§ 17.2.185 - O.P.C.M. 10 aprile 2003, n. 3279.
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:10/04/2003
Numero:3279


Sommario
Art. 1.      1. Il presidente della regione Molise, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, [...]
Art. 2.      1. Al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza, il Commissario delegato, ove necessario, è autorizzato ad [...]
Art. 3.      1. Il soggetto attuatore, per l'espletamento delle attività di propria competenza, e specificamente, per l'avvio della fase della ricostruzione degli edifici pubblici e delle opere [...]
Art. 4.      1. Il sindaco del comune di San Giuliano, d'intesa con il Commissario delegato, predispone, all'esito delle attività di microzonazione sismica del territorio di competenza, svolta dal [...]
Art. 5.      1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, nei limiti del riparto di cui [...]
Art. 6.  [5]
Art. 7.      1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, avvalendosi del Provveditore regionale alle opere pubbliche della regione Molise quale soggetto [...]
Art. 8.      1. Il termine per l'adozione dei piani di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 245/2002, così come convertito dalla legge di conversione, è prorogato al 30 giugno 2003
Art. 9.      1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato e dal soggetto [...]


§ 17.2.185 - O.P.C.M. 10 aprile 2003, n. 3279.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso.

(G.U. 16 aprile 2003, n. 89)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato Io stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

     Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile";

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante "Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile";

     Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 245/2002, nel quale è , tra l'altro, previsto che il Presidente della regione Molise subentra al Capo del Dipartimento della protezione civile nel ruolo di Commissario delegato, e che con successiva ordinanza ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definiti sia gli ambiti di competenza, anche per quanto riguarda la fase conclusiva della prima emergenza, sia gli aspetti relativi alla necessaria struttura organizzativa di supporto all'attività del Presidente della predetta regione - Commissario delegato;

     Visto l'art. 1, comma 3-ter del decreto-legge n. 245/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2002 che dispone che il Commissario delegato può avvalersi, per l'espletamento del proprio incarico, di un sub-Commissario;

     Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1 di rep., in data 7 gennaio 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 286/2002, il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ha definito le modalità ed i termini per assicurare il subentro del presidente della regione Molise - Commissario delegato nei rapporti in corso;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3277, recante: "Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15";

     Ritenuto necessario, nelle more dell'avvio della ricostruzione, regolamentare compiutamente, anche mediante successive ordinanze di protezione civile, gli interventi affidati al Commissario delegato al fine di concludere celermente la fase della prima emergenza;

     Acquisita l'intesa della regione Molise;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Dispone:

 

     Art. 1.

     1. Il presidente della regione Molise, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, assicura, anche con riferimento alle iniziative da portare a termine ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3253, il complessivo coordinamento:

     a) delle iniziative finalizzate all'attuazione ed al completamento degli interventi finalizzati alla chiusura della prima fase dell'emergenza, individuando e ponendo in essere tutte le iniziative necessarie ad un rapido rientro nell'ordinario, anche attraverso l'emanazione di direttive nei confronti dei comuni e delle altre strutture pubbliche locali interessate, per il corretto utilizzo e per la più proficua gestione dei beni e dei servizi acquisiti ed in corso di acquisizione;

     b) della effettuazione di rilievi aerofotogrammetrici sui centri storici dei comuni colpiti dal sisma;

     c) della microzonazione sismica dei comuni colpiti dagli eventi tellurici di cui in premessa;

     d) della verifica delle iniziative poste in essere dagli enti locali in attuazione sia delle disposizioni di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002 che delle determinazioni assunte dal Commissario delegato;

     e) della verifica ed accertamento delle attività da porre in essere da parte dei sindaci ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo;

     f) della predisposizione di uno studio della vulnerabilit sismica degli edifici pubblici, strategici e di culto localizzati nelle medesime aree;

     g) della definizione delle linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e privati distrutti, e di riparazione dei danni e miglioramento sismico degli edifici danneggiati dall'evento sismico;

     h) della pianificazione degli interventi di ricostruzione, di riparazione, di miglioramento, di adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati danneggiati, nonchè di quelli adibiti a funzioni di servizio pubblico essenziale.

     2. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3375/2004 e nell'art. 2 dell'ordinanza n. 3379/2004, relative alle iniziative da porre in essere per il comune di San Giuliano di Puglia, l'ing. Claudio Rinaldi assume la qualità di soggetto attuatore per la realizzazione di tutti gli interventi ed opere, anche infrastrutturali, di ricostruzione inerenti al territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002». Il soggetto attuatore provvede, altresì, qualora espressamente incaricato dalle singole amministrazioni comunali interessate, alla progettazione e successiva realizzazione degli interventi a favore dei privati, nell'ipotesi in cui quest'ultimi abbiano delegato dette iniziative alle medesime amministrazioni comunali, ai sensi della normativa vigente in materia [1].

