§ 79.2.47 - O.P.C.M.  8 ottobre 1998, n. 2863.
Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:08/10/1998
Numero:2863


Sommario
Art. 1.      1. Il servizio idrografico e mareografico nazionale assicura, secondo le procedure emanate dal Dipartimento della protezione civile, la sorveglianza della rete di monitoraggio [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      1. Al fine di realizzare il ripristino, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria e per garantire la funzionalità complessiva dei sistemi idraulici dei bacini idrografici in cui ricadono i [...]
Art. 4.      1. Lo stanziamento di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 è aumentato di lire 1,5 miliardi da utilizzare per l'acquisto di mezzi per l'emergenza, e di lire 60 milioni da [...]
Art. 5.      1. Il termine di cui all' art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998 è prorogato fino al 31 dicembre 1998
Art. 6.      1. Il gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998, oltre alle funzioni conferitegli con il citato art. 4, provvede entro il 31 dicembre 1998:
Art. 7.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, stimati in lire 800 milioni per le attività di cui all'art. 1, in lire 43,4 miliardi per le attività di cui all'art. 3, comma [...]


§ 79.2.47 - O.P.C.M.  8 ottobre 1998, n. 2863.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta.

(G.U. 15 ottobre 1998, n. 241)

 

     Art. 1.

     1. Il servizio idrografico e mareografico nazionale assicura, secondo le procedure emanate dal Dipartimento della protezione civile, la sorveglianza della rete di monitoraggio termo-pluviometrica in telemisura nei territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e comunica immediatamente allo stesso Dipartimento il raggiungimento delle soglie di attenzione, preallarme e allarme.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio idrografico e mareografico nazionale è autorizzato a potenziare le reti di monitoraggio e il sistema di trasmissione e di elaborazione dati, nonché ad acquisire i materiali ed i mezzi necessari per lo svolgimento delle predette attività, utilizzando le procedure e deroghe previste nelle ordinanze citate in premessa. Per gli stessi fini il servizio è autorizzato ad assumere, per il periodo dell'emergenza, sei unità di personale tecnico con laurea in ingegneria, con contratto a termine, a chiamata diretta.

     3. Per assicurare le attività di cui al presente articolo il servizio è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni e per la durata dell'emergenza, a corrispondere compensi per lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e comunque fino a 50 ore mensili aggiuntive. Ai dirigenti del servizio cui sono affidati specifici compiti viene corrisposto un compenso forfetario fino al 70 per cento dello stipendio base. Il servizio è altresì autorizzato a disporre, in deroga alle vigenti disposizioni, i turni di reperibilità necessari.

 

          Art. 2. [1]

     1. All'interno delle aree soggette ai vincoli di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 e di quelle perimetrate ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3036/2000 è consentito il ripristino degli edifici pubblici, nonché degli immobili privati danneggiati oggetto di contributo ai sensi della presente ordinanza, dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3036/2000 e degli articoli 19 e 20 dell'ordinanza n. 2787/1998, come integrata dagli articoli 7 e 8 dell'ordinanza n. 2789/1998. Nelle stesse aree sono altresì autorizzati la ristrutturazione ed il completamento di edifici esistenti e di quelli la cui attività di cantiere e il relativo provvedimento autorizzativo concessorio siano anteriori all'epoca degli eventi alluvionali, nonché tutti gli interventi finanziati con la legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Negli interventi di ristrutturazione sono da ritenersi compresi quelli destinati al conseguimento del contenimento energetico, come disposto dalle vigenti leggi, realizzato mediante adeguate misure tecniche, anche con coibentazioni o locali tecnici così finalizzati sul lastrico solare. Sono consentiti inoltre gli interventi di demolizione e ricostruzione in sito senza aumento della volumetria, sempre che gli stessi non interferiscano con le opere da realizzare secondo il piano di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche e integrazioni e del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999 e non siano direttamente esposti al pericolo di grave danneggiamento o distruzione a seguito dell'azione di eventuali colate di fango. A tal fine il comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza n. 2994/1999, esprime il relativo parere sugli interventi sentito l'ingegnere delegato.

