§ 71.3.53 - Legge 18 ottobre 1951, n. 1128.
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:18/10/1951
Numero:1128


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti, quando tali atti siano ordinati [...]
Art. 2.      Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della [...]
Art. 3.      Il concorso ai posti di ufficiale giudiziario è indetto con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della scadenza del termine utile per la [...]
Art. 4.      Gli aspiranti per essere ammessi al concorso, devono farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione [...]
Art. 5.      L'esame di concorso consta:
Art. 6.      L'esame ha luogo in Roma davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia e composta:
Art. 7.      Quando il numero degli aspiranti sia rilevante, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di stabilire con suo decreto che le prove scritte abbiano luogo presso le sedi di Corte di [...]
Art. 8.      La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per le prove scritte tre temi che, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui [...]
Art. 9.      Nei giorni e nell'ora stabiliti per le prove scritte, che devono essere contemporanee per tutte le sedi, i candidati debbono trovarsi presenti nel locale in cui ha luogo l'esame. Quivi il [...]
Art. 10.      Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare in qualunque modo tra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi membri della Commissione [...]
Art. 11.      Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa nella quale abbia [...]
Art. 12.      E' nullo l'esame del candidato che contravvenga alle prescrizioni degli articoli 10 e 11.
Art. 13.      Esaurite le prove scritte, la Commissione è convocata nel termine di giorni quindici per iniziare l'esame dei lavori.
Art. 14.      La prova orale ha principio nel giorno stabilito dalla Commissione per ciascun candidato, che ne è avvertito almeno tre giorni prima di quello fissato.
Art. 15.      La prova orale è pubblica; non può durare meno di quindici minuti né più di trenta.
Art. 16.      Terminata la prova orale la Commissione procede alla graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei voti da ciascuno riportati.
Art. 17.      Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice o dai comitati di vigilanza, si redige giorno per giorno processo verbale, sottoscritto da tutti i [...]
Art. 18.      Il Ministro per la grazia e giustizia accerta la regolarità del procedimento degli esami e decide sulle contestazioni relative alla classificazione dei concorrenti.
Art. 19.      Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari.
Art. 20.      L'ufficiale giudiziario è tenuto a prestare nell'interesse di terzi una cauzione di L. 100.000 se addetto alla Corte di cassazione, o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello e [...]
Art. 21.      L'ufficiale giudiziario, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve dimostrare al capo dell'ufficio al quale è addetto di avere versata l'intera cauzione o la decima parte di essa di [...]
Art. 22.      Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima venga a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua effettiva efficienza, il Primo presidente della Corte di cassazione o il [...]
Art. 23.      Gli ufficiali giudiziari debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del Bollettino Ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del [...]
Art. 24.      L'ufficiale giudiziario, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, presta giuramento davanti al capo dell'ufficio, al quale è addetto, con una formula prescritta per gli impiegati civili [...]
Art. 25.      Gli ufficiali giudiziari sono esenti da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare. Non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, né [...]
Art. 26.      Con la qualità di ufficiale giudiziario è incompatibile qualunque impiego privato, la carica di amministratore, di consigliere di amministrazione o altra carica anche non retribuita, in tutte le [...]
Art. 27.      L'ufficiale giudiziario non può essere addetto ad un ufficio della sede nella quale esercitano il patrocinio legale o prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini [...]
Art. 28.      Alle assegnazioni di sedi agli ufficiali giudiziari provvede il Ministro per la grazia e giustizia, scegliendo fra gli aspiranti, a suo giudizio, ovvero provvede di ufficio per ragioni di [...]
Art. 29.      L'ufficiale giudiziario che sia destinato ad una sede da lui richiesta non può essere trasferito a sua domanda ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso [...]
Art. 30.      Agli ufficiali giudiziari trasferiti di ufficio in comune diverso da quello in cui prestano servizio competono - tranne che il trasferimento abbia luogo per motivi disciplinari o per [...]
Art. 31.      Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un ufficiale giudiziario, può esservi applicato un ufficiale giudiziario di altro ufficio viciniore, e se ciò non sia possibile per le esigenze [...]
Art. 32.      Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo [...]
Art. 33.      In qualsiasi caso di urgenza e di impedimento dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, il capo dell'ufficio può richiedere il conciliatore del luogo dove l'atto deve [...]
