§ 17.3.116 - Legge 19 gennaio 1979, n. 17.
Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:19/01/1979
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Per provvedere alle necessità di ripristino nelle zone delle province di Novara, Torino e Vercelli danneggiate dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è assegnato [...]
Art. 2.      Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni indicati nella allegata tabella A è [...]
Art. 3.      Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche attualmente di competenza dello Stato classificate di seconda e terza [...]
Art. 4.      Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della [...]
Art. 5.      Per provvedere al completo ripristino del tratto italiano della ferrovia in concessione Domodossola-Locarno danneggiato dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è [...]
Art. 6.      Nei comuni indicati nell'allegata tabella A è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro di tutti [...]
Art. 7.      I lavoratori autonomi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i quali abbiano subìto gravi danni per effetto degli eventi alluvionali di cui al presente [...]
Art. 8.      L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'INPS, all'INAIL e alle altre gestioni [...]
Art. 9.      A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, aventi stabilimenti nei comuni indicati [...]
Art. 10.      Le piccole imprese di cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 9, sono quelle individuali e sociali [...]
Art. 11.      Il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche [...]
Art. 12.      Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, di cui al precedente articolo 11, è stanziata nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del [...]
Art. 13.      Le imprese danneggiate di cui all'articolo 9 aventi titolo alla concessione del finanziamento previsto secondo le modalità della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e [...]
Art. 14.      Per provvedere alle necessità di ripristino nelle zone della Valle d'Aosta danneggiate dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è assegnato alla regione Valle d'Aosta [...]
Art. 15.      Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche ricadenti nei bacini a carattere interregionale da eseguirsi nel territorio [...]
Art. 16.      Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della [...]
Art. 17.      Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nei comuni danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977, del marzo, del luglio e dell'agosto 1978 indicati nella [...]
Art. 18.      Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni indicati nell'allegata tabella B è [...]
Art. 19.      Per l'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della [...]
Art. 20.      Per agevolare le regioni Campania e Umbria nella residuale azione di intervento di rispettiva competenza conseguente agli eventi sismici considerati dalle leggi 26 [...]
Art. 21.      Per provvedere alle necessità di intervento urgente nei comuni della provincia di Messina, nonché di Favara e di Palma Montechiaro della provincia di Agrigento, [...]
Art. 22.      Per provvedere alle necessità di ripristino dei comuni in provincia di Teramo di cui alla allegata tabella C, danneggiati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1978, è [...]
Art. 23.      Con la somma di cui al precedente articolo la regione Abruzzo provvederà anche alla concessione di contributi in capitale per il ripristino e il riattamento degli [...]
Art. 24.      Per provvedere al trasferimento in altra località del territorio comunale di Pozzuoli delle unità abitative, commerciali, artigiane e professionali del rione Terra e di [...]
Art. 25.      All'onere complessivo di lire 190.270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti [...]


§ 17.3.116 - Legge 19 gennaio 1979, n. 17. [1]

Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali

(G.U. 27 gennaio 1979, n. 27)

 

 

Titolo I

 

Eventi alluvionali del 7 agosto 1978 in Piemonte

 

     Art. 1.

     Per provvedere alle necessità di ripristino nelle zone delle province di Novara, Torino e Vercelli danneggiate dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è assegnato alla regione Piemonte un contributo speciale di lire 50.000 milioni.

     Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

     La somma di lire 50.000 milioni, di cui al primo comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

 

          Art. 2.

     Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni indicati nella allegata tabella A è autorizzata la spesa di lire 470 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978.

 

          Art. 3.

     Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche attualmente di competenza dello Stato classificate di seconda e terza categoria ricadenti nei bacini a carattere interregionale, nonché per le opere di pronto intervento, da eseguirsi nel territorio della regione Piemonte in dipendenza degli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2.500 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

     I lavori previsti nel precedente comma sono attuati dal magistrato per il Po di Parma in base ad un programma di interventi, che sarà sottoposto alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo parere della regione che è tenuta ad esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

     In caso di decorrenza del termine predetto senza che sia stato comunicato il parere, questo si intende favorevole.

