§ 77.2.34 - Legge 3 aprile 1958, n. 499.
Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:03/04/1958
Numero:499


Sommario
Art. 1.      Nel primo comma dell'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, alle parole: "nella misura di due terzi della retribuzione giornaliera", sono sostituite le seguenti: "nella misura del [...]
Art. 2.      Nell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, al numero 2) del secondo comma, le parole: “per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per [...]
Art. 3.      All'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti comma:
Art. 4.      Nel terzultimo comma dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, la frase che inizia con le parole: "L'assegno è di lire cinquantamila" è sostituita come [...]
Art. 5.      All'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 6.      L'indennità di caropane ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, concessa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, [...]
Art. 7.      Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, alle parole: "dall'età di dodici anni ai sessantacinque compiuti" sono [...]
Art. 8.      Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 9.      Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi [...]
Art. 10.  [4]
Art. 11.      A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 11 gennaio 1952, n. 53, in favore degli invalidi del lavoro già liquidati in capitale nonchè degli [...]
Art. 12.      Ai maggiori oneri che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sarà provveduto mediante anticipo da parte [...]
Art. 13.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle telecomunicazioni di cui al n. 2 dall'art. 48 del regio decreto [...]
Art. 14.      Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni [...]


§ 77.2.34 - Legge 3 aprile 1958, n. 499.

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

(G.U. 27 maggio 1958, n. 126)

 

     Art. 1.

     Nel primo comma dell'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, alle parole: "nella misura di due terzi della retribuzione giornaliera", sono sostituite le seguenti: "nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera".

     Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole: "l'indennità decorre dal decimo giorno successivo", sono sostituite le seguenti: "l'indennità decorre dal quarto giorno successivo".

     Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo citato, è inserito il seguente comma:

     “Ove la durata dell'inabilità, di cui ai comma precedenti, si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42".

     L'art. 39 ora citato è modificato dall'art. 5 della presente legge.

 

          Art. 2.

     Nell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, al numero 2) del secondo comma, le parole: “per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento", sono sostituite dalle seguenti: "per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento".

     Nello stesso comma, dopo le parole: "aliquota pari al grado di inabilità", è aggiunto il seguente numero:

     "3) per inabilità dall'80 per cento al 100 per cento, aliquota pari al cento per cento".

     La tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, è modificata in conformità.

 

          Art. 3.

     All'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti comma:

     "Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi dopo tale data con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al 20 per cento, è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta in base alle tabelle approvate con il decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, e modificate con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942.

     Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1949 o per malattia professionale manifestatasi prima di tale data con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al 29 per cento è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale, calcolato in base alle tabelle di cui al comma precedente, della ulteriore rendita dovuta, maggiorata del 250 per cento.

     In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità o quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'art. 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.”.

 

          Art. 4.

     Nel terzultimo comma dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, la frase che inizia con le parole: "L'assegno è di lire cinquantamila" è sostituita come segue:

     "L'importo dell'assegno è di:

     a) lire duecentocinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al numero 2) del presente articolo;

     b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;

     c) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;

     d) lire centoquarantamila negli altri casi.

     Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.

     Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.

     L'assegno di cui alla lettera d) è aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto".

 

          Art. 5.

     All'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "in ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centotrentacinquemila fino ad un massimo di lire trecentomila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindici mila per gli altri ufficiali" del terzo comma, sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire duecentodiecimila a un massimo di lire quattrocentocinquantamila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire seicentocinquantamila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire cinquecentocinquantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire cinquecentomila per gli altri ufficiali";

     b) nell'ultimo comma, alle parole: "è uguale ai trecento trecentosessantesimi della retribuzione giornaliera" sono sostituite le seguenti: "è uguale alla retribuzione giornaliera".

 

          Art. 6.

     L'indennità di caropane ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, concessa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, e con legge 7 luglio 1948, n. 1093, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1958 [1] .

     L'importo dell'indennità di caropane di cui al comma precedente è conservato solamente agli attuali beneficiari a titolo di assegno ad personam aggiuntivo delle rendite o delle relative quote integrative.

     Tale assegno cessa col cessare delle rendite o delle quote integrative alle quali è aggiunto ed è comunque riassorbibile in futuri miglioramenti.

 

          Art. 7.

     Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, alle parole: "dall'età di dodici anni ai sessantacinque compiuti" sono sostituite le seguenti: "dall'età di dodici anni ai settanta compiuti".

 

          Art. 8.

     Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. Le misure della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta indicate nel primo comma sono sostituite dalle seguenti:

     per gli uomini di età superiore a 16 anni, lire 400;

     per le donne di età superiore a 16 anni, lire 300;

     per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore ai 16 anni, lire 150.

Art. 2. Nel primo comma, alle parole: "retribuzione annua convenzionale di lire centotrentacinquemila per gli uomini e di lire novantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni", sono sostituite le seguenti: "retribuzione annua convenzionale di lire duecentodiecimila per gli uomini e di lire centocinquantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni".

     Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente testo:

     "Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al 20 per cento è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta.

     Il valore capitale delle rendite verrà calcolato in base alle tabelle approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, modificate con decreto Ministeriale 31 luglio 1942, con le varianti di cui al decreto Ministeriale 10 dicembre 1953".

Art. 3. Nel secondo comma, il periodo da: " un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure" a "lire ottomila negli altri casi", è sostituito come segue:

     "un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:

     a)lire cinquantaduemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a 16 anni di età o inabilità al lavoro;

     b)lire cinquantaseimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro;

     c)lire quarantottomila in caso di sopravvivenza di soli figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro;

     d)lire quarantamila negli altri casi.”.

     Gli assegni di cui alle lettere a), b), c) sono aumentati di lire quattromila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.

     Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati rispettivamente di lire tremila e quattromila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.

     L'assegno di cui alla lettera d) è aumentato per ogni ascendente, sino al massimo di due, di lire ottomila, se vivente a carico del defunto, e lire quattromila se non a carico del defunto".

 

          Art. 9.

     Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento [2]

     Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 e anteriormente al 1° gennaio 1958 o per malattia professionale manifestatasi nello stesso periodo di tempo sono aumentate del 20 per cento.

     Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1958 definite o da definirsi in base alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono aumentate del 20 per cento.

     Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1958 [3] .

 

          Art. 10. [4]

     Le modificazioni disposte con la presente legge, salvo quanto diversamente stabilito per gli infortuni avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958 o per le malattie professionali manifestatesi prima di tale data, si applicano ai casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi dal 1° gennaio 1958 a decorrere dalla data stessa.

 

          Art. 11.

     A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 11 gennaio 1952, n. 53, in favore degli invalidi del lavoro già liquidati in capitale nonchè degli invalidi titolari di rendita vitalizia, sono maggiorati del 20 per cento.

 

          Art. 12.

     Ai maggiori oneri che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sarà provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo a norma della legge 14 aprile 1956, n. 307.

     Il contributo dovuto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura è determinato per ciascuna Provincia a norma della legge n. 307 di cui al precedente comma, con riferimento all'estimo catastale dei fondi ed è iscritto nei ruoli della imposta fondiaria ai sensi dell'art. 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle telecomunicazioni di cui al n. 2 dall'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.

 

          Art. 14.

     Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive aggiunte, integrazioni e modifiche, sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. unico della L. 4 febbraio 1960, n. 62.

[2]  Comma anteposto dall'art. unico della L. 4 febbraio 1960, n. 62.

[3]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 4 febbraio 1960, n. 62.

[4]  Articolo così modificato dall'art. unico della L. 4 febbraio 1960, n. 62.