§ 76.4.5 - D.Lgs.Lgt. 21 marzo 1946, n. 336.
Integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, concernente l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:21/03/1946
Numero:336


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni dei sottoindicati articoli del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, sono modificate o integrate come segue:
Art. 2.      Il periodo di servizio prestato nella qualità di impiegato o di agente subalterno ausiliario da coloro che hanno ottenuto il collocamento in ruolo ai sensi del decreto citato nell'articolo [...]
Art. 3.      L'art. 10 della legge 18 aprile 1940, n. 288, va inteso nel senso che i benefici contemplati si applicano, oltrechè al personale di gruppo C di cui alla tabella n. 2 allegata alla stessa legge, [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Il presente decreto ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 321.


§ 76.4.5 - D.Lgs.Lgt. 21 marzo 1946, n. 336. [1]

Integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, concernente l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(G.U. 25 maggio 1946, n. 121).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni dei sottoindicati articoli del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, sono modificate o integrate come segue:

Art. 1. - Si aggiunge il seguente comma:

     "Sono tuttavia mantenuti temporaneamente in servizio, come tali, gli ausiliari che, in applicazione del seguente art. 3, non conseguano la nomina in ruolo".

Art. 2. - E' sostituito dal seguente:

     "Gli impiegati ausiliari fanno passaggio - secondo le mansioni esercitate - nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo del personale tecnico speciale di 2ª categoria e sono inquadrati nei gradi 11° , 12° o 13° , rispettivamente se contino venti, otto o meno di otto anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio nei gradi 11° e 12° , corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di 20 e di 8 anni, e nel grado 13° con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

     Gli agenti ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del personale di 3ª categoria e sono inquadrati nei gradi di messaggere di 2ª classe, di 1° commesso o di commesso, rispettivamente se contino venti, otto o meno di otto anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio, nei gradi di messaggere o di 1° commesso, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di 20 e di 8 anni, e nel grado di commesso con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

     La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei gradi predetti sarà computata agli effetti del successivo aumento periodico.

     Ai cennati impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza degli emolumenti in godimento all'atto del collocamento negli anzi detti ruoli, rispetto agli emolumenti attribuiti in dipendenza del collocamento stesso, è conservata a titolo di assegno personale da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

     Ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di 8 e 20 anni non si computano gli abbreviamenti previsti dalle vigenti disposizioni i quali sono valutati nel grado e alla data del collocamento in ruolo ed hanno effetto, eventualmente, in tutto o in parte nei gradi superiori, quando non abbiano dato luogo precedentemente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.

     I vincitori di concorso per posti di ausiliario non ancora nominati perchè chiamati alle armi, prigionieri o internati, e coloro che saranno dichiarati vincitori dopo aver superato la prova orale di concorsi già espletati o non sostenuta per gli stessi motivi, sono assunti in servizio a titolo di prova, per un periodo di tempo non inferiore a mesi 6 nominati in ruolo dopo ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

     Per la determinazione dello stipendio si computa quale effettivo servizio il periodo di tempo decorrente dalla data in cui avrebbero conseguito la nomina ad ausiliario agli effetti giuridici, e tale stipendio è loro attribuito anche durante il periodo di prova.

Art. 3. - Il 2° comma è modificato come segue:

     "Contro la esclusione prevista dai punti 2) e 3) gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti e la loro attività politica, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto".

 

          Art. 2.

     Il periodo di servizio prestato nella qualità di impiegato o di agente subalterno ausiliario da coloro che hanno ottenuto il collocamento in ruolo ai sensi del decreto citato nell'articolo precedente, è valutato per intero agli effetti della pensione.

     In corrispettivo della valutazione di cui al precedente comma, l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, verserà all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'ammontare della riserva matematica complessiva della gestione assicurativa del personale ausiliario valutata alla data del collocamento in ruolo, data dalla quale viene ad estinguersi ogni obbligazione dell'Istituto suddetto verso il personale ausiliario.

     Inoltre il personale che fa passaggio in ruolo sarà tenuto a versare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un contributo pari al 3% sullo stipendio attribuito all'atto del collocamento in ruolo per quanti sono gli anni di servizio in qualità di ausiliario, che vengono riconosciuti ai fini della pensione.

     Tale contributo, ove non sia pagato in unica soluzione, verrà recuperato al massimo in un quadriennio sul trattamento di attività o, eventualmente, su quello di quiescenza, diretto o di riversibilità, complessivamente spettante.

     Gli ausiliari già passati nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ottenere, alle stesse condizioni di cui sopra, la valutazione per intero del servizio da ausiliario agli effetti della pensione, debbono versare all'Amministrazione stessa quanto hanno liquidato dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici.

 

          Art. 3.

     L'art. 10 della legge 18 aprile 1940, n. 288, va inteso nel senso che i benefici contemplati si applicano, oltrechè al personale di gruppo C di cui alla tabella n. 2 allegata alla stessa legge, anche al personale di 3ª categoria di cui alla tabella n. 3 della legge medesima, che nominato in ruolo ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, provenga dal personale per il quale era prevista la nomina in ruolo dall'art. 99 del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858.

     I benefici stessi sono applicabili al personale il quale trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 96 e 99 del citato regio decreto-legge n. 1858, abbia conseguito la sistemazione in pianta stabile posteriormente al regio decreto-legge n. 2028, di cui sopra.

 

          Art. 4. [2]

     Il personale femminile non di ruolo attualmente in servizio, che, a suo tempo, venne licenziato a norma del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, perchè coniugato, e che al momento del licenziamento aveva titolo alla nomina in pianta stabile in base al regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, viene sistemato nel ruolo di gruppo C o in quello subalterno, rispettivamente se impiegato od agente, considerandolo in qualità di ausiliario dalla data di riassunzione in servizio agli effetti della applicazione del decreto menzionato nell'art. 1 del presente provvedimento legislativo, ma in ogni caso da data non anteriore al 1° dicembre 1924, prendendo posto in ruolo, dopo il personale ex ausiliario, secondo la predetta data della riammissione in servizio.

     Tutto il personale licenziato a norma del predetto regio decreto, n. 153, che sia stato nominato ausiliario in virtù dell'art. 39 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è considerato altresì ausiliario agli effetti di cui sopra, dalla data di riassunzione in servizio, comunque, da data non anteriore al 1° dicembre 1924.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 321.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 849.