 

          Art. 4.

     Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 24.500 milioni.

     Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

     La spesa di lire 24.500 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.500 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 15.000 milioni per l'anno 1979 per essere assegnata all'ANAS.

     Ai fini del presente articolo i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

     La regione Piemonte dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

 

          Art. 5.

     Per provvedere al completo ripristino del tratto italiano della ferrovia in concessione Domodossola-Locarno danneggiato dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

     La somma predetta sarà erogata alla concessionaria Società subalpina imprese ferroviarie secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410.

     Per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978 anche con le eventuali opere necessarie per prevenire analoghi danni conseguenti da eventuali futuri fatti calamitosi, è concessa all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato un'assegnazione straordinaria di lire 2.000 milioni.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1979, per essere assegnata alla predetta Azienda autonoma.

 

          Art. 6.

     Nei comuni indicati nell'allegata tabella A è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga compresi tra il 1° settembre 1978 e il 31 gennaio 1979.

     Nei comuni di cui al primo comma è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nonché dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1978 all'aprile 1979.

     Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un biennio.

 

          Art. 7.

     I lavoratori autonomi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i quali abbiano subìto gravi danni per effetto degli eventi alluvionali di cui al presente titolo, sono esonerati dal pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie e per l'ENAOLI, limitatamente alle rate comprese nel periodo dal novembre 1978 al giugno 1979.

     Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

     L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subìto gravi danni per effetto del nubifragio.

 

          Art. 8.

     L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'INPS, all'INAIL e alle altre gestioni interessate, a far tempo dal 1979 e sulla base delle risultanze annuali di gestione, le somme dagli stessi non riscosse.

 

          Art. 9.

     A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, aventi stabilimenti nei comuni indicati nell'allegata tabella A, si applicano le provvidenze contemplate dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalità contenute nell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze che è consentita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10.

     Le piccole imprese di cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 9, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non più di tre dipendenti, quelle dell'artigianato, nonché quelle del settore industriale con non più di trenta dipendenti.

 

          Art. 11.

     Il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

 

          Art. 12.

     Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, di cui al precedente articolo 11, è stanziata nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1978 la somma di lire 1.500 milioni.

     Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge nei comuni compresi nell'allegata tabella A, già elevato a lire 38.000 milioni con l'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è ulteriormente elevato a lire 48.000 milioni.

     Il limite di spesa di lire 16.550 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato a lire 21.550 milioni [2] .

     La maggiore spesa di lire 10.000 milioni, prevista dal secondo comma del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1979; quella di lire 5.000 milioni di cui al terzo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

 

          Art. 13.

     Le imprese danneggiate di cui all'articolo 9 aventi titolo alla concessione del finanziamento previsto secondo le modalità della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, possono beneficiare di un prefinanziamento da parte degli istituti o delle aziende di credito abilitati ai sensi della predetta legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.

     A tal fine detti istituti ed aziende di credito sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a prevedere nei contratti di mutuo, di cui all'articolo 3 della predetta legge, stipulabili anche prima della concessione del contributo in conto interessi da parte del Ministero del tesoro di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tali prefinanziamenti al tasso di interesse speciale del 3 per cento.

     Il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta degli istituti ed aziende di credito i quali abbiano stipulato i contratti di prefinanziamento di cui al precedente comma, concede un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento, vigente all'atto della stipula del contratto, e il tasso agevolato del 3 per cento, fino alla data di concessione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Qualora il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non dovesse approvare la richiesta degli istituti ed aziende di credito di cui al terzo comma, i finanziamenti concessi dai predetti saranno regolati al tasso ordinario vigente alla data della stipula del contratto per tutta la durata residua in esso stabilita.

     Le somme erogate a titolo di contributo sugli interessi nel periodo di prefinanziamento restano acquisiti dall'istituto o dall'azienda di credito.

 

Titolo II

 

Eventi alluvionali dell'agosto 1978 in Valle d'Aosta

 

          Art. 14.

