§ 17.1.99 - O.P.C.M. 9 febbraio 2000, n. 3036.
Interventi urgenti di protezione civile nei territori della regione Campania colpiti dagli eventi meteorici dei giorni 14, 15, 16 dicembre 1999 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità
Data:09/02/2000
Numero:3036


Sommario
Art. 1.      1. I territori dei comuni della regione Campania più gravemente colpiti dagli eventi atmosferici del 14, 15 e 16 dicembre 1999 sono i seguenti:
Art. 2.      1. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni principali oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale è concesso un contributo massimo a fondo perduto di [...]
Art. 3.      1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati dall'art. 1 della presente ordinanza, non rientranti nel [...]
Art. 4.      1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 14 dicembre 1999 avevano il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, [...]
Art. 5.      1. Lo stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99, è incrementato della somma di lire 4.540 milioni, il cui onere è posto a carico del Fondo di protezione civile, centro [...]
Art. 6.      1. Il Dipartimento della protezione civile provvede in via d'urgenza entro sessanta giorni dalla presente ordinanza alla riperimetrazione delle parti dei centri abitati dei comuni di cui [...]
Art. 7.      1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980 del 27 aprile 1999 le parole "di schemi progettuali preliminari, alla progettazione preliminare di elementi tipologici o alla redazione" sono [...]


§ 17.1.99 - O.P.C.M. 9 febbraio 2000, n. 3036.

Interventi urgenti di protezione civile nei territori della regione Campania colpiti dagli eventi meteorici dei giorni 14, 15, 16 dicembre 1999 e 5 e 6 maggio 1998.

(G.U. 15 febbraio 2000, n. 37)

 

     Art. 1.

     1. I territori dei comuni della regione Campania più gravemente colpiti dagli eventi atmosferici del 14, 15 e 16 dicembre 1999 sono i seguenti:

     provincia di Avellino: Cervinara, Manocalzati, Pietrastornina, Roccabascerana, S. Martino Valle Caudina;

     provincia di Benevento: Cusano Mutri, Pannarano;

     provincia di Salerno: Giffoni Valle Piana.

     2. E' approvato il piano degli interventi urgenti di cui in premessa e ne è autorizzata l'attuazione. Sono fatti salvi gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 3029/99 disposti dai prefetti, dagli enti locali e dal genio civile anche in comuni diversi da quelli di cui al comma 1.

     3. I prefetti delle province interessate provvedono all'attuazione degli interventi urgenti ricompresi nel piano di cui al comma 2, avvalendosi dei soggetti attuatori ivi indicati.

     4. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza i prefetti ed i soggetti attuatori si avvalgono delle procedure e delle deroghe di cui all'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni.

     5. Le amministrazioni pubbliche sono autorizzate a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attività direttamente connesse con l'emergenza e per la durata massima di tre mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente necessario e prestato, entro il limite massimo di trenta ore mensili oltre quelli previsti dalle vigenti normative, con onere a carico dei propri bilanci. Ai dirigenti cui siano affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.

     6. Per il personale delle prefetture l'onere di cui al precedente comma è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99, nel limite di lire 400 milioni, comprensivi anche dell'onere per il volontariato di cui all'art. 2 della medesima ordinanza. La somma sopra indicata viene trasferita al prefetto di Avellino che provvede a ripartirla tra le prefetture interessate, sulla base dell'effettivo fabbisogno.

     7. Le procedure e le deroghe del presente articolo si estendono anche agli interventi da eseguire con risorse finanziarie dello Stato, delle regioni, degli enti locali e della comunità europea.

 

          Art. 2.

     1. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni principali oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale è concesso un contributo massimo a fondo perduto di lire 30 milioni rapportato al danno subito ai beni immobili e mobili.

     2. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche, agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, gravemente danneggiate è concesso un contributo rapportato al danno subito che comunque non deve superare il 30% del danno medesimo e fino ad un massimo di 300 milioni di lire.

     3. Alla concessione del contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 e nel limite dello stanziamento di cui al successivo comma 4 provvede il prefetto di Avellino avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. I contributi costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo corrisposte.

     4. L'onere complessivo per l'attuazione del presente articolo stimato in lire 1.800 milioni è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99.

 

          Art. 3.

     1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati dall'art. 1 della presente ordinanza, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi di cui alle premesse, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 marzo 2000, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta anche ai lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori dei comuni individuati dall'art. 1 della presente ordinanza che, in data 14, 15 e 16 dicembre 1999, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità, che non è cumulabile con quella di cui al comma 1, è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, del lavoratore interessato, da produrre entro il 15 marzo 2000;

     3. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi nei comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dal 14, 15 e 16 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2000 [1] , i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

     4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

     5. L'onere relativo, valutato in lire 100 milioni, è posto a carico del Fondo di protezione civile, centro responsabilità 20.2.1.3 capitolo 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della previsione economica.

 

          Art. 4.

     1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 14 dicembre 1999 avevano il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale sono sospesi, a decorrere dal 14, 15 e 16 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2000, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, connessi all'accertamento e alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 14 dicembre 1999 nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, nonché a tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nelle stesse aree.