     3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale del personale di cui all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 3253/2002, nonchè delle relative strutture regionali integrate dal personale di cui al comma 10.

     4. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento, nonchè per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico, composto da cinque tecnici ed esperti di elevata e comprovata professionalità nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del Commissario medesimo, verrà determinato l'oggetto e la durata di detto comitato, nonche' il compenso spettante a ciascuno dei componenti.

     5. I sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa, sono tenuti a verificare lo stato di danneggiamento degli immobili privati per i quali non sia stata avanzata istanza di contributo ex art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3253/2002. Qualora all'esito della predetta verifica risulti che i danni possono essere fronteggiati utilizzando il contributo previsto dal citato art. 2, comma 4 ed i soggetti abilitati non formulino istanza di concessione del contributo, i medesimi soggetti decadono dal contributo per l'autonoma sistemazione.

     6. Nell'ipotesi in cui gli immobili ricadenti nella fattispecie descritta al comma 5, siano stati concessi in locazione, i conduttori, a seguito del positivo accertamento eseguito da parte dei sindaci ai sensi dello stesso comma 5, subentrano nella titolarità del diritto all'utilizzazione del contributo per la riparazione degli stessi immobili; in difetto della presentazione della richiesta di contributo i medesimi soggetti decadono dal contributo per l'autonoma sistemazione.

     7. Per l'adempimento dei compiti di cui al presente articolo, il Commissario delegato è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale con contratto a tempo determinato, fino al 30 giugno 2003, nel limite di trenta unità anche attingendo, ove possibile, alle liste dei lavoratori socialmente utili, ed assegnando priorità al personale munito di laurea tecnico-scientifica [2].

     8. Per far fronte alle maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, l'Istituto autonomo case popolari di Campobasso è autorizzato, nei limiti della vigenza dello stato di emergenza, ad assumere personale tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato, nel limite di quattro unità, nonchè a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite di due unità, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2 della presente ordinanza. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dell'Istituto autonomo case popolari di Campobasso.

     9. Il Dipartimento della protezione civile fornisce, ove ritenuto necessario, il supporto tecnico-scientifico al presidente della regione Molise - Commissario delegato nell'attività di classificazione sismica del territorio della predetta regione.

 

          Art. 2.

     1. Al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza, il Commissario delegato, ove necessario, è autorizzato ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002 e dall'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268/2003.

 

          Art. 3.

     1. Il soggetto attuatore, per l'espletamento delle attività di propria competenza, e specificamente, per l'avvio della fase della ricostruzione degli edifici pubblici e delle opere infrastrutturali, rispetto a cui abbia ricevuto apposito conferimento, applica la procedura prevista dall'art. 24, comma 1, lettera b), della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, invitando, a parziale deroga del comma 5 del medesimo art. 24, almeno cinque imprese anche in qualità di mandatarie di raggruppamenti.

     2. Il soggetto attuatore procede alle aggiudicazioni anche sulla base del solo progetto definitivo o preliminare, eventualmente provvedendo al conferimento di appalti integrati, anche in deroga all'art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni. è in facoltà del soggetto attuatore disporre per la corresponsione di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori; la progettazione delle opere, nonchè le attività connesse al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, possono essere affidate anche a trattativa privata a liberi professionisti singoli, associati, raggruppati temporaneamente, ovvero a societa' di progettazione o a società di ingegneria, aventi esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

     3. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi e delle opere di competenza del soggetto attuatore, i termini previsti dalla vigente legislazione sono ridotti alla metà.

     4. Gli interventi e le opere di competenza dei soggetti erogatori di servizi pubblici che si rendono necessari in relazione alla definizione degli interventi e delle opere, hanno carattere di priorità assoluta rispetto ai programmi operativi dei citati soggetti e sono coordinati dal soggetto attuatore. A tal fine quest'ultimo adotta specifiche direttive nei confronti dei predetti soggetti erogatori dei servizi pubblici che vi ottemperano con la tempestività richiesta.

