§ 76.4.16 - Legge 31 luglio 1954, n. 723.
Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:31/07/1954
Numero:723


Sommario
Art. 1.      Il ruolo del personale di gruppo C della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è modificato come segue e comprende:
Art. 2.      I posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado 9° del quadro D di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste dal primo comma dell'art. 11 del [...]
Art. 3.      I posti di primo ufficiale radiotelegrafista e di primo ufficiale radioelettricista (grado 9° del quadro F di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste [...]
Art. 4.      Dopo il primo collocamento nei quadri del personale delle officine di posta pneumatica urbana, da effettuarsi con le norme transitorie di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tanto [...]
Art. 5.      Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conferimento dei posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado 9° del quadro D di cui alla [...]
Art. 6.      Nella prima applicazione della presente legge, i posti previsti nei quadri G e H dell'allegata tabella sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami, al personale della posta pneumatica [...]
Art. 7.      Per il conferimento dei posti previsti dall'articolo precedente saranno banditi i seguenti concorsi, rispettivamente riservati alle sottoindicate categorie di personale:
Art. 8.      L'esame del concorso previsto nelle lettere a) e b) del precedente art. 7 consta di una prova pratica e di una orale sui seguenti argomenti:
Art. 9.      L'esame del concorso previsto nella lettera c) del precedente art. 7 consta di una prova pratica e di una prova orale sui seguenti argomenti:
Art. 10.      La Commissione esaminatrice per i concorsi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 7, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° del [...]
Art. 11.      Per ciascuno dei tre concorsi previsti dal precedente art. 7 viene compilata una distinta graduatoria e le nomine dei vincitori si effettuano nel modo seguente:
Art. 12.      Al personale di ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dall'Amministrazione delle poste o delle telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 [...]
Art. 13.      Ferma restando la disposizione di cui all'art. 5, comma terzo, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, nel quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo B di cui alla tabella n. 2 [...]
Art. 14.      Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità dello stanziamento del capitolo 1 dello stato di previsione dell'Azienda autonoma [...]


§ 76.4.16 - Legge 31 luglio 1954, n. 723. [1]

Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 27 agosto 1954, n. 196).

 

     Art. 1.

     Il ruolo del personale di gruppo C della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è modificato come segue e comprende:

     a) un quadro dei capi di ufficio e un quadro del personale esecutivo di ufficio;

     b) un quadro dei capi delle officine postelegrafiche e un quadro del personale esecutivo delle officine postelegrafiche;

     c) un quadro dei capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti e un quadro del personale esecutivo radiotelegrafista e radioelettricista;

     d) un quadro dei capi delle officine di posta pneumatica urbana e un quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana.

     La tabella n. 3 dell'allegato A alla legge 29 aprile 1950, n. 229, nonchè quella di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175, sono sostituite dalla tabella n. 3 annessa alla presente legge, vistata dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

 

          Art. 2.

     I posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado 9° del quadro D di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste dal primo comma dell'art. 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, agli ufficiali meccanici elettricisti di 1ª classe, forniti del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che contino almeno quindici anni di anzianità nel grado 10°.

 

          Art. 3.

     I posti di primo ufficiale radiotelegrafista e di primo ufficiale radioelettricista (grado 9° del quadro F di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste dal primo comma dell'art. 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, rispettivamente agli ufficiali radiotelegrafisti di 1ª classe e agli ufficiali radioelettricisti di 1ª classe, forniti del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che contino almeno tre anni di anzianità nel grado 10°.

 

          Art. 4.

     Dopo il primo collocamento nei quadri del personale delle officine di posta pneumatica urbana, da effettuarsi con le norme transitorie di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tanto per l'ammissione al grado iniziale quanto per la progressione di carriera si osservano le disposizioni vigenti per il ruolo di gruppo C, quadri del personale delle officine postelegrafiche.

 

Norme transitorie e speciali

 

          Art. 5.

     Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conferimento dei posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado 9° del quadro D di cui alla tabella allegata), il periodo di permanenza nel grado 10°, stabilito in anni quindici dal precedente art. 2, è diminuito ad anni otto.

     Per la stessa durata di un triennio, ai fini dell'avanzamento al predetto grado di primo ufficiale meccanico elettricista, si prescinde dal requisito del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'art. 16, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

 

          Art. 6.

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti previsti nei quadri G e H dell'allegata tabella sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami, al personale della posta pneumatica urbana, proveniente dalle Società ex concessionarie del servizio stesso assunto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fino a tutto il 31 dicembre 1948 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     Per il conferimento dei posti previsti dall'articolo precedente saranno banditi i seguenti concorsi, rispettivamente riservati alle sottoindicate categorie di personale:

     a) il primo, per i posti di grado 8° e 9° (quadro dei capi delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali dirigenti tecnici e capi di officine di posta pneumatica urbana;

     b) il secondo, per i posti di grado 9° e 10° (quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali meccanici ed elettricisti specializzati di posta pneumatica urbana;

     c) il terzo, per i posti di grado 11°, 12° e 13° (quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali macchinisti e meccanici di rete di posta pneumatica urbana.

     La domanda per l'ammissione ai concorsi deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Ai concorsi previsti dai commi precedenti può essere ammesso, previo parere del Consiglio di amministrazione, anche il personale che non sia in possesso del titolo di studio prescritto dalla lettera c) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

 

          Art. 8.

