§ 76.4.12 - Legge 20 ottobre 1951, n. 1175.
Norme sugli organici del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:20/10/1951
Numero:1175


Sommario
Art. 1.      Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la tabella n. 2, allegato 2, alla legge 18 aprile 1940, n. 288, quale risulta variata dalla legge 29 aprile [...]
Art. 2.      Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la tabella n. 3, allegato n. 3 alla legge 18 aprile 1940, n. 288, quale risulta variata dalla legge 29 [...]
Art. 3.      Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di permanenza nel grado 10° del personale esecutivo, necessario per conseguire l'avanzamento [...]
Art. 4.      L'art. 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è autorizzata a bandire, entro un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado [...]
Art. 6.      Alla maggiore spesa che, per l'anno finanziario 1951-1952, si prevede in lire 65 milioni, si provvederà con corrispondente diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2 dello stato di [...]


§ 76.4.12 - Legge 20 ottobre 1951, n. 1175.

Norme sugli organici del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 19 novembre 1951, n. 266).

 

     Art. 1.

     Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la tabella n. 2, allegato 2, alla legge 18 aprile 1940, n. 288, quale risulta variata dalla legge 29 aprile 1950, numero 229, è modificata come segue nel quadro B del personale esecutivo, con decorrenza dal 1° luglio 1951:

     B) Quadro del personale esecutivo

Grado

 

Numero dei posti

Primi ufficiali

1.500

10°

Ufficiali esecutivi di 1ª classe

4.000

11°

Ufficiali esecutivi di 2ª classe

5.000

12°

Ufficiali esecutivi di 3ª classe

8.000

13°

Ufficiali esecutivi di 4ª classe

2.000

 

 

20.500

 

          Art. 2.

     Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la tabella n. 3, allegato n. 3 alla legge 18 aprile 1940, n. 288, quale risulta variata dalla legge 29 aprile 1950, n. 229, è modificata, con decorrenza dal 1° luglio 1951, come segue:

     Ruolo del personale subalterno

     A) Quadro speciale

 

Numero dei posti

Commessi superiori

10

     B) Quadro comune

 

Numero dei posti

Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1ª classe

4.000

Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 2ª classe

6.300

Primi commessi

8.000

Commessi

3.490

 

21.790

     I posti di messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1ª classe sono conferiti per merito assoluto; un decimo è, però, conferito per merito comparativo.

 

          Art. 3.

     Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di permanenza nel grado 10° del personale esecutivo, necessario per conseguire l'avanzamento al grado 9° del quadro stesso, stabilito in anni quindici dall'art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288, è diminuito ad anni otto.

     Per lo stesso periodo il personale di grado 10°, gruppo C, assunto nel ruolo esecutivo per esame di concorso e di idoneità e che abbia gli altri requisiti prescritti, può conseguire la promozione al grado 9° anche se sfornito del titolo di studio richiesto dall'art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288.

     Ai fini dell'avanzamento al grado 9° di primo ufficiale, e per lo stesso periodo di cui al precedente comma, si prescinde, nei riguardi del personale appartenente al grado 10°, gruppo C, dal possesso del titolo di studio richiesto dallo stesso art. 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288.

 

          Art. 4.

     L'art. 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, è sostituito dal seguente:

     "I posti di gruppo C vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame, al quale potrà partecipare, a prescindere dal limite massimo di età, il dipendente personale delle seguenti categorie:

     a) di ruolo e non di ruolo, compresi i fattorini telegrafici;

     b) delle ricevitorie, compresi gli ex titolari delle ricevitorie della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, nonchè i collettori e gli agenti rurali;

     i quali tutti siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito.

     "Nella prima applicazione della presente legge sarà conferita la nomina nel grado iniziale del quadro A del ruolo del personale di gruppo A, tabella n. 1, della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'art. 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie, a norma dell'art. 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

     "Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverrà secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal più remoto".

 

          Art. 5.

     L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è autorizzata a bandire, entro un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado iniziale nel ruolo di gruppo B del personale postale e telegrafico.

     Al detto concorso potranno prendere parte i dipendenti di ruolo e non di ruolo della citata Amministrazione, comunque assunti, nonchè i fattorini telegrafici, i ricevitori, gerenti e supplenti delle ricevitorie delle poste e delle telecomunicazioni, collettori e portalettere rurali, forniti tutti dei requisiti generali richiesti dalla legge per l'ammissione ai gruppi A e B, compreso il titolo di studio, fatta eccezione del requisito dell'età.

     I concorrenti risultati idonei nei concorsi di cui ai commi precedenti saranno collocati in ruolo, in ordine di graduatoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     Alla maggiore spesa che, per l'anno finanziario 1951-1952, si prevede in lire 65 milioni, si provvederà con corrispondente diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.