§ 76.4.c - Legge 29 aprile 1950, n. 229.
Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:29/04/1950
Numero:229


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. [...]
Art. 2.      Il n. 1 del primo comma dell'art. 5 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 15 agosto 1926, [...]
Art. 3.      Il servizio prestato in qualità di impiegato ausiliario a contratto presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi, esclusi gli agenti subalterni, viene considerato [...]
Art. 4.      L'indennità speciale di servizio prevista dall'art. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e successive modificazioni, può essere concessa, con decreto del Ministro per [...]
Art. 5.      L'art. 3 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, è abrogato
Art. 6.      Un terzo dei posti del grado 9° del ruolo dei capi d'ufficio (gruppo C) disponibili o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 1950, da conferire secondo le norme [...]
Art. 7.      L'ultimo comma dell'art. 7 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, [...]
Art. 8.      Ai soli fini dell'anzianità di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie [...]
Art. 9.      Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge i periodi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero [...]
Art. 10.      Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 6° del quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo [...]
Art. 11.      Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a conferire non oltre la metà dei posti di grado 8° del quadro degli ingegneri specializzati, gruppo A, che [...]
Art. 12.  [1]
Art. 13.      L'art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è così sostituito
Art. 14.      Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è integrato come segue
Art. 15.      L'art. 2 della legge 21 aprile 1949, n. 258, è integrato come segue
Art. 16.      Sono estese al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quanto applicabili, tutte le disposizioni della presente legge
Art. 17.      Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge sarà provveduto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i mezzi ordinari di bilancio delle [...]
Art. 18.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 76.4.c - Legge 29 aprile 1950, n. 229.

Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 20 maggio 1950, n. 115).

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, modificato dal secondo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1940, n. 288, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è raggruppato nei seguenti ruoli:

     ruolo del personale di gruppo A, comprendente un quadro del personale direttivo amministrativo e assimilato, e un quadro degli ingegneri specializzati;

     ruolo del personale di gruppo B, comprendente un quadro normale e un quadro transitorio;

     ruolo del personale di gruppo C, comprendente un quadro dei capi di ufficio, un quadro del personale esecutivo e un quadro del personale tecnico speciale, distinto in personale delle officine telegrafiche e personale delle stazioni radiotelegrafiche;

     ruolo del personale subalterno, comprendente un quadro speciale e un quadro comune".

     L'Ispettore generale delle telecomunicazioni, al quale, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, spettano anche, nell'àmbito dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, i poteri e le attribuzioni conferite al direttore generale dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, lettere a), b), c), d), i), l) e m) e successive modificazioni, è classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e assume la qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

     Le tabelle risultanti dall'allegato 1 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345 e successive modificazioni, la tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376, e le tabelle numeri 1 e 2 annesse al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge, vistate dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Il n. 1 del primo comma dell'art. 5 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è modificato come segue:

     "1° avere compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 18 anni, e non avere superato, per il ruolo di gruppo A, l'età di anni 33, e, per gli altri ruoli, quella di 30. Il limite minimo di età può essere elevato fino ad anni 21, quando l'Amministrazione, per determinati concorsi, lo ritenga opportuno".

     Il secondo comma dell'articolo stesso relativo alla esclusione del personale femminile dagli impieghi di ruolo e dalla progressione di carriera oltre il grado 10°, è abrogato.

 

          Art. 3.

     Il servizio prestato in qualità di impiegato ausiliario a contratto presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi, esclusi gli agenti subalterni, viene considerato quale servizio di ruolo di gruppo C agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 21, comma quarto, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

     Gli impiegati ausiliari vincitori dei concorsi per il gruppo C ed inquadrati in tale gruppo prima del 1° luglio 1945, possono optare per il trattamento più favorevole fra quello che hanno conseguito in base al concorso e quello che avrebbero conseguito se fossero stati inquadrati in base al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, e successive modificazioni.

     Il servizio prestato in qualità di personale dell'ex quadro speciale o assimilato, assunto con contratto a termine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, viene considerato per intero quale servizio di ruolo di gruppo A, B e C secondo la categoria 1ª, 2ª e 3ª di provenienza, agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

          Art. 4.

     L'indennità speciale di servizio prevista dall'art. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e successive modificazioni, può essere concessa, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, a non più di otto capi di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non più di un funzionario di grado 5° dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella misura equivalente alla differenza di trattamento economico, per stipendio ed indennità di caroviveri, esistente fra il grado 5° e il grado 4° della gerarchia statale.

 

          Art. 5.

     L'art. 3 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, è abrogato.