     L'esame del concorso previsto nelle lettere a) e b) del precedente art. 7 consta di una prova pratica e di una orale sui seguenti argomenti:

     1. Saggio pratico dal quale risulti la capacità del candidato di lavorare con la necessaria speditezza e con la precisione richiesta per le apparecchiature e macchinari in uso nel servizio di posta pneumatica urbana.

     Il saggio consiste nel disegno e costruzione di un pezzo di macchinario del quale sono forniti i dati.

     Il candidato, che non riporti l'idoneità nel saggio previsto dai commi precedenti, non è ammesso all'altra prova di esame.

     2. Descrizione particolareggiata delle apparecchiature e dei macchinari in uso per il servizio di posta pneumatica urbana, moto, forza, equilibrio, macchine semplici, lavoro meccanico, trasformazione del movimento, magneti, magnetismo terrestre, bussole, elettromagneti, accumulatori, legge di Ohm, circuiti derivati, effetti della corrente, costanti delle pile, metalli e leghe metalliche, ferro ed acciaio, tempera, ricottura, bagni per pulire ed imbiancare i metalli e le leghe, vernice per metalli, galvanoplastica.

     3. Nozioni di geografia delle comunicazioni e di contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 9.

     L'esame del concorso previsto nella lettera c) del precedente art. 7 consta di una prova pratica e di una prova orale sui seguenti argomenti:

     1. Saggio pratico dal quale risulti che il candidato abbia la capacità di lavorare con la necessaria speditezza e con la precisione richiesta per le apparecchiature e macchinari in uso nel servizio di posta pneumatica urbana.

     Il saggio consiste nella costruzione di un pezzo del quale è fornito il campione.

     Il candidato che non riporti l'idoneità nel saggio previsto dai commi precedenti, non è ammesso all'altra prova di esame.

     2. Descrizione delle apparecchiature e dei macchinari in uso per il servizio di posta pneumatica urbana. Nozioni di meccanica e di elettrotecnica.

     3. Nozioni di geografia delle comunicazioni.

 

          Art. 10.

     La Commissione esaminatrice per i concorsi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 7, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° del gruppo A, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore al 6° del gruppo A, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del suddetto Ministero di grado non inferiore al 9° del gruppo A.

     La Commissione per il concorso previsto nella lettera c) dello stesso art. 7, pure da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° del gruppo A, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore all'8° del gruppo A, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del suddetto Ministero di grado non inferiore al 9° del gruppo A.

 

          Art. 11.

     Per ciascuno dei tre concorsi previsti dal precedente art. 7 viene compilata una distinta graduatoria e le nomine dei vincitori si effettuano nel modo seguente:

     1) per il concorso previsto dalla lettera a) del predetto articolo si fa luogo prima alla nomina nel grado 8° e quindi nel grado 9° fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;

     2) per il concorso di cui alla lettera b) dello stesso art. 7 si fa luogo prima alla nomina nel grado 9° e quindi nel grado 10° fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;

     3) per il concorso di cui alla lettera c) del ripetuto art. 7 si fa luogo prima alla nomina nel grado 11° e quindi nei gradi 12° e 13° fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, sempre seguendo l'ordine di graduatoria.

 

          Art. 12.

     Al personale di ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dall'Amministrazione delle poste o delle telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ed al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado 10° e di messaggere di 2ª classe, purché appartenente a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado 10° del gruppo C che avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneità previsti dall'art. 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo C, ottennero invece tale nomina soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1956, n. 481, viene attribuito il massimo stipendio dello stesso grado 10° [2] .

     Sono altresì attribuiti due scatti di stipendio, nel grado attualmente rivestito, al personale di gruppo C che conseguì la nomina ad impiegato ai sensi dell'art. 80 del citato regio decreto-legge n. 1858, nonchè a quello che ebbe a superare gli esami di concorso per la nomina ad impiegato di 2ª categoria previsti dal regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

     Il personale appartenente al ruolo di gruppo C ed a quello subalterno che, a suo tempo, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in ruolo a norma degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, licenziato in applicazione del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e successivamente riassunto in servizio non di ruolo alle dipendenze della Amministrazione postelegrafonica, è inquadrato in soprannumero rispettivamente nel grado 10° del gruppo C ed in quello di messaggere di 2ª classe, ed è collocato in tali gradi dopo l'ultimo dei presenti nei gradi stessi, nell'ordine della graduatoria dei concorsi banditi ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

     L'inquadramento medesimo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per il riassorbimento del soprannumero, si osservano le norme dell'art. 3, comma secondo del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345.

     Le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma del presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1951.

     Le disposizioni di questo articolo si applicano al solo personale che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga ai ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e che ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla data medesima.

 

          Art. 13.

     Ferma restando la disposizione di cui all'art. 5, comma terzo, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, nel quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo B di cui alla tabella n. 2 dell'allegato A alla legge 29 aprile 1950, n. 229, sono aumentati 6 posti nel grado 6°, 26 posti nel grado 7° e 200 nel grado 8° e ridotti 232 posti nel grado 9°.

 

          Art. 14.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità dello stanziamento del capitolo 1 dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1953-54 e con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per il medesimo esercizio 1953-54.

 

     Tabella

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma sostituito dall'art. 85, L. 27 febbraio 1958, n. 119.