§ 74.2.37 – D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.
Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:21/12/2000
Numero:452


Sommario
Art. 1.  (Ridefinizione dei contributi di maternità).
Art. 2.  (Disposizioni generali).
Art. 3.  (Periodo di contribuzione).
Art. 4.  (Individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
Art. 5.  (Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti).
Art. 6.  (Misura dell'assegno).
Art. 7.  (Domanda per la concessione dell'assegno).
Art. 8.  (Funzioni dell'INPS).
Art. 9.  (Disciplina dell'ISE).
Art. 10.  (Disposizioni generali).
Art. 11.  (Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti).
Art. 12.  (Indicatore della situazione economica e misura dell'assegno).
Art. 13.  (Domanda per la concessione dell'assegno).
Art. 14.  (Disposizioni generali).
Art. 15.  (Concessione dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti).
Art. 16.  (Domanda per l'assegno per il nucleo familiare).
Art. 17.  (Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei benefici).
Art. 18.  (Funzioni dei comuni).
Art. 19.  (Cumulo dei benefici).
Art. 20.  (Pagamento degli assegni).
Art. 21.  (Trattamento dei dati).
Art. 22.  (Trasferimento delle risorse all'INPS).
Art. 23.  (Province autonome di Trento e di Bolzano).
Art. 24.  (Efficacia delle disposizioni del regolamento).
Art. 25.  (Entrata in vigore).


§ 74.2.37 – D.M. 21 dicembre 2000, n. 452. [1]

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(G.U. 6 aprile 2001, n. 81).

TITOLO I

CONTRIBUTI DI MATERNITA'

 

Art. 1. (Ridefinizione dei contributi di maternità).

     1. Per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dai Ministeri vigilanti.

     2. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

     3. Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le prestazioni di maternità di cui al medesimo articolo 49, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.

TITOLO II

ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS

 

     Art. 2. (Disposizioni generali).

     1. L'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'assegno è concesso alle condizioni previste dal citato articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal presente Titolo, quando si verifica uno dei seguenti casi:

     a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e può far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3;

     b) quando il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4, derivanti dallo svolgimento per almeno tre mesi di attività lavorativa, e la data di uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo non sia superiore a quello del godimento delle suddette prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi;

     c) quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3.

     2. La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

     3. L'assegno è concesso per uno dei seguenti eventi:

     a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea, deve altresì essere in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;

     b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 2 luglio 2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, con esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983.

     4. Ai fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di maternità sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

     5. Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

     6. L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze in favore della maternità erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Qualora l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente articolo è concesso limitatamente alla quota differenziale.

 

     Art. 3. (Periodo di contribuzione).

     1. I tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere relativi ad attività lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternità ai sensi delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano 90 giorni di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a settimana, si calcolano 13 settimane di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

     2. Per le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al versamento del contributo per la maternità, la tutela previdenziale della maternità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento, si considera in corso di godimento qualora all'interessata risultino attribuite le mensilità di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998, n. 171.

     3. Ai periodi di attività lavorativa di cui al comma 1 sono equiparati i periodi di attività lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche amministrazioni, nonché i periodi di attività lavorativa subordinata retribuita da altri datori di lavoro non tenuti al versamento di contributi di maternità.

 

     Art. 4. (Individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

     1. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le seguenti:

     a) prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

     b) indennità di mobilità;

     c) indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;

     d) indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;

     e) indennità per malattia o maternità.

     2. Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale è dovuta la prestazione.

 

     Art. 5. (Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti).

     1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono beneficiare dell'assegno, i seguenti soggetti che si trovino in possesso di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 1, lettere a) e b):

     a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto, e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;

     b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;

     c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.

     2. In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti soggetti, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per la persona deceduta e di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno è sempre la sede dell'INPS del territorio di ultima residenza della persona deceduta.

     3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che, al momento della nascita del minore, si trovi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

 

     Art. 6. (Misura dell'assegno).

     1. L'importo dell'assegno è determinato ai sensi dell'articolo 49, commi 8 e 11, della legge n. 488 del 1999, nella misura corrispondente a quella spettante alla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.

     2. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti o percepiti dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

     3. Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

     4. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti o percepiti dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 pronunciate nei confronti di più adottanti.

     5. Dalla quota spettante ai sensi del presente articolo è detratta la misura dell'assegno eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.

 

     Art. 7. (Domanda per la concessione dell'assegno).

     1. La domanda per l'assegno è presentata in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

     2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

     3. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

     4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione [2]:

     a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno;

     b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6 del presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici di maternità per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione;

     c) l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.

     5. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.