Art. 34.      Nelle Corti di assise che funzionano in luogo che non sia sede di Corte di appello il servizio è disimpegnato dagli ufficiali giudiziari o dagli aiutanti ufficiali giudiziari addetti al [...]
Art. 35.      Nella circoscrizione della sede distaccata di pretura la notificazione degli atti in materia civile, penale e amministrativa, può essere compiuta promiscuamente dall'ufficiale giudiziario o [...]
Art. 36.      In materia penale, ed in caso di necessità, il primo presidente della Corte di appello ha facoltà di ordinare che gli ufficiali giudiziari si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in [...]
Art. 37.      Negli uffici giudiziari ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario dirigente.
Art. 38.      L'ufficiale giudiziario dirigente è scelto tra gli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio, tenendo conto della idoneità alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e della anzianità.
Art. 39.      L'ufficiale giudiziario dirigente ordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo [...]
Art. 40.      Presso ogni Corte di appello è istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta dal primo presidente o da chi ne fa le veci, dal procuratore generale [...]
Art. 41.      L'anzianità degli ufficiali giudiziari si computa, a tutti gli effetti, dalla data del decreto iniziale di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19, [...]
Art. 42. 
Art. 43.      Ogni ufficiale giudiziario in occasione della sua nomina deve, appena immesso in possesso, presentare al suo superiore diretto, in quadruplice originale, uno stato matricolare conforme al [...]
Art. 44.      Degli originali dello stato di cui nell'articolo precedente, uno resta depositato nella cancelleria dell'ufficio in cui lo stato fu presentato, e gli altri tre debbono essere trasmessi [...]
Art. 45.      In caso di trasferimento dell'ufficiale giudiziario, l'originale dello stato matricolare custodito presso la cancelleria dell'ufficio al quale egli era addetto è trasmesso immediatamente alla [...]
Art. 46.      I capi degli uffici giudiziari, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono esprimere, con note di qualifica, il loro giudizio sulla capacità, operosità e condotta di ciascun ufficiale [...]
Art. 47.      Qualora, per uno o più anni, non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica dell'ufficiale giudiziario, quando occorra, è stabilita per gli anni stessi dalla Commissione di vigilanza [...]
Art. 48.      Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari della corte.
Art. 49.      Gli ufficiali giudiziari che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, oltre all'ammonimento di cui al successivo art. 50, sono soggetti alle seguenti sanzioni [...]
Art. 50.      L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo dell'ufficiale giudiziario all'osservanza dei suoi doveri.
Art. 51.      Quando non sia da far luogo al procedimento disciplinare, la censura e l'ammenda disciplinare sono inflitte dal magistrato investito del potere di sorveglianza, dopo di avere invitato [...]
Art. 52.      La censura è inflitta:
Art. 53.      L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento di una somma da lire 500 a lire 10.000 a favore dello Stato.
Art. 54.      La sospensione importa, proporzionalmente alla sua durata, la cessazione temporanea dall'esercizio delle funzioni, la privazione dell'indennità integrativa e la privazione della quota di cui [...]
Art. 55.      Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Ministro per la grazia e giustizia può ordinare la sospensione dell'ufficiale giudiziario durante ed anche prima che sia iniziato il procedimento [...]
Art. 56.      L'ufficiale giudiziario contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura deve essere sospeso dalle funzioni con decreto del primo presidente della Corte di cassazione, se è addetto [...]
Art. 57.      Quando in relazione al procedimento penale sia promossa a carico dell'ufficiale giudiziario l'azione disciplinare a termini dell'art. 66, può essere disposto che la sospensione preventiva di cui [...]
Art. 58.      L'ufficiale giudiziario condannato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva, quando non si debba applicare nei suoi riguardi la destituzione, è sospeso dall'esercizio delle sue [...]
Art. 59.      Nei casi di sospensione dalla funzione ai termini degli articoli 55, 56 e 104, terzo comma, spetta al Ministro, o al primo presidente della Corte di cassazione o al primo presidente della Corte [...]
Art. 60.      La destituzione è inflitta:
Art. 61.      Quando la Commissione di vigilanza e di disciplina esprime parere che all'ufficiale giudiziario sia applicabile la sospensione o la destituzione, gli atti relativi sono trasmessi al Ministero [...]
Art. 62.      All'ufficiale giudiziario è comminata la destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
Art. 63.      L'ufficiale giudiziario destituito non può essere riammesso in servizio, salvo che, su domanda dell'interessato e su parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina presso la [...]
