§ 74.2.39 – D.M. 25 maggio 2001, n. 337.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:25/05/2001
Numero:337


Sommario
Art. 6.  Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali.


§ 74.2.39 – D.M. 25 maggio 2001, n. 337. [1]

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori.

(G.U. 21 agosto 2001, n. 193).

 

     Artt. 1. - 5. [2]

 

Art. 6. Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     2. L'assegno di maternità di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, è concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001 [3].

     3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relative all'anno 2001, e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed ancora in corso di valutazione, i comuni provvedono a richiedere agli interessati la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata, al fine di procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del presente regolamento. Restano, comunque, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001. I provvedimenti di concessione già disposti sono revocati, ovvero sono modificati sulla base della nuova dichiarazione presentata [4].

     4. Qualora le domande di assegno per il nucleo familiare, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano state rigettate per mancanza del requisito relativo alla presenza nella famiglia anagrafica del genitore richiedente di tre propri figli minori e il diniego del comune sia stato comunicato oltre la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ovvero nei trenta giorni precedenti la scadenza di detto termine, e dagli atti del procedimento risulti che l'altro genitore dei tre figli minori faceva parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISE ed aveva i requisiti personali per la concessione del beneficio, il comune può provvedere a detta concessione, a condizione che il genitore avente diritto ne faccia richiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura dell'assegno è comunque stabilita sulla base della situazione economica dichiarata dal soggetto che ha presentato la prima domanda. Alle medesime condizioni, l'eventuale irregolare erogazione dell'assegno che sia avvenuta in favore del genitore non avente diritto non comporta revoca del provvedimento, se il genitore avente diritto lo consente entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     5. In via di prima applicazione, per l'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2001, i soggetti che siano cessati dal diritto a proporre domanda prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda, per il periodo in cui il suddetto requisito si è verificato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     6. [5].


[1] Adottato dal Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[2] Modificano gli artt. 9, 14, 16, 17, 18 e l'Allegato A del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 18 gennaio 2002, n. 34.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 18 gennaio 2002, n. 34.

[5] Modifica gli artt. 7, 13 e 14 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.