 

     Art. 8. (Funzioni dell'INPS).

     1. L'assegno di cui all'articolo 2 è concesso ed erogato dall'INPS, previo accertamento che il beneficio non sia già stato concesso o erogato per lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il termine è sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e fornisce ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare agli interessati all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in detta scheda è contenuta, altresì, l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

     2. L'INPS controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

     3. L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a far data dal momento dell'indebita corresponsione.

     4. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti possono essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. L'INPS può comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di effettuare i pagamenti.

     5. L'INPS può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che eventualmente pervengano all'Istituto ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potestà genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; l'INPS è tenuto a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.

     6. A valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15, della legge n. 488 del 1999, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

TITOLO III

ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE

CONCESSI DAI COMUNI

CAPO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI

 

     Art. 9. (Disciplina dell'ISE). [3]

     1. A decorrere dall'anno 2001, per l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001, si applica la disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti attuativi.

     2. La disciplina dell'ISE di cui al comma 1 si applica altresì per l'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1° luglio 2001.

CAPO II

ASSEGNO DI MATERNITA'

 

     Art. 10. (Disposizioni generali).

     1. L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 è concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonché, per gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi indicati.

     2. A decorrere dal 1° luglio 2000, l'assegno di maternità è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per uno dei seguenti eventi:

     a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 1° luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea deve altresì essere in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;

     b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 1° luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983, con esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1997, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983.

     3. Per gli assegni da concedersi ai sensi del comma 2, la richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

     4. L'assegno è concesso alle condizioni previste dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 e dal presente Titolo; il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

     5. Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

 

     Art. 11. (Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti).

     1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:

     a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;

     b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;

     c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.

     2. In caso di decesso della madre del neonato o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto ai sensi del presente Titolo può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno è sempre il comune di ultima residenza della persona deceduta.

     3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, comunitario o in possesso di carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che si trovi in possesso dei requisiti previsti dal presente Titolo, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

 

     Art. 12. (Indicatore della situazione economica e misura dell'assegno).

     1. Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, nonché di quanto previsto dal presente regolamento [4].

     2. I valori previsti dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, relativi all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di maternità, sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.

     3. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'articolo 11 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

     4. Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

     5. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di più adottanti.

 

     Art. 13. (Domanda per la concessione dell'assegno).

     1. La domanda per l'assegno di maternità è presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'articolo 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

     2. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

     3. Nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

     4. Nella domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonché l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [5].

     5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

     6. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o economici di maternità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che è tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di maternità, ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo [6].

     7. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.

CAPO III

ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI

 

     Art. 14. (Disposizioni generali).

     1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica [7].

     2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983.

     3. Il richiedente dichiara, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare [8].

     4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione al componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso.

 

     Art. 15. (Concessione dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti).

     1. Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del beneficio, è stata accertata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, l'irreperibilità del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che il richiedente è stato escluso dall'esercizio della potestà genitoria su alcuno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile, il comune, al fine di assicurare l'utilizzo dell'assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, può provvedere in via alternativa alla concessione dell'assegno, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, in favore di altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori, dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente già concesso.

     2. Quando il genitore avente diritto è deceduto prima dell'erogazione del beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso può essere concesso, in luogo del genitore deceduto, su domanda dell'interessato, all'altro genitore dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella famiglia anagrafica del genitore deceduto, ad altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.

 

     Art. 16. (Domanda per l'assegno per il nucleo familiare).

     1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.

     2. La domanda è presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonchè i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10 [9].

     3. L'esercizio della potestà genitoria non è richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacità disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda è presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.

     4. La domanda può essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

     5. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998.

     5 bis. Nel caso in cui la domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente può provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilità a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda [10].

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 17. (Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei benefici).

     1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima [11].

     2. Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonchè dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresì parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari [12].

     3. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 dei decreto legislativo n. 109 dei 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.

     4. Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefìci, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; l'assegno per il nucleo familiare è concesso se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a L. 20.000 [13].

 

     Art. 18. (Funzioni dei comuni).

     1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui al presente Titolo sono concessi con provvedimento del comune.

     2. Salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 2, se il richiedente muta la residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al procedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza, per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.

     3. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato" ente erogatore" agli effetti della disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 dei 1998 e dai relativi decreti attuativi.

     4. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.

     5. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998, i comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

     6. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

     7. I comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogare, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

     7 bis. Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potestà concessiva è esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili [14].

 

     Art. 19. (Cumulo dei benefici).

     1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge medesima.

