§ 79.2.71 - O.P.C.M. 27 aprile 1999, n. 2980.
Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:27/04/1999
Numero:2980


Sommario
Art. 1.      1. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 i cui progetti definitivi o esecutivi non sono [...]
Art. 2.      1. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998 è prorogato al 30 giugno 2000 e l'autorizzazione di spesa al Dipartimento della [...]
Art. 3.      1. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 dopo le parole "interessate" vanno aggiunte le seguenti "e può avvalersi per il coordinamento delle strutture commissariali [...]
Art. 4.      1. Per le finalità di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive modificazioni è assegnata ai prefetti di Salerno e di Avellino l'ulteriore somma di lire 12 miliardi e di lire 1,5 [...]
Art. 5.      1. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore delle regioni e degli enti locali delle Marche ed Umbria e dei comuni di Quindici (Avellino), San Felice a Cancello (Caserta), [...]
Art. 6.      1. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2507/1997 e successive modificazioni è prorogato di ulteriori dodici mesi
Art. 7.      1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a prolungare la durata del contratto stipulato ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 2622 datata 4 luglio 1997, fino alla scadenza dello [...]
Art. 8.      1. Agli articoli 4, comma 1 e 9, comma 3, dell'ordinanza n. 2477/1996 le parole "al commissario delegato" sono sostituite con le parole "alla regione Piemonte".
Art. 9.      1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, e all'art 2 dell'ordinanza n. 2947/1998 si applicano anche gli interventi previsti dall'ordinanza n. 2741/1998.
Art. 10.      1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2786/1998 dopo le parole "aprile e maggio" sono aggiunte le parole "e fino al mese di giugno 1999".
Art. 11.      1. Il contributo di cui all'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2947/1999 è ridotto a lire 7,5 miliardi e della rimanente somma, lire 1,5 miliardi sono assegnate al Corpo nazionale dei vigili [...]
Art. 12.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 4 e 11 della presente ordinanza ammontanti a lire 31.457.476.000 si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base [...]


§ 79.2.71 - O.P.C.M. 27 aprile 1999, n. 2980.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonché altre misure urgenti di protezione civile.

(G.U. 4 maggio 1999, n. 102)

 

     Art. 1.

     1. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 i cui progetti definitivi o esecutivi non sono ancora stati affidati o approvati dal commissario delegato, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, lo stesso si avvale per gli aspetti operativi di sorveglianza, e per assicurare le funzioni di ingegnere capo dei lavori, con riferimento a specifici ambiti territoriali di intervento e tipologie di opere, oltre che della propria struttura anche del provveditorato regionale per le opere pubbliche, degli uffici regionali del genio civile competenti e degli enti locali tenuto conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2787/1998.

     2. Il commissario delegato assicura, alle amministrazioni di cui al comma 1, il necessario supporto per la fornitura di servizi di ingegneria e informatici comprensivi anche delle indagini geotecniche, prove di laboratorio e rilievi aerofotogrammetici e topografici, per la progettazione, la direzione dei lavori, la valutazione di congruità tecnico-economica, gli studi di impatto ambientale e ogni altra attività tecnico-amministrativa accessoria. A tal fine il commissario delegato provvede entro il 15 maggio 1999 [1] :

     a) a definire, per uno stesso ambito territoriale e/o bacino idrografico, l'elenco degli interventi previsti dal piano per i quali non sono state ancora avviate le attività progettuali o conferiti gli incarichi relativi ai progetti definitivi ed esecutivi, in modo da costituire pacchetti di interventi omogenei ed interconnessi per i quali conferire gli incarichi ai soggetti e con le modalità indicate al successivo punto c);

     b) a definire, in relazione all'utilizzo dei fondi comunitari, i tempi di attuazione delle attività di cui al punto a) prevedendo anche gli interventi per i quali possono essere assunte obbligazioni contrattualmente vincolanti entro il 31 dicembre 1999;

     c) affidare gli incarichi di cui al precedente punto a), mediante trattativa privata a mezzo gara informale fra almeno cinque soggetti scelti fra quelli di cui all'art. 6, comma 2, lettere d), e), f) e g), della legge 18 novembre 1998, n. 415, sulla base di documentata esperienza nel settore degli interventi da progettare. I soggetti di cui sopra debbono possedere i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 6 della legge n. 415/1988.