Art. 64.      Trascorsi almeno due anni dal giorno in cui la punizione venne eseguita o in altro modo estinta, e sempre che l'ufficiale giudiziario abbia dato sicura prova di ravvedimento, possono essere resi [...]
Art. 65.      Restano ferme le disposizioni delle leggi e dei regolamenti non riprodotte nel presente ordinamento che stabiliscono punizioni a carico degli ufficiali giudiziari. Per l'applicazione delle [...]
Art. 66.      L'azione disciplinare è promossa dal Ministro per la grazia e giustizia d'ufficio ovvero su richiesta del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello [...]
Art. 67.      L'azione disciplinare inizia con la citazione dell'incolpato a comparire avanti la Commissione di vigilanza e di disciplina entro un termine non minore di giorni cinque.
Art. 68.      Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato a carico di un ufficiale giudiziario se questi non sia stato prima sentito nelle sue discolpe. Tuttavia la Commissione di vigilanza e di [...]
Art. 69.      Se la dimora dell'incolpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal presente capo, sono fatte mediante pubblicazione, in sunto, nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e [...]
Art. 70.      Il procedimento disciplinare può essere riaperto qualora emergano nuovi fatti o nuovi elementi di prova a carico dell'ufficiale giudiziario. Il procedimento può essere riaperto se l'ufficiale [...]
Art. 71.      Il capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è addetto può concedergli congedi che, in complesso, non eccedano la durata di trenta giorni per ciascun anno.
Art. 72.      L'ufficiale giudiziario può essere collocato in aspettativa con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, per provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, o per servizio [...]
Art. 73.      L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.
Art. 74.      Scaduti i periodi massimi di cui all'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario che risulti inabile, per infermità, a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio, salvo il diritto al [...]
Art. 75.      All'ufficiale giudiziario in aspettativa per infermità è concesso un assegno alimentare non maggiore della metà né minore del terzo dell'indennità integrativa, a giudizio del Ministro, nel caso [...]
Art. 76.      Nei decreti di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonché, nel caso di aspettativa [...]
Art. 77.      Gli ufficiali giudiziari in aspettativa, sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto siano applicabili.
Art. 78.      Le dimissioni dell'ufficiale giudiziario debbono essere presentate per iscritto e non hanno effetto se non accettate dal Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 79.      Gli ufficiali giudiziari sono collocati a riposo di ufficio, quando abbiano compiuto settanta anni di età.
Art. 80.      Gli ufficiali giudiziari inabili al servizio per condizioni di salute od incapacità, e quelli che diano scarso rendimento sono dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e [...]
Art. 81.      Il trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari è regolato dal testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli ufficiali [...]
Art. 82.      Gli anni di servizio prestati dagli ufficiali giudiziari nelle pubbliche amministrazioni possono essere riscattati ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 83. 
Art. 84.      Il numero degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 85.      In caso di riduzione numerica della tabella organica di cui al precedente articolo 83, gli ufficiali giudiziari classificati ultimi nella graduatoria di ciascuna qualifica restano in [...]
Art. 86.      L'ufficiale giudiziario deve dimorare nel comune ove ha sede l'ufficio cui è addetto, e non può assentarsene senza regolare permesso, salvo per cause di servizio, sotto pena di sospensione.
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89.      L'ufficiale giudiziario è obbligato ad avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune di sua residenza, eccetto [...]
Art. 90.      Gli ufficiali giudiziari non possono ricusare il loro ministero.
Art. 91.      Gli ufficiali giudiziari debbono dare ricevuta alle parti degli incarichi loro commessi e dei documenti loro affidati.
Art. 92.      Qualunque atto dell'ufficiale giudiziario deve essere da lui sottoscritto e deve contenere la indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui è eseguito, nonché la indicazione [...]
Art. 93.      Gli ufficiali giudiziari, sulla copia degli atti pubblici rilasciata dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, possono fare le altre copie che debbono consegnare alle parti per la [...]
Art. 94.      L'ufficiale giudiziario che abbia notificato alle parti in giudizio una sentenza civile o un atto di appello deve darne immediatamente avviso al cancelliere, il quale deve unirlo alla sentenza [...]
Art. 95.      Nei cinque giorni successivi alla iscrizione degli articoli di credito nel campione, e non più tardi del quindicesimo giorno dopo che le sentenze e le ordinanze sono divenute irrevocabili, i [...]
Art. 96.      Il cancelliere della pretura deve far procedere alla notificazione della copia del decreto penale di condanna a pena pecuniaria emesso dal pretore, insieme con la notificazione del precetto di [...]
