di criticità in materia di risorse idriche in atto nella regione Umbria, sono prorogati, fino al 31 maggio 2006, i poteri conferiti al Commissario delegato - presidente della medesima regione ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3409 del 4 marzo 2005.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento in regime ordinario del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della regione Molise, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i poteri commissariali conferiti al presidente della regione Molise di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005.

 

     Art. 3.

     1. Il presidente della regione Siciliana, il prefetto di Palermo, il sindaco di Palermo ed il presidente della provincia di Palermo sono confermati fino al 31 dicembre 2006 Commissari delegati per fronteggiare in regime ordinario la situazione di criticità conseguente all'evento calamitoso che il 6 settembre 2002 ha colpito il territorio della provincia di Palermo.

 

     Art. 4.

     1. Per consentire l'espletamento delle attività previste ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3449 del 2005 e dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3469 del 2005, la regione Campania e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono autorizzate a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, i limiti di impegno ivi previsti.

     2. Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 1 è trasferito sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati - presidenti delle Regioni.

 

     Art. 5.

     1. I sindaci di Asti e Ciriè sono confermati, fino al 30 giugno 2006, nell'incarico di Commissari delegati ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3400 del 2005, per provvedere in regime ordinario, in termini di somma urgenza, a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che interessa il territorio dei medesimi comuni.

 

     Art. 6.

     1. Il dott. Luigi Piscopo, già prefetto di La Spezia, ed il direttore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia Liguria, sono confermati, fino al 31 dicembre 2006, rispettivamente, nell'incarico di Commissario delegato e di soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3412 del 2005, per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative già previste per il superamento della situazione di criticità ancora in atto.

 

     Art. 7.

     1. La contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005 è trasferita al Commissario dell'Autorità portuale di Trapani. Le risorse finanziarie esistenti sulla predetta contabilità continuano ad essere utilizzate in regime ordinario unicamente per il compimento delle iniziative solutorie conseguenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America.

 

     Art. 8.

     1. La Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, è integrata con due rappresentanti designati dalla regione Lazio. All'utilizzo delle risorse finanziarie regionali non ancora impegnate e poste nella disponibilità del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 29 luglio 2005, il Commissario delegato medesimo provvede d'intesa con il presidente della regione Lazio.

     2. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3454 del 2005, non è consentita la deroga all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999. Per la valutazione d'impatto ambientale si applica l'art. 15 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, e le procedure di cui al comma 2 sono svolte in termini di somma urgenza e comunque il complessivo procedimento ivi previsto deve essere attuato entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

 

     Art. 9.

     1. Il prefetto di Siracusa è confermato fino al 31 dicembre 2006 Commissario delegato per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative poste in essere ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3430 del 2005.

 

     Art. 10.

     1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad estendere l'incarico di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3486 del 29 dicembre 2005 anche agli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi su talune strutture temporanee site nei comuni di Bonefro, Casacalenda ed Ururi, attualmente destinate ad attività scolastica, per garantirne la piena e completa fruibilità, senza soluzioni di continuità nell'attività scolastica medesima.

     2. Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede a carico del Fondo di protezione civile.

 

     Art. 11.

     1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441, le parole «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102» sono soppresse.

 

     Art. 12.

     1. Il Generale C.A. (aus.) Carmine Fiore - Commissario delegato, all'esito dell'attività da porre in essere in attuazione dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3433/2005, provvede al ristoro dei danni causati dall'evento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 2 della medesima ordinanza citata.

     2. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti giuridici ed ai contenziosi a qualunque titolo scaturenti dall'espletamento delle attività di cui al comma 1.

 

     Art. 13.

     1. In relazione alle ineludibili esigenze connesse alle attività di protezione civile, e di cui alle situazioni emergenziali citate in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a derogare agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nel rispetto della direttiva comunitaria 1999/70/CE.

     2. All'art. 7, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, primo periodo, le parole «Capo del» sono soppresse, ed è aggiunto il seguente periodo: «Il personale appartenente ad altra Amministrazione statale o Ente pubblico summenzionato è collocato, fino alla cessazione dello stato d'emergenza, in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile può avvalersi di tre unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.».

     3. Al fine di assicurare il più efficiente espletamento delle attività del personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, tenuto conto delle specifiche peculiari esigenze di protezione civile, al personale medesimo è riservato il trattamento di missione anche nei periodi di permanenza presso la sede del Dipartimento della protezione civile. Al personale di che trattasi spetta altresì il trattamento economico accessorio previsto dalla normativa vigente ivi compreso il compenso per lavoro straordinario entro il limite massimo di 150 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

     4. Al personale del Reparto Analisi del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonchè al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio applicato per le attività cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 ed individuato d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, compete il trattamento economico accessorio e di missione al di fuori dell'ordinaria sede di servizio previsto dal comma 3, limitatamente al periodo di effettiva applicazione alle predette attività.

     5. Le missioni del personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono effettuate in deroga rispettivamente agli articoli 1, comma 3 e 2, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

     6. Attesa l'urgente necessità di assicurare il soddisfacimento delle proprie esigenze operative, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire un incarico di consulenza con un esperto qualificato in materia di tecniche di informazione e di comunicazione [1].

     7. Per accelerare l'espletamento delle attività da porre in essere per fronteggiare il contesto calamitoso in atto nelle aree del sud-est asiatico colpite dal maremoto del 26 dicembre 2004, il personale individuato ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005, è incrementato di due unità.

     8. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale militare, comunque in servizio presso il Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della protezione civile, connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale richiamate in premessa, le disposizioni previste all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2006.

     9. In considerazione dell'eccezionale impegno richiesto al personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nei territori del sud del Sudan colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3468 del 2005, l'indennità operativa prevista dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 gennaio 2006, è elevata del 20%.

     10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

 

     Art. 14.

     1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2249/FPC del 3 aprile 1992, concernente interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1991 anche nel comune di Scaletta Zanclea in provincia di Messina, è riaccreditata all'Ufficio territoriale del Governo di Messina la somma di euro 2.194,87. Il relativo onere è posto a carico del Fondo della protezione civile.

 

     Art. 15.

     1. La Commissione tecnico-scientifica istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il Comitato di rientro nell'ordinario istituito ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 2774 del 31 marzo 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

     2. L'art. 1 dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 in data 8 luglio 2004, sono soppressi.

 

     Art. 16.

     1. All'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2006».

     2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3334 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2006».

 

     Art. 17.

     1. In considerazione che sono in corso di ultimazione sia gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase della prima emergenza, che le iniziative inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica dei comuni delle regioni Molise e Puglia colpite dagli eventi sismici del 2002, i termini previsti rispettivamente dall'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006, con oneri a carico dei Commissari delegati.

 

     Art. 18.

     1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operatività del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000, in località «Fontenovella» del comune di Lauro è prorogata fino al 30 giugno 2006. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile [2].

     2. Il termine del 31 dicembre 2005, previsto all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3449 del 2005, è differito al 30 giugno 2006.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della O.P.C.M. 9 febbraio 2007, n. 3564.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato differito fino al termine dello stato d'emergenza dall'art. 6 della O.P.C.M. 27 settembre 2006, n. 3545.