     2. L'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 non spetta se è stato concesso, per lo stesso evento, l'assegno di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al citato articolo 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento di erogazione dandone segnalazione al comune per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca.

 

     Art. 20. (Pagamento degli assegni).

     1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.

     2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:

     a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario;

     b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio;

     c) la data della presentazione della domanda;

     d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità;

     e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;

     f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente.

     3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.

     4. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

     5. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.

     6. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.

     7. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con modalità tradizionali.

 

     Art. 21. (Trattamento dei dati).

     1. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Titolo possono essere scambiati tra i comuni e l'INPS, che possono trattarli in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni; i dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. I comuni e l'INPS possono comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli di rispettiva competenza, previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di effettuare i pagamenti. L'INPS effettua il trattamento a fini statistici secondo le indicazioni del Ministro per la solidarietà sociale, e trasmette a questi i risultati della rilevazione. I risultati della rilevazione possono essere resi pubblici ed ulteriormente trattati a fini statistici.

     2. Al fine di semplificare le procedure per l'erogazione dei benefici, l'INPS predispone e rende disponibile ai comuni il necessario supporto informatico per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni e delle domande, per il calcolo dei benefici e per la trasmissione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11. La procedura di calcolo del beneficio è resa disponibile previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali.

     3. I comuni e l'INPS possono effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che ad essi eventualmente pervengono ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potestà genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; i comuni e l'INPS sono tenuti a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.

 

     Art. 22. (Trasferimento delle risorse all'INPS).

     1. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 23. (Province autonome di Trento e di Bolzano).

     1. Ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 sono concessi ed erogati, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell'ambito del livello e dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e dai relativi regolamenti attuativi.

 

     Art. 24. (Efficacia delle disposizioni del regolamento).

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo.

     2. Le disposizioni del Titolo III si applicano, salvo quanto stabilito dai commi successivi, anche ai procedimenti di concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di competenza dei comuni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia intervenuto il provvedimento di concessione del beneficio ai sensi del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e 16, comma 2, relative ai minori in affidamento presso terzi, si applicano per le domande per l'assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001.

     4. L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 può essere richiesto, per i figli nati entro la data del 30 giugno 2000, dal soggetto, cittadino italiano residente, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 3, alle condizioni ivi previste, sempre che l'assegno spetti ai predetti soggetti e non sia già stato concesso alla madre ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La domanda è presentata al comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di cui all'articolo 13, ovvero, se detto termine è spirato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     5. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno di maternità, per gli eventi di cui agli articoli 2, comma 3, e 10, comma 2, del presente regolamento può essere comunque presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 25. (Entrata in vigore).

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato A

 

     1. Ai fini della riparametrazione dei valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 dei 1998, si procede come segue:

     a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;

     b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;

     c) il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento al centesimo superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5), è moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come rideterminato per gli anni successivi al 1999 sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le seguenti formule:

 

assegno per il nucleo familiare:

 

(valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni) [*]/2,85 x 36.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)

 

assegno di maternità:

 

(valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni) [*]/2,04 x 50.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)

 

[*] il valore della divisione deve essere arrotondato al centesimo

 

     d) l'assegno è concesso, nella misura stabilita dagli articoli 65 e 66 della legge, se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 2, non è superiore al valore dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c).

 

     2. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:

     1. assegno per il nucleo familiare:

     A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali

     B. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base

     C. beneficio mensile di legge per intero

     D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85

     E. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998)

     F. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E/D) [*] x B

 

[*] valore arrotondato al centesimo

 

il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore al valore di F;

per la sua determinazione si procede come di seguito:

     G. valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno in misura intera = F - [13 x C]

     H. beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di A è uguale o inferiore al valore di G

     I. beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di (F- A)/13, se il valore di A è superiore al valore di G

     L. 13° mensilità: indicare il valore di H/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di I/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso in misura ridotta [15]

 

     2. assegno di maternità:

     A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali

     B. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base

     C. beneficio complessivo di legge per intero, moltiplicato per il numero figli nati (o affidati o adottati dal 1° luglio 2000)

     D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,04

     E. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998)

     F. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E/D) [*] x B

 

[*] valore arrotondato al centesimo

 

il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore al valore di F;

per la sua determinazione si procede come di seguito:

     G. trattamento previdenziale o economico di maternità complessivo già spettante o percepito nel periodo di astensione obbligatoria

     H. beneficio complessivo da attribuire: C - G.

 

 


[1] Adottato dal Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

[11] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

[12] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

[13] Comma così modificato dall'art. 3 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

[14] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.

[15] Il punto 2 è stato così modificato dall'art. 5 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337.