     3. Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per l'espletamento dei compiti loro assegnati dal commissario oltre che dei servizi di cui al comma 2 anche del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I.) del C.N.R., con particolare riferimento alle unità operative dell'Università di Salerno, che assicura le seguenti attività:

     a) monitoraggio dei versanti finalizzato alla eventuale revisione della soglia pluviometrica per definire le azioni previste dal piano di emergenza;

     b) riperimetrazione delle aree a rischio tenuto conto degli effetti delle opere realizzate, con individuazione degli edifici da delocalizzare;

     c) verifiche delle soluzioni progettuali o di tipologie di interventi sui versanti a mezzo modelli matematici o fisici effettuati avvalendosi di laboratori universitari specializzati e/o privati;

     d) consulenza specialistica sulle indagini e sui progetti da redigere di cui al comma 2, lettera a).

     Il Sottosegretario di Stato alla protezione civile, su proposta del Presidente del G.N.D.C.I., corredata da un programma delle attività, individua la composizione del nucleo di esperti da utilizzare per le diverse attività sopraindicate. Il Dipartimento della protezione civile provvede a perfezionare e disciplinare i rapporti con il G.N.D.C.I., per le finalità suddette al quale è corrisposto per tutte le attività sopraindicate un compenso complessivo pari all'1 per cento dell'importo dei lavori oltre all'IVA se dovuta, e agli oneri relativi ai monitoraggi e alle prove su modello fisico, definendo anche modalità e tempi di erogazione del compenso. Al relativo onere si fa fronte con i fondi assegnati al commissario delegato di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998. Il commissario delegato provvede alla liquidazione di compensi.

     4. Per la prosecuzione delle attività dei presidi territoriali di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, e all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2789/1998 l'unità operativa del G.N.D.C. presso l'Università di Salerno è autorizzata a rinnovare o stipulare contratti con le procedure di cui ai medesimi articoli, per un numero massimo di 25 unità e fino al 31 dicembre 1999. L'attività di presidio dovrà essere svolta in stretto coordinamento, quanto per gli aspetti operativi con l'ingegnere delegato di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 2863/1998 e con il comitato tecnico-scientifico e per gli aspetti scientifici e progettuali con il nucleo di esperti del G.N.D.C. di cui al precedente comma 3. Per l'attività di cui al presente comma è assegnato all'Università di Salerno un ulteriore stanziamento di lire 1,300 milioni.

     5. Per tutti i compiti affidatigli il commissario delegato è coadiuvato da un comitato tecnico-scientifico composto da 10 esperti, con compiti consultivi, di indirizzo progettuale, tecnico-amministrativo, e di coordinamento e controllo delle attività progettuali. Il comitato esprime parere sui progetti di cui ai precedenti commi 1 e 2. Per i compiti di indirizzo e coordinamento generale delle progettazioni il comitato provvede, per gli interventi tecnicamente più complessi e tipologicamente significativi, ove necessario, anche alla redazione di linee di indirizzo progettuale di specifiche tecniche ed elaborati amministrativi tipo da trasferire ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, e al nucleo di esperti di cui al precedente comma 3 per lo sviluppo delle successive fasi di indagine e progettazioni. Al comitato partecipano per assicurare la continuità dei compiti istruttori, su invito del Presidente, i rappresentanti delle amministrazioni che già facevano parte del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2787/1998. Il commissario determina i compensi da corrispondere ed assicura il rimborso delle spese sostenute per le attività progettuali con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998. Il comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2863/1998 è soppresso. [2]

     6. Il comitato di cui al comma precedente provvede altresì:

     a) ad esprimere parere anche sui progetti esecutivi acquisiti dal commissario ai sensi dell'art. 19, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni qualora comportino adeguamenti tecnico-economici sostanziali rispetto al progetto definitivo posto a base d'affidamento che non rientrino nei limiti di quanto previsto dall'art. 25 della citata legge n. 109/1994. Qualora le varianti rientrino nei limiti di cui al citato art. 25 della legge n. 109/1994, il parere è dato dall'amministrazione responsabile della sorveglianza sentito l'ingegnere capo dei lavori. Il commissario adotta in ciascuno dei casi sopraindicati il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e di affidamento definitivo dei lavori e assume l'eventuale maggiore impegno di spesa. Nel caso di non approvazione motivata del progetto esecutivo non si procede all'affidamento definitivo dei lavori;