Art. 97.      Quando gli atti di pignoramento per la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia risultino infruttuosi, gli ufficiali giudiziari devono richiedere, ed allegare ai verbali, un [...]
Art. 98.      I diritti e le indennità degli ufficiali giudiziari nonché le spese postali da essi anticipate, sono equiparati, agli effetti dei campioni, ai crediti dell'erario.
Art. 99.      Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e nelle relative note di spese da recuperarsi che debbono essere trasmesse ai procuratori del registro, nella colonna delle osservazioni indicano [...]
Art. 100.      Gli Uffici del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'art. 141, procedono ai pagamenti delle somme recuperate che siano di spettanza degli ufficiali giudiziari ogni [...]
Art. 101. 
Art. 102. 
Art. 103.      L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o [...]
Art. 104.      L'ufficiale giudiziario, il quale ometta di eseguire nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indichi i diritti e le indennità in misura inferiore a quella percepita, è punito, [...]
Art. 105.      I primi presidenti delle Corti, i presidenti dei tribunali, i pretori esercitano la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari per assicurare la regolare tenuta dei registri, e la quotidiana e [...]
Art. 106.  [30]
Art. 107.      Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 127 e seguenti della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e le [...]
Art. 108.      Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
Art. 109.      Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:
Art. 110.      Per la iscrizione di ogni atto civile, penale o amministrativo in uno dei registri di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 101, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella [...]
Art. 111.      Nei casi previsti dall'art. 93, nonché per le copie delle comunicazioni di cui all'art. 136 del Codice di procedura civile, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di [...]
Art. 112.      Quando la notificazione degli atti è eseguita col mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese postali, il diritto fisso postale di lire 22.
Art. 113. 
Art. 114. 
Art. 115.      Per ogni atto che importa la redazione di un verbale, escluso il caso del successivo art. 116, è dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente:
Art. 116.      Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente:
Art. 117.      Per la esecuzione degli atti che implicano la redazione di processo verbale iniziati o proseguiti dopo le ore quattordici, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo [...]
Art. 118.      All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta un diritto pari, per importo, a quello di vacazione di cui al precedente art. 117, e [...]
Art. 119. 
Art. 120.      Nel calcolo delle distanze si deve tener conto della più breve tra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo ove l'atto deve essere eseguito.
Art. 121.      L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa persona, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, [...]
Art. 122.      Per tutti gli atti da effettuarsi nel giorno stesso della richiesta i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari sono aumentati della metà. Lo stesso aumento spetta quando la [...]
Art. 123.      Salvo quanto è disposto nell'art. 75 per gli ufficiali giudiziari in aspettativa, i proventi e le indennità ricuperati spettano all'ufficiale giudiziario, od a chi ne fa le veci, che presta [...]
Art. 124.      La percentuale sui crediti ricuperati dall'erario sui campioni civili e penali, è liquidata, previa detrazione delle somme spettanti ai terzi, con le stesse norme stabilite nella legge 8 agosto [...]
Art. 125.      La percentuale sui crediti ricuperati sui campioni amministrativi è liquidata a favore dell'ufficiale giudiziario, per quanto riguarda i procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative, [...]
Art. 126.      Salvo quanto è disposto nell'art. 75 per gli ufficiali giudiziari in aspettativa, la percentuale sui crediti ricuperati spetta agli ufficiali giudiziari che, nell'ultimo giorno del mese che [...]
Art. 127. 
Art. 128. 
Art. 129. 
Art. 130.      Agli ufficiali giudiziari che, mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente art. 109, al netto del 10 per cento per le spese, calcolato [...]
Art. 131.      Per la liquidazione dell'indennità integrativa l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, il dirigente, nei primi sette giorni di ogni mese, presenta al capo dell'ufficio la richiesta [...]
Art. 132.      Qualora l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, in ciascuno di essi viene compilato lo stato dei proventi riscossi, in conformità del precedente art. 131, e viene [...]
Art. 133.      Entro il mese di gennaio di ogni anno, i pretori trasmettono al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari ai quali nell'anno precedente siano state concesse [...]
Art. 134.      Presso ogni cancelleria deve essere conservato uno stato della carriera di ciascun ufficiale giudiziario addetto all'ufficio.