     I posti di grado 8° del quadro dei capi di ufficio del ruolo del personale di gruppo C di cui alla tabella n. 3 dell'allegato A alla presente legge si conferiscono, con le norme di cui al primo comma dell'art. 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, agli impiegati che, alla data dello scrutinio, rivestono il grado 9° dello stesso quadro da almeno tre anni.

 

          Art. 6.

     Un terzo dei posti del grado 9° del ruolo dei capi d'ufficio (gruppo C) disponibili o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 1950, da conferire secondo le norme dell'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1942, n. 1718, sarà invece conferito mediante esami di merito distinto da bandire entro il 31 dicembre 1951, cui potranno partecipare gli impiegati dei gradi 9°, 10°, 11° e 12° che alla data di entrata in vigore della legge facciano già parte del ruolo del personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 7.

     L'ultimo comma dell'art. 7 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è sostituito dal seguente:

     "Nei concorsi per posti di ruolo è in facoltà dell'Amministrazione, salvo le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge, di riservare una aliquota dei posti messi a concorso, non eccedente il terzo dei posti stessi, al proprio personale di ruolo e non di ruolo, al personale delle ricevitorie postali-telegrafiche, ed ai fattorini telegrafici in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso.

     "Col decreto che bandisce il concorso saranno stabilite le categorie di personale ammesse a fruire delle suddette riserve, nonchè l'anzianità minima di servizio necessaria per beneficiare della riserva stessa".

     Il terzo comma dell'art. 10 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è abrogato.

 

          Art. 8.

     Ai soli fini dell'anzianità di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie postali e telegrafiche rette temporaneamente da personale di ruolo, si somma a quello prestato nella stessa qualità e senza soluzione di continuità negli uffici previsti dall'art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7, modificato dall'art. 8 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 9.

     Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge i periodi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai gradi superiori al 9° dei ruoli di gruppo A, B e C sono ridotti di un anno e mezzo. Per il personale telefonico di gruppo C la riduzione si applica ai gradi superiori al 10°.

     Della riduzione di cui al comma precedente non potrà fruire il personale che abbia comunque già goduto di analogo beneficio in precedenti promozioni e per mezzo di essa non potrà essere conseguita più di una promozione.

     Per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 6° di gruppo A non è richiesto il requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

 

          Art. 10.

     Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 6° del quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo B, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non si applica il disposto del secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a conferire non oltre la metà dei posti di grado 8° del quadro degli ingegneri specializzati, gruppo A, che risulteranno scoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso per titoli.

     Per l'ammissione al concorso suddetto oltre ai requisiti generali richiesti dalle leggi in vigore, sarà necessario non avere superato l'età di anni 45 e possedere almeno sei anni di pratica professionale o cinque anni di servizio di ruolo di gruppo A presso l'Amministrazione dello Stato in qualità di ingegnere.

 

          Art. 12. [1]

     I posti di gruppo C vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame, al quale potrà partecipare, a prescindere dal limite massimo di età, il dipendente personale delle seguenti categorie:

     a) di ruolo e non di ruolo, compresi i fattorini telegrafici;

     b) delle ricevitorie, compresi gli ex titolari delle ricevitorie della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, nonché i collettori e gli agenti rurali; i quali tutti siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito.

     Nella prima applicazione della presente legge sarà conferita la nomina nel grado iniziale del quadro A del ruolo del personale di gruppo A, tabella n. 1, della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'art. 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie, a norma dell'art. 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

     Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverrà secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal più remoto.

 

          Art. 13.

     L'art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è così sostituito:

     "Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, n. 4 concorsi interni, per la sistemazione, nei ruoli di 2 e 3 categoria e categorie assimilate, del personale maschile e femminile non di ruolo, anche subalterno (avventizi, diurnisti, cottimisti, portalettere rurali dei servizi di recapito urbanizzati, salariati temporanei, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti), comunque assunti, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici".

 

          Art. 14.

     Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è integrato come segue:

     "Per il personale assunto prima del 1° gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'art. 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purchè in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1° gennaio 1939".

 

          Art. 15.

     L'art. 2 della legge 21 aprile 1949, n. 258, è integrato come segue:

     "La presente legge ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ma l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformità alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge".

 

          Art. 16.

     Sono estese al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quanto applicabili, tutte le disposizioni della presente legge.

 

          Art. 17.

     Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge sarà provveduto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i mezzi ordinari di bilancio delle due Aziende e precisamente imputandole al capitolo n. 1 dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e al capitolo n. 1 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici secondo le rispettive competenze.

 

          Art. 18.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

TABELLE

(Omissis)


[1] Articolo, modificato dall'art. unico della L. 23 febbraio 1951, n. 312 e così sostituito dall'art. 4 della L. 20 ottobre 1951, n. 1175.