     b) ad esprimere parere sulle perizie di variante relative ai lavori appaltati qualora l'importo suppletivo ecceda il 20 per cento dell'importo netto dei lavori. Il commissario delegato adotta il provvedimento di approvazione della perizia e del maggiore impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori. Nei casi previsti dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le perizie sono approvate dall'amministrazione responsabile della sorveglianza su parere dell'ingegnere capo dei lavori e il commissario delegato provvede a rideterminare il quadro di spesa. Nei casi in cui l'importo supplivo ecceda l'impegno di spesa già assunto dal commissario e sia contenuto entro il 20 per cento dell'importo netto dei lavori, le perizie previo parere dell'ingegnere capo e istruttoria dell'amministrazione responsabile della sorveglianza, sono approvate dal commissario delegato, il quale assume anche il maggiore impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori.

     7. Il commissario delegato, o l'amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore, qualora sia necessaria l'acquisizione di una molteplicità di pareri approva i progetti previa conferenza di servizi da attuarsi entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il commissario delegato o il soggetto attuatore può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del commissario delegato o del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta. Avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 3 l'approvazione dei progetti da parte del commissario, in conseguenza degli esiti della conferenza dei servizi, avviene anche per la variante agli strumenti urbanistici vigenti e per la conseguente applicazione di vincoli, anche temporanei di salvaguardia.

     8. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

     9. All'affidamento dei lavori provvede il commissario delegato o l'amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore a trattativa privata mediante gara informale, invitando un numero di ditte, non inferiore a quindici, aventi requisiti di legge, e capacità tecnica e operativa tale da assicurare, anche attraverso lavoro notturno e festivo, tempi rapidi per la realizzazione delle opere.

     10. Ad assicurare il controllo e la vigilanza sull'insieme delle attività svolte dai soggetti di cui al precedente comma 2, lettere a) e c), provvede la commissione di alta vigilanza già costituita ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'ordinanza n. 2787/1998. La commissione è integrata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile e da un rappresentante del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato che svolgono funzioni di segreteria, alla cui nomina provvede il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile che stabilisce anche il relativo compenso che graverà sulle disponibilità di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche e integrazioni.

     11. Alla nomina delle commissioni di collaudo tecnico-amministrativo, composte da tre membri, provvede il commissario delegato. Alla liquidazione del compenso spettante ai collaudatori, calcolato ai sensi dell'ordinanza n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 262 del 9 novembre 1990, provvede il soggetto attuatore dei lavori. [3]

     12. L'art. 5 dell'ordinanza n. 2787/1998 è abrogato e sostituito dal presente articolo. Sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data della presente ordinanza.

     13. Nei casi in cui la linea della perimetrazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 ricade in corrispondenza di un'asse stradale rientrano nell'area perimetrata ai soli fini di quanto previsto dall'art. 19, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e successive modifiche e integrazioni anche le unità immobiliari poste sul fronte edificato immediatamente esterno alla linea medesima. [4]

 

          Art. 2.

     1. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998 è prorogato al 30 giugno 2000 e l'autorizzazione di spesa al Dipartimento della protezione civile di cui allo stesso articolo è aumentata di ulteriori 300 milioni di lire. [5]

     2. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998 le parole "quindici unità" sono sostituite con "venticinque unità".

     3. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998 è prorogato al 30 giugno 1999. I progetti e le perizie sui quali alla predetta data non è stato acquisito il parere del gruppo di lavoro vengono sottoposti all'esame del comitato di cui all'art. 1, comma 4, che assicura le attività residuali del gruppo stesso.

     4. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2863/1998 le lettere a) e b) sono così modificate:

     "a) ad esprimere parere sulle perizie di variante relative agli interventi di somma urgenza già ricompresi nel piano stralcio qualora l'importo suppletivo ecceda il 20 per cento dell'importo netto dei lavori appaltati. Il commissario delegato approva la perizia, il maggior impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori. Nei casi previsti dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le perizie sono approvate, su parere dell'ingegnere capo dei lavori, dall'amministrazione responsabile della sorveglianza e il commissario provvede a rideterminare il quadro di spesa. Nei casi in cui l'importo suppletivo dei lavori sia contenuto entro il 20 per cento dell'importo dei lavori appaltati, le perizie, previo parere dell'ingegnere capo dei lavori e istruttoria dell'amministrazione responsabile dell'alta sorveglianza, sono approvate dal commissario delegato che assume il maggior impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori;