Art. 135.      Ai mandati per il pagamento delle indennità integrative è applicabile la prescrizione biennale stabilita dall'art. 380 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Art. 136. 
Art. 137.      Per gli atti in materia civile ed amministrativa a richiesta del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dallo [...]
Art. 138.      I diritti e le indennità di trasferta spettanti in materia penale all'ufficiale giudiziario sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico [...]
Art. 139.      I diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali debbono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai [...]
Art. 140. 
Art. 141.      Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per commissioni da loro compiuti.
Art. 142.      Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi e della [...]
Art. 143.      Entro il 15 febbraio di ciascun anno il cancelliere indicato nell'art. 106 trasmette al procuratore del registro i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa dell'anno [...]
Art. 144.      Agli effetti delle disposizioni dell'art. 143, in caso di tramutamento, l'ufficiale giudiziario prima di lasciare l'ufficio deve depositare nella cancelleria i registri ed il relativo prospetto [...]
Art. 145.      Ai fini del versamento di cui all'art. 142, sono calcolati cumulativamente tutti i proventi riscossi dall'ufficiale giudiziario che sia chiamato a prestare contemporaneamente servizio in due o [...]
Art. 146.      Se l'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti dall'art. 142 non esegue all'ufficio del registro il versamento delle somme dovute, il procuratore del registro provvede alla esazione con la [...]
Art. 147.      Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e 4, nonché dal 6 al 19, sostituito al requisito indicato alla [...]
Art. 148.      Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di 1050 e la loro ripartizione fra gli uffici è stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 149.      Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 2 riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle di cui all'art. 85 riguardanti la [...]
Art. 150.      Le autorità indicate nell'art. 48, secondo la rispettiva competenza, e l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esercitano la sorveglianza sugli aiutanti [...]
Art. 151.      Il Ministro per la grazia e giustizia può disporre, con proprio decreto, il trasferimento degli aiutanti ufficiali giudiziari in altri uffici, anche di sede diversa da quella dove prestano [...]
Art. 152.      Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le norme contenute nei capi 10° e 11° della parte I relative ai congedi ed alle aspettative, alle dimissioni e alla [...]
Art. 153.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di [...]
Art. 154.      Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano l'ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e all'assistenza alle udienze. Gli aiutanti [...]
Art. 155.      L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve indicare a margine il numero corrispondente del registro cronologico, nonché la specifica dei [...]
Art. 156.      Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:
Art. 157. 
Art. 158. 
Art. 159.      Agli aiutanti ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi da essi riscossi, escluso il diritto fisso postale, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del 10 [...]
Art. 160.      Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni tributarie di cui al capo IV della parte II.
Art. 161.      I commessi autorizzati, che trovansi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono confermati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su [...]
Art. 162.      Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono corrisposte, a carico dello Stato, nei limiti e con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, [...]
Art. 163.      Nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, gli ufficiali giudiziari e i commessi autorizzati che siano confermati con la qualifica di aiutanti ufficiali [...]
Art. 164.      Gli ufficiali giudiziari che sono stati nominati negli uffici giudiziari delle ex Colonie italiane a seguito di concorso ai sensi degli articoli 90 dell'ordinamento giudiziario della Libia, [...]
Art. 165.      Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari compete, in applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, e della legge 11 aprile 1950, n. 130, un aumento rispettivamente del [...]
Art. 166.      Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto compatibile [...]
Art. 167.      Sono abrogate le disposizioni contenute nella parte prima del testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, nonché quelle contenute nella legge [...]
Art. 168.      Gli ufficiali giudiziari che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano diventati impiegati civili dello Stato possono riscattare ai fini del trattamento di quiescenza gli anni di [...]
Art. 169.      Alle spese inerenti alla attuazione della presente legge si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei diritti disposto con la legge medesima.
Art. 170.      Il presente ordinamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 71.3.53 - Legge 18 ottobre 1951, n. 1128. [1]

Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

(G.U. 5 novembre 1951, n. 254).

 

Parte prima

ORDINAMENTO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

 

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti, quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o richiesti dalle parti.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della insequestrabilità dei proventi, della indennità integrativa e della indennità di tramutamento e di missione, dell'assegnazione delle case dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato, nonché ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato.

     La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi è a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.

 

Capo II

CONCORSO E NOMINA

 

          Art. 3.

     Il concorso ai posti di ufficiale giudiziario è indetto con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tale decreto è anche pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia ed è affisso nella sala d'ingresso delle Corti dei tribunali e delle preture.

     Il decreto deve indicare:

     a) il numero dei posti messi a concorso;

     b) i documenti prescritti;

     c) il termine entro il quale devono essere presentate le domande con i documenti;

     d) la data e la sede o le sedi in cui avrà luogo la prova scritta;

     e) il programma degli esami;

     f) ogni altra notizia e precisazione ritenuta opportuna.

     L'indicazione di cui alla lettera d) può essere contenuta in un successivo decreto.

     E' in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso per i posti di ufficiale giudiziario anche limitatamente a distretti separati di Corte di appello od a gruppi di distretti, nonché di disporre nel relativo bando che una parte dei vincitori debba essere assegnata esclusivamente agli uffici giudiziari di uno o più distretti con obbligo di rimanervi almeno per un biennio.

     Il decreto deve inoltre indicare, tenendo presenti le norme in vigore per i pubblici concorsi ad impiego nelle Amministrazioni dello Stato, se e a quali categorie di concorrenti deve essere riservata una quota dei posti messi a concorso ed i titoli che danno luogo, a parità di voti, a preferenza.

 

          Art. 4.

     Gli aspiranti per essere ammessi al concorso, devono farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono. Essi devono aver compiuto i ventuno e non superato i trenta anni di età alla data del decreto che bandisce il concorso; si applicano tuttavia le disposizioni relative all'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego nelle Amministrazioni statali in vigore al momento della presentazione della domanda.

     La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

     a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;

     b) certificato di cittadinanza italiana;

     c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale l'aspirante risiede;

     d) certificato medico di sana costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico provinciale o da un ufficiale medico militare.

     Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche o da mutilazioni o da invalidità, queste devono essere esattamente specificate nel certificato con l'attestazione che l'aspirante possiede la idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario;

     e) ritratto in fotografia, formato visita, con la firma del candidato vidimata da un notaio;

     f) certificato generale del casellario giudiziale;

     g) diploma di maturità classica o scientifica ovvero diploma di abilitazione tecnica o magistrale e titoli equipollenti.

     I documenti indicati alle lettere b), c), d) e f) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che bandisce il concorso.

     Coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità ai sensi dell'art. 15 non sono ammessi ad ulteriori concorsi per la nomina ad ufficiale giudiziario.

     Per disposizione del Ministro l'aspirante può essere sottoposto a visita di uno o più medici per l'accertamento della sua idoneità alle funzioni di ufficiale giudiziario e, qualora non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita medica, non è ammesso al concorso.

     La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati e vidimati.

     Non si tiene conto delle domande e dei documenti presentati oltre il termine stabilito dal decreto che bandisce il concorso.

     Le donne non sono ammesse al concorso per ufficiale giudiziario.

     I concorrenti che ritengono di aver diritto a preferenze od a riserve di posti a norma degli articoli 3 e 16 devono esibire i documenti giustificativi.

 

          Art. 5.

     L'esame di concorso consta:

     1) di tre prove scritte che hanno luogo in tre distinti giorni su ciascuna delle seguenti materie:

     a) nozioni di procedura civile;

     b) nozioni di procedura penale;

     entrambe con speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario;

     c) nozioni sull'ordinamento giudiziario e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

     2) di una prova orale sulle predette materie, nonché, nella parte riguardante i servizi degli ufficiali giudiziari, su nozioni relative al codice della navigazione e alle leggi di bollo e registro, alle leggi in materia cambiaria ed a quelle che disciplinano i contratti di compravendita degli autoveicoli;

     3) di un saggio di dattilografia.