     5. Per l'espletamento delle funzioni connesse al compimento degli interventi e delle opere previsti nella presente ordinanza, il soggetto attuatore, è autorizzato ad avvalersi di sei unità di personale tecnico amministrativo in servizio presso il Servizio integrato infrastrutture e trasporti Lazio - Abruzzo - Sardegna; detto personale, che verrà individuato con successivo apposito provvedimento del soggetto attuatore, è autorizzato, nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, a svolgere in via continuativa prestazioni di lavoro presso la struttura commissariale, nonchè a prestare lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, da liquidarsi da parte del soggetto attuatore sulla base di apposite comunicazioni mensili. Al predetto personale, inviato in missione, è riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti per l'utilizzo di mezzi propri. Il soggetto attuatore è altresì autorizzato ad acquisire la disponibilità di una sede logistica idonea per la struttura di titolarità, ed a porre in essere tutte le iniziative di carattere negoziale conseguenti [3].

     6. Per il maggior soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, a stipulare contratti di diritto privato di durata limitata al periodo di vigenza dello stato di emergenza, per l'assunzione di quattro unità di personale tecnico specializzato, area B, posizione economica B3, e di due unità di personale amministrativo specializzato, area C, posizione economica C2. Per il personale impegnato in responsabilità procedimentali e di direzione dei lavori, considerata l'urgenza, la complessità e la natura degli interventi e delle opere, potrà essere corrisposto l'incentivo previsto all'art. 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, da calcolare nella misura dell'1% dell'importo degli interventi e delle opere, compresi gli oneri relativi alle attività di competenza dei soggetti erogatori di pubblici servizi ed ogni altra attivita' da svolgere in relazione al loro compimento, da inserire nei quadri economici, con esclusione delle indennità di esproprio [4].

 

          Art. 4.

     1. Il sindaco del comune di San Giuliano, d'intesa con il Commissario delegato, predispone, all'esito delle attività di microzonazione sismica del territorio di competenza, svolta dal Dipartimento della protezione civile, e comunque entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano di ricostruzione in conformità con i criteri stabiliti dall'ordinanza n. 3274/2003 citata in premessa.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al comma 1si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'art. 5.

 

          Art. 5.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, nei limiti del riparto di cui all'ordinanza n. 3277/2003 citata in premessa. Sui predetti fondi graveranno anche gli interessi passivi che i comuni interessati dal sisma oggetto della presente ordinanza dovranno corrispondere alle proprie tesorerie per le anticipazioni effettuate o da effettuarsi a seguito degli oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi necessari al superamento della prima emergenza.

     2. Il presidente della regione Molise - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

     3. Per le medesime finalità ed al medesimo titolo il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a contribuire con risorse a carico del Fondo della protezione civile.

 

          Art. 6. [5]

     1. All'art. 9, comma 6, dell'ordinanza n. 3253/2002, dopo le parole "prestazioni di lavoro straordinario", sono aggiunte le seguenti: "fino al 30 giugno 2003".

 

          Art. 7.

     1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, avvalendosi del Provveditore regionale alle opere pubbliche della regione Molise quale soggetto attuatore, ed avvalendosi altresì delle procedure che disciplinano la trattativa privata, anche mediante affidamenti diretti, in deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le deroghe di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 3253/2002, allo sviluppo dell'insediamento abitativo temporaneo in San Giuliano; all'uopo il soggetto attuatore assume le conseguenti iniziative tenendo conto sia della somma urgenza connessa alla realizzazione dell'intervento che della necessità di assicurarne l'indispensabile continuità con le opere già poste in essere per definire un contesto armonico ed omogeneo.

 

          Art. 8.

     1. Il termine per l'adozione dei piani di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 245/2002, così come convertito dalla legge di conversione, è prorogato al 30 giugno 2003.

     2. Le sospensioni previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 245/2002, così come convertito dalla legge di conversione, in scadenza il 31 marzo 2003, sono prorogate fino al 30 giugno 2003.

     3. La sospensione dei termini di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3253/2002 è prorogata fino al 30 giugno 2003.

 

          Art. 9.

     1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato e dal soggetto attuatore, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile.

 

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della O.P.C.M. 24 marzo 2005, n. 3417.

[2] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 marzo 2004 dall’art. 6 della O.P.C.M. 11 luglio 2003, n. 3300, è stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art. 12 della O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3642. Per un'ulteriore proroga vedi l'art. 9 della O.P.C.M. 5 febbraio 2009, n. 3738.

[3] Comma così sostituito dall'art. 7 della O.P.C.M. 24 marzo 2005, n. 3417.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 24 marzo 2005, n. 3417.

[5] Il termine di cui al presente articolo già prorogato al 31 marzo 2004 dall’art. 6 della O.P.C.M. 11 luglio 2003, n. 3300 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005 dall'art. 3 della O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3354.