 

          Art. 3.

     1. Al fine di realizzare il ripristino, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria e per garantire la funzionalità complessiva dei sistemi idraulici dei bacini idrografici in cui ricadono i comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2787/1998, il piano di cui all'art. 2 della stessa ordinanza è integrato con gli interventi di sistemazione e adeguamento idraulico relativi al fiume Sarno, al canale Solofrana nonché con quelli di completamento della sistemazione dell'asta valliva dei Regi lagni di cui all'art. 7-quinquies, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. Il piano ricomprende, altresì, anche interventi urgenti di sistemazione idrogeologica rientrati negli stessi bacini, da realizzare nei comuni di Lauro, Montoro Inferiore, Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Palma Campania e Rocca Piemonte e Moschiano e altri interventi da realizzare nel comune di Lauro anche per garantire l'attuazione del piano di emergenza per il comune di Quindici. [2]

     2. Il costo degli interventi di cui al comma 1 è posto a carico dei fondi del commissario delegato, integrati con un ulteriore stanziamento di lire 43,4 miliardi e con i fondi ordinari del bilancio della regione Campania che provvede a trasferire le relative risorse sulla contabilità speciale del commissario delegato.

 

          Art. 4.

     1. Lo stanziamento di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 è aumentato di lire 1,5 miliardi da utilizzare per l'acquisto di mezzi per l'emergenza, e di lire 60 milioni da utilizzare per i compiti operativi assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel dispositivo per la gestione dell'emergenza predisposto dal Dipartimento della protezione civile.

 

          Art. 5.

     1. Il termine di cui all' art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998 è prorogato fino al 31 dicembre 1998 [3] . Nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 1998, per i compiti operativi connessi alla gestione dei piani di emergenza di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, le prefetture sono autorizzate ad avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 per corrispondere compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, eccedente quello previsto dalla normativa vigente, a favore di numero 5 unità di personale e il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di lire, le somme occorrenti per coprire le maggiori spese connesse all'impiego del personale cui siano affidati specifici compiti e comunque nel limite di 15 unità per il comune di Sarno e di 10 unità per ciascuno dei restanti comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998.

     2. All'art. 11 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998 le parole "13 unità" sono sostituite con le parole "25 unità". [4]

 

          Art. 6.

     1. Il gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998, oltre alle funzioni conferitegli con il citato art. 4, provvede entro il 31 dicembre 1998: [5]

     a) ad esprimere parere sulle perizie di variante relative agli interventi di somma urgenza già ricompresi nel piano stralcio qualora l'importo suppletivo ecceda il 20 per cento dell'importo netto dei lavori appaltati. Il commissario delegato approva la perizia, il maggior impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori. Nei casi previsti dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le perizie sono approvate, su parere dell'ingegnere capo dei lavori, dall'amministrazione responsabile della sorveglianza e il commissario provvede a rideterminare il quadro di spesa. Nei casi in cui l'importo suppletivo dei lavori sia contenuto entro il 20 per cento dell'importo dei lavori appaltati, le perizie, previo parere dell'ingegnere capo dei lavori e istruttoria dell'amministrazione responsabile dell'alta sorveglianza, sono approvate dal commissario delegato che assume il maggior impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori; [6]

     b) ad esprimere parere sui progetti relativi agli ulteriori interventi previsti dal piano che il commissario delegato individua come prioritari ed urgenti con proprio provvedimento da adottare entro 10 giorni. Il gruppo di lavoro esprime parere anche sui progetti esecutivi acquisiti dal commissario ai sensi dell'art. 19, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni qualora comportino adeguamenti tecnico economici sostanziali rispetto al progetto definitivo posto a base d'affidamento e che non rientrino nei limiti di quanto previsto dall'art. 25 della citata legge n. 109/1994. Entro i limiti di cui al predetto art. 25 il parere sulle perizie di variante è dato dall'amministrazione responsabile della sorveglianza sentito l'ingegnere capo dei lavori. Il commissario adotta il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, affidamento definitivo dei lavori e di assunzione dell'eventuale maggior impegno di spesa. Nel caso di non approvazione motivata del progetto esecutivo non si procede all'affidamento definitivo dei lavori. [7]

     c) alla rimodulazione del piano anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della presente ordinanza.