     Per provvedere alle necessità di ripristino nelle zone della Valle d'Aosta danneggiate dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è assegnato alla regione Valle d'Aosta un contributo speciale di lire 2.000 milioni.

     Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, compreso il settore agricolo, e con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di strade non statali, di opere idrauliche e di ogni altra opera di interesse locale, nonché alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati di qualsiasi natura e destinazione.

     La somma di lire 2.000 milioni, di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978.

 

          Art. 15.

     Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche ricadenti nei bacini a carattere interregionale da eseguirsi nel territorio della regione Valle d'Aosta in dipendenza degli eventi alluvionali dell'agosto 1978 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     I lavori previsti nel precedente comma sono attuati dal magistrato per il Po di Parma in base ad un programma di interventi, che sarà sottoposto all' approvazione del Ministero dei lavori pubblici previo parere della regione che è tenuta ad esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

     In caso di decorrenza del termine predetto senza che sia stato comunicato il parere, questo si intende favorevole.

 

          Art. 16.

     Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone della Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

     Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

     La spesa di lire 500 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978.

     Ai fini del presente articolo il capo compartimento della viabilità è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

     La regione Valle d'Aosta dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

 

Titolo III

 

Eventi sismici dell'agosto 1977 del marzo, del luglio e dell'agosto 1978 nell'Umbria

 

          Art. 17.

     Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nei comuni danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977, del marzo, del luglio e dell'agosto 1978 indicati nella allegata tabella B è assegnato alla regione Umbria un contributo di lire 27.000 milioni.

     Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

     La somma di lire 27.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979.

 

          Art. 18.

     Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni indicati nell'allegata tabella B è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

 

          Art. 19.

     Per l'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al presente titolo, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

     Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le spese di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

     L'importo di lire 3.000 milioni, occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1979 per essere assegnato all'ANAS.

     Ai fini del presente articolo i capi compartimento della viabilità sono autorizzati in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

     La regione Umbria dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

 

Titolo IV

 

Eventi sismici in Irpinia, Sannio e Valnerina

 

          Art. 20.

     Per agevolare le regioni Campania e Umbria nella residuale azione di intervento di rispettiva competenza conseguente agli eventi sismici considerati dalle leggi 26 maggio 1975, n. 183 e 26 aprile 1976, n. 176, è eccezionalmente concesso a ciascuna delle regioni stesse un contributo speciale di lire 10.000 milioni.

     Anche in deroga alle disposizioni previste nelle leggi indicate nel primo comma, le regioni provvedono agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

     Il contributo di cui al primo comma concesso alla regione Campania sarà prevalentemente utilizzato per interventi organici intersettoriali, comprendenti espropriazione di aree, opere di pubblico interesse, infrastrutture, edilizia abitativa e risanamento di rioni, con priorità nei comuni per i quali i piani di ricostruzione prevedono il trasferimento dei centri abitati.

     La complessiva somma di lire 20.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

 

Titolo V

 

Nubifragio del 20 ottobre 1978 nella provincia di Messina e di Agrigento

 

          Art. 21.

     Per provvedere alle necessità di intervento urgente nei comuni della provincia di Messina, nonché di Favara e di Palma Montechiaro della provincia di Agrigento, danneggiati dal nubifragio del 20 ottobre 1978, è assegnato alla regione Sicilia un contributo speciale di lire 15.000 milioni.

     Con la somma anzidetta la regione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, provvederà, anche a mezzo di delega ai comuni, a tutti gli interventi relativi al ripristino delle opere pubbliche di interesse degli enti locali per la spesa di lire 4.500 milioni, a mezzo del genio civile di Messina ai lavori di pronto intervento nei corsi d'acqua, con precedenza in quelli di terza categoria, per la spesa di lire 6.000 milioni, nonché alla concessione di contributi a favore di privati e di titolari di imprese artigianali, commerciali e industriali, che hanno subìto danni, per la spesa di lire 2.000 milioni ed agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, per la spesa di lire 2.500 milioni.