     3. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti di imposta, a richiesta degli interessati di cui ai commi 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

     4. La sospensione delle ritenute di cui al comma 3 si applica soltanto per quelle da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La sospensione si estende anche alle trattenute dell'addizionale regionale all'IRPEF (art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997) e dell'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF (art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998) che effettuano i sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. Detta sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

     5. I redditi dei fabbricati distrutti o con ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, a condizione che alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

     6. Per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli uffici finanziari aventi competenza in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 14 dicembre 1999 ed il 30 giugno 2000 [2] . Sono sospesi, nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 30 giugno 2000, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. Per i concessionari della riscossione sono ugualmente sospesi fino al 30 giugno 2000 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

     7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione. Lo stesso decreto può prevedere rateizzazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

     8. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede la regione.

 

          Art. 5.

     1. Lo stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99, è incrementato della somma di lire 4.540 milioni, il cui onere è posto a carico del Fondo di protezione civile, centro di responsabilità 20.2.1.3 capitolo 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. La somma complessiva di lire 18.540 milioni relativa allo stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99 come integrato dal precedente comma 1, è così ripartita: lire 12.980 milioni al prefetto di Avellino, lire 2.920 milioni al prefetto di Benevento, lire 2.400 milioni al prefetto di Salerno, lire 240 milioni al prefetto di Caserta. Il piano di cui alle premesse è incrementato di lire 1.500 milioni, di lire 1.200 milioni e di lire 1.600 milioni per gli interventi urgenti sulla viabilità provinciale rispettivamente della provincia di Avellino, della provincia di Benevento e della provincia di Salerno, da attuarsi da parte delle medesime province. Lo stanziamento per il prefetto di Avellino ricomprende anche gli oneri di cui al precedente art. 1, comma 6.

 

          Art. 6.

     1. Il Dipartimento della protezione civile provvede in via d'urgenza entro sessanta giorni dalla presente ordinanza alla riperimetrazione delle parti dei centri abitati dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, esposte a rischio elevato e definisce per gli stessi le soglie di allarme. La pianificazione d'emergenza viene effettuata d'intesa con le prefetture e i comuni interessati.

     2. Per la riperimetrazione di cui al comma precedente e la definizione della soglia d'allarme, il Dipartimento della protezione civile si avvale delle unità operative designate dal presidente del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del CNR.

     3. Il Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del CNR assicura la prosecuzione, nella continuità, delle attività dei presidi territoriali istituiti con l'ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche ed integrazioni la cui attività è estesa anche ai territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza. A tal fine il presidente del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche è autorizzato a stipulare prioritariamente con i tecnici già utilizzati dall'Università di Salerno, nel limite di 30 unità, contratti di collaborazione fino al 30 giugno 2000 comprendendovi anche le prestazioni effettivamente rese dai tecnici nel periodo dal 31 dicembre 1999 fino alla stipula del contratto. Per l'espletamento di dette attività e di quella di cui al comma 2 è assegnato al Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del CNR un contributo straordinario di lire 900 milioni. L'onere è posto a carico del Fondo di protezione civile, centro di responsabilità 20.2.1.3 capitolo 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     4. Le prestazioni che devono essere assicurate dai presidi territoriali ai fini dell'ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche ed integrazioni e della presente ordinanza, vengono stabilite nella conferenza di servizi di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3029/1999.

     5. Gli ingegneri capo dei settori provinciali del genio civile della regione Campania assolvono per i territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza le funzioni di ingegnere delegato di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 2863/98.

 

          Art. 7.

     1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980 del 27 aprile 1999 le parole "di schemi progettuali preliminari, alla progettazione preliminare di elementi tipologici o alla redazione" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "di linee di indirizzo progettuale,".

     2. Il Commissario delegato presidente della regione Campania determina i compensi da corrispondere al vice commissario e ai sub-commissari di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2994/99.

     3. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2980/1999 le parole "31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "30 giugno 2000".

     4. L'ultimo capoverso dell'art. 18 dell'ordinanza n. 2787/1998 è sostituito dal seguente "il Commissario delegato provvede a trasferire i fondi su richiesta documentata della A.S.L. Salerno 1".

     5. All'art. 4 dell'ordinanza n. 2994/99 è aggiunto il seguente comma:

     “10. Il commissario costituisce un fondo di gestione per spese generali destinato a emolumenti per lavoro straordinario, indennità fisse per personale comandato e a contratto, oneri per consulenze e indagini, studi e spese tecniche, oneri derivanti da convenzioni, spese di funzionamento del comitato tecnico scientifico e della commissione di alta vigilanza e oneri generali vari. In detto fondo confluiscono le risorse destinate per tali scopi nei piani rimodulati di cui all'ordinanza n. 2787/98 (tipologia F) e n. 2499/97.”

 


[1]  Termine prorogato al 30 giugno 2001 dall'art. 10 dell’O.P.C.M. 30 giugno 2000, n. 3061.

[2]  Termine prorogato al 30 giugno 2001 dall'art. 11 dell’O.P.C.M. 30 giugno 2000, n. 3061.