     La redazione dei progetti definitivi o dei servizi di ingegneria e informatici per gli interventi di cui alla precedente lettera b) sarà affidata dal commissario delegato a singoli professionisti o studi professionali mediante incarichi diretti.

     2. [8]

     3. Al fine di assicurare il necessario raccordo con la fase attuativa degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998 e disporre nelle fasi di attenzione, preallarme e allarme gli eventuali interventi di somma urgenza per la eliminazione del pericolo incombente, in coordinamento con i responsabili del dispositivo di emergenza predisposto dal Dipartimento della protezione civile, il commissario delegato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, nomina, nell'ambito della struttura commissariale, un ingegnere delegato. Per l'attuazione degli interventi di somma urgenza l'ingegnere delegato è autorizzato ad avvalersi delle strutture tecniche pubbliche e private e dei tecnici dei presidi territorial che operano nei territori interessati nonché delle deroghe di cui alle ordinanze citate in premessa.

     L'onere per gli interventi sopra indicati è posto a carico delle disponibilità finanziarie del commissario delegato al quale l'ingegnere delegato deve dare comunicazione degli interventi disposti entro due giorni dalle disposizioni impartite. Con il provvedimento di nomina è stabilito il compenso da corrispondere all'ingegnere delegato, e sono stabilite le procedure operative per la sua attività. L'ingegnere delegato partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2787/1998 e del comitato tecnico scientifico di cui al precedente comma 2. [9]

     4. La segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2789/1998 assicura l'assistenza tecnica e il supporto operativo per le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. A tal fine viene integrata con esperti designati dal Dipartimento della protezione civile, nel limite di 6 unità. L'onere relativo, valutato in lire 400 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6. 2. 1. 2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999. [10]

     5. Il termine di cui all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2787/1998 è prorogato al 15 ottobre 1998. Gli ulteriori compiti dell'unità operativa di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, saranno stabiliti con atto del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con l'unità operativa medesima.

 

          Art. 7.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, stimati in lire 800 milioni per le attività di cui all'art. 1, in lire 43,4 miliardi per le attività di cui all'art. 3, comma 2, in lire 1,56 miliardi per le attività di cui all'art. 4, e in lire 300 milioni per le attività di cui all'art. 6, comma 4 e in lire 200 milioni per le attività di cui all'art. 5, comma 1, per un importo complessivo di 46,26 miliardi di lire, sono posti a carico dell'unità previsionale di base 6. 2. 1. 2. "Fondo della protezione civile" (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Le somme di cui all'art. 1 e all'art. 4 saranno versate in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione rispettivamente al Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, con destinazione al servizio idrografico e mareografico, e al Ministero dell'interno. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 3 dell’O.P.C.M. 3 ottobre 2000, n. 3088.

[2]  Comma così modificato dall'art. 3 dell’O.P.C.M. 27 aprile 1999, n. 2980.

[3]  Termine prorogato al 30 giugno 2000 dall'art. 7 dell’O.P.C.M. 9 febbraio 2000, n. 3036.

[4]  Comma così modificato dall'art. 2 dell’O.P.C.M. 27 aprile 1999, n. 2980.

[5]  Termine prorogato al 30 giugno 1999 dall'art. 2 dell’O.P.C.M. 27 aprile 1999, n. 2980.

[6]  Lettera così modificata dall'art. 2 dell’O.P.C.M. 27 aprile 1999, n. 2980.

[7]  Lettera così modificata dall'art. 2 dell’O.P.C.M. 27 aprile 1999, n. 2980.

[8]  Comma abrogato dall'art. 1 dell’O.P.C.M. 27 aprile 1999, n. 2980.

[9]  Comma così modificato dall'art. 2 dell’O.P.C.M. 27 aprile 1999, n. 2980.

[10]  Comma così modificato dall'art. 2 dell’O.P.C.M. 27 aprile 1999, n. 2980.