     b) ad esprimere parere sui progetti relativi agli ulteriori interventi previsti dal piano che il commissario delegato individua come prioritari ed urgenti con proprio provvedimento da adottare entro 10 giorni. Il gruppo di lavoro esprime parere anche sui progetti esecutivi acquisiti dal commissario ai sensi dell'art. 19, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni qualora comportino adeguamenti tecnico-economici sostanziali rispetto al progetto definitivo posto a base d'affidamento e che non rientrino nei limiti di quanto previsto dall'art. 25 della citata legge n. 109/1994. Entro i limiti di cui al predetto art. 25 il parere sulle perizie di variante è dato dall'amministrazione responsabile della sorveglianza sentito l'ingegnere capo dei lavori. Il commissario adotta il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, affidamento definitivo dei lavori e di assunzione dell'eventuale maggior impegno di spesa. Nel caso di non approvazione motivata del progetto esecutivo non si procede all'affidamento definitivo dei lavori".

     5. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 2863/1998 dopo le parole "delle strutture tecniche pubbliche e private" vanno aggiunte le seguenti "e dei tecnici dei presidi territoriali" e dopo le parole "l'ingegnere delegato partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2787/1998" vanno aggiunte le seguenti "e del comitato tecnico-scientifico di cui al precedente comma 2".

     6. All'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863/1998 le parole "lire 300 milioni" sono sostituite con "lire 400 milioni" e "per l'anno 1998" sono sostituite con "per l'anno 1999".

     7. La segreteria tecnica del Dipartimento della protezione civile si avvale, ove necessario, per la propria attività, dei servizi di ingegneria ed informatici esterni già utilizzati per gli scopi di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998 ferme restando le modalità e i limiti di spesa stabiliti nello stesso articolo. L'onere relativo alla redazione e riproduzione degli elaborati suddetti è a carico del bilancio del Dipartimento della protezione civile.

 

          Art. 3.

     1. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 dopo le parole "interessate" vanno aggiunte le seguenti "e può avvalersi per il coordinamento delle strutture commissariali anche di liberi professionisti con provata esperienza nell'attività da svolgere il cui compenso viene stabilito dal commissario medesimo in relazione ai compiti affidati. Il relativo onere grava sui fondi a disposizione del commissario delegato".

     2. Il commissario delegato per integrare la propria struttura è altresì autorizzato ad assumere con chiamata diretta con contratto a tempo determinato di tipo privatistico per la durata dell'emergenza complessivamente n. 10 unità di personale tecnico e amministrativo di documentata esperienza in relazione all'attività da svolgere. Il relativo onere grava sui fondi a disposizione del commissario medesimo.

     3. Il commissario delegato conferisce per tutte le opere previste dal piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive rimodulazioni, non ancora appaltate, l'incarico di responsabile della sicurezza di cui alla legge n. 494/1996 ad un unico soggetto dipendente della pubblica amministrazione attribuendo allo stesso una indennità mensile commisurata a 70 ore di lavoro straordinario calcolato sulla base dell'importo orario spettante in relazione alla qualifica di appartenenza.

     4. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2863/1998 la parola "e Rocca Piemonte" va sostituita con "Rocca Piemonte e Moschiano".

     5. Alle deroghe di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 sono aggiunte le seguenti:

     art. 14 del capitolato generale d'appalto del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063;

     regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, art. 5;

     decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 35, art. 57, comma 4;

     legge regione Campania 20 marzo 1982, n. 14 - titolo II, punto 1-7 - allegato direttive parametri di pianificazione;

     legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 59, comma 4-quinquies;

     articoli 14 e 34, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni. E' inoltre confermata la deroga agli articoli della predetta legge indicati all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 e sue successive modifiche e integrazioni intervenute alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     6. All'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998 come modificato dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2794/1998 dopo le parole di "Sarno e Quindici" sono aggiunte le parole "di Lauro".