     La somma di lire 15.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

 

Titolo VI

 

Eventi alluvionali del 19–20 ottobre 1978 in Abruzzo

 

          Art. 22.

     Per provvedere alle necessità di ripristino dei comuni in provincia di Teramo di cui alla allegata tabella C, danneggiati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1978, è assegnato alla regione Abruzzo un contributo speciale di lire 10.000 milioni. Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di propria competenza con particolare riguardo a quelli concernenti le opere di pronto intervento, il consolidamento degli abitati, il ripristino o la ricostruzione di opere idrauliche, di strade non statali, di acquedotti, di fognature, di impianti elettrici, di edilizia pubblica e di ogni altra opera di interesse degli enti locali.

     La somma di lire 10.000 milioni di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

 

          Art. 23.

     Con la somma di cui al precedente articolo la regione Abruzzo provvederà anche alla concessione di contributi in capitale per il ripristino e il riattamento degli immobili privati danneggiati nonché agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

 

Titolo VII

 

Bradisismo di Pozzuoli del 1970

 

          Art. 24.

     Per provvedere al trasferimento in altra località del territorio comunale di Pozzuoli delle unità abitative, commerciali, artigiane e professionali del rione Terra e di altre zone della città danneggiate dal bradisismo è assegnato alla regione Campania un contributo di lire 2.000 milioni, da utilizzare per l'attuazione del piano di opere di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1971, n. 475, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo e di lire 1.000 milioni da impiegare per la sistemazione, la conservazione e il recupero abitativo del rione Terra secondo il piano predisposto dal comune di Pozzuoli.

     La somma di lire 3.000 milioni di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

 

Titolo VIII

 

Copertura finanziaria

 

          Art. 25.

     All'onere complessivo di lire 190.270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel ”conto corrente di tesoreria denominato “conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale".

     A tale fine, dette disponibilità saranno acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di lire 93.770 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 96.500 milioni per l'anno finanziario 1979, per essere iscritte nei competenti capitoli di spesa.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A

 

Provincia di Novara

Antrona Schieranco

Ornavasso

Anzola d'Ossola

Pallanzeno

Bennio Anzino

Piedimulera

Beura Cardezza

Pieve Vergonte

Bognacco

Premosello Chiovenda

Calasca Castiglione

Re

Ceppo Morelli

Santa Maria Maggiore

Craveggia

Seppiana

Crevola d'Ossola

Toceno

Crodo

Trasquera

Domodossola

Trontano

Druogno

Vanzone con San Carlo

Loreglia

Valstrona

Macugnaga

Varzo

Malesco

Viganella

Masera

Villadossola

Montecrestese

Villette

Montescheno

Vogogna

Provincia di Torino

Bollengo

San Giusto Canavese

Castagneto Po

Strambino

Castelnuovo Nigra

Tavagnasco

Issiglio

Traversella

Quincinetto

Valprato Soana

Ribordone

Vistrorio

Ronco Canavese

 

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia

Quarona

Balmuccia

Rassa

Boccioleto

Rima San Giuseppe

Borgosesia

Rimasco

Breia

Rimella

Campertogno

Riva Valdobbia

Carcoforo

Rossa

Cervatto

Sabbia

Cravagliana

Scopa

Fobello

Scopello

Mollia

Serravalle Sesia

Pila

Varallo

Piode

Vocca

 

     Tabella B

 

Alviano

Polino

Amelia

San Gemini

Acquasparta

Spoleto

Avigliano

Stroncone

Montecastrilli

Terni

Narni

 

 

     Tabella C

 

Alba Adriatica

Martinsicuro

Ancarano

Mosciano Sant'Angelo

Bellante

Nereto

Castelli

Pineto

Colonnella

Roseto degli Abruzzi

Corropoli

Sant'Omero

Controguerra

Silvi

Giulianova

Tortoreto

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 22.050 milioni dall' art. 10 della L. 3 aprile 1980, n. 115.