     7. Il prefetto di Salerno assicura, previa requisizione dell'area, la realizzazione di un centro di accoglienza per l'emergenza nel comune di Sarno dove ubicare temporaneamente roulottes e containers e realizzare le opere ed i servizi necessari. Il Dipartimento della protezione civile provvede a far redigere a mezzo della segreteria tecnica costituita presso prefettura di Salerno, la relativa progettazione definitiva da porre a base d'appalto avvalendosi di quanto previsto all'art. 2, comma 7. Il prefetto di Salerno provvede ad approvare il progetto di cui sopra e all'appalto dei lavori a trattativa privata, con il sistema di cui all'art. 19, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, previa gara ufficiosa fra un numero di ditte idonee non inferiore a cinque avvalendosi delle più celeri procedure e delle deroghe di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni. L'onere relativo ai servizi di ingegneria, alla esecuzione dell'intervento, alla direzione lavori, alla gestione dell'area ed alla sua requisizione grava sui fondi assegnati al prefetto di Salerno di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive integrazioni.

 

          Art. 4.

     1. Per le finalità di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive modificazioni è assegnata ai prefetti di Salerno e di Avellino l'ulteriore somma di lire 12 miliardi e di lire 1,5 miliardi.

     2. Per l'attuazione del disposto di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2854/1998 è assegnata al prefetto di Imperia l'ulteriore somma di lire 2.707.476.000.

     3. Per le esigenze di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni è assegnata al prefetto di Ancona l'ulteriore somma di lire 2.000.000.000.

     4. Il termine di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 2789/1998 è prorogato fino al 31 dicembre 1999.

     5. Il limite di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 2544/1997 è elevato a lire 100 milioni e al maggiore fabbisogno si fa fronte con le economie derivanti dagli interventi disposti con l'ordinanza medesima.

 

          Art. 5.

     1. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore delle regioni e degli enti locali delle Marche ed Umbria e dei comuni di Quindici (Avellino), San Felice a Cancello (Caserta), Bracigliano (Salerno), Sarno (Avellino) e Siano (Salerno) non si applicano per l'anno in corso i limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 47 della legge 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti di spesa dei suddetti enti territoriali per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti previsti dal comma 5 dell'art. 48 della stessa legge n. 449 del 1997.

 

          Art. 6.

     1. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2507/1997 e successive modificazioni è prorogato di ulteriori dodici mesi [6] .

 

          Art. 7.

     1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a prolungare la durata del contratto stipulato ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 2622 datata 4 luglio 1997, fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile.

 

          Art. 8.

     1. Agli articoli 4, comma 1 e 9, comma 3, dell'ordinanza n. 2477/1996 le parole "al commissario delegato" sono sostituite con le parole "alla regione Piemonte".

 

          Art. 9.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, e all'art 2 dell'ordinanza n. 2947/1998 si applicano anche gli interventi previsti dall'ordinanza n. 2741/1998.

 

          Art. 10.

     1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2786/1998 dopo le parole "aprile e maggio" sono aggiunte le parole "e fino al mese di giugno 1999".

     2. Le modalità per l'attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2779/1998 sono definite mediante intese tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Dipartimento della protezione civile.

 

          Art. 11.

     1. Il contributo di cui all'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2947/1999 è ridotto a lire 7,5 miliardi e della rimanente somma, lire 1,5 miliardi sono assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze funzionali del distaccamento di S. Agnello di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2508/1997 ed un miliardo per le esigenze di cui al successivo comma 2.

     2. Lo stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2863/1998 è incrementato di lire 12 miliardi comprensivo anche del finanziamento di cui al precedente comma 1.

     3. Il termine di cui all'art. 10, comma 3, dell'ordinanza n. 2742/1998 è prorogato al 31 dicembre 1999 ed il limite di spesa è aumentato di lire 250 milioni.

 

          Art. 12.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 4 e 11 della presente ordinanza ammontanti a lire 31.457.476.000 si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 


[1]  Termine prorogato dall'art. 4 dell’O.P.C.M. 29 luglio 1999, n. 2994.

[2]  Comma già modificato dall'art. 7 dell’O.P.C.M. 9 febbraio 2000, n. 3036 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 dell’O.P.C.M. 3 ottobre 2000, n. 3088.

[3]  Comma così modificato dall'art. 4 dell’O.P.C.M. 3 ottobre 2000, n. 3088.

[4]  Comma così modificato dall'art. 9 dell’O.P.C.M. 31 maggio 1999, n. 2991.

[5]  Comma così modificato dall'art. 7 dell’O.P.C.M. 9 febbraio 2000, n. 3036.

[6]  Comma così modificato dall'art. 9 dell’O.P.C.M. 29 luglio 1999, n. 2994.