 

          Art. 6.

     L'esame ha luogo in Roma davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia e composta:

     1) di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere della Corte suprema di cassazione o equiparato, che la presiede;

     2) del direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale;

     3) di due magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello od equiparato;

     4) di un ufficiale giudiziario della Suprema Corte di cassazione o di Corte di appello.

     Esercitano le funzioni di segretario due cancellieri addetti al Ministero.

     Il Ministro nomina altresì i commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza o di impedimento. A sostituire il secondo componente è chiamato il direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari.

 

          Art. 7.

     Quando il numero degli aspiranti sia rilevante, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di stabilire con suo decreto che le prove scritte abbiano luogo presso le sedi di Corte di appello o soltanto presso alcune di esse, indicando in questo ultimo caso i distretti limitrofi che fanno capo alle singole Corti designate.

     La vigilanza in ciascuna corte è affidata ad apposito comitato costituito di tre magistrati della Corte nominati dal primo presidente d'intesa col procuratore generale, e presieduto dal più anziano.

     Il Ministro può disporre che uno dei componenti del comitato sia un magistrato addetto al Ministero con funzioni amministrative, il quale in tal caso ne assume la presidenza, se è di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello od equiparato.

     Esercita le funzioni di segretario del comitato il cancelliere capo della Corte o chi ne fa le veci.

     A coadiuvare il comitato stesso nella vigilanza sui candidati il primo presidente, d'accordo con il procuratore generale, destina un congruo numero di funzionari di cancelleria e di ufficiali giudiziari.

     La prova orale ha sempre luogo in Roma.

 

          Art. 8.

     La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per le prove scritte tre temi che, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario.

     Se gli esami hanno invece luogo in più sedi, la Commissione esaminatrice stabilisce un solo tema, del quale sono fatti tanti esemplari quante sono le sedi di esame, e ciascun esemplare viene chiuso in un piego suggellato e firmato come nel comma precedente. Uno dei pieghi è conservato dal presidente della Commissione; gli altri sono rimessi nelle rispettive sedi di esame direttamente al primo presidente, il quale ne cura la conservazione e ne fa consegna al presidente del comitato di vigilanza la mattina del giorno fissato per la prova.

 

          Art. 9.

     Nei giorni e nell'ora stabiliti per le prove scritte, che devono essere contemporanee per tutte le sedi, i candidati debbono trovarsi presenti nel locale in cui ha luogo l'esame. Quivi il presidente della Commissione o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi, fatta constatare l'integrità della chiusura del piego unico o dei tre pieghi contenenti i temi e, nel secondo caso, fatto sorteggiare da parte di uno dei candidati il tema da svolgere, detta o fa dettare il tema.

     Il tema è dettato e firmato dal presidente e dal segretario.

     Chi non sia presente al momento della dettatura del tema, o che trascorso il termine di otto ore dalla dettatura medesima non abbia consegnato il lavoro, è escluso dal concorso.

     I lavori debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta fornita ai candidati, munita del timbro di ufficio e della firma di un membro ovvero del segretario della Commissione o del comitato di vigilanza.

 

          Art. 10.

     Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare in qualunque modo tra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi membri della Commissione esaminatrice. I candidati non debbono portare né scritti, né libri, né pubblicazioni di qualsiasi specie. Possono soltanto consultare i codici, le leggi ed i decreti dello Stato sui testi preventivamente comunicati alla Commissione, o al primo presidente per i candidati che sostengono le prove nelle sedi di Corte d'appello, e posti a loro disposizione previa verifica.

     Il concorrente che trasgredisce a queste disposizioni è immediatamente escluso dall'esame.

     La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i necessari provvedimenti.

     Due membri almeno debbono trovarsi presenti costantemente nella sala degli esami, e da loro può essere deliberata l'esclusione dall'esame per le trasgressioni che si verifichino durante le prove.

 

          Art. 11.

     Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione o del comitato di vigilanza, i quali vi appongono la propria firma con l'indicazione dell'ora della consegna.

     Le buste vengono raccolte in uno o più pieghi, che sono suggellati e quindi firmati dal presidente, da uno almeno degli altri membri della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.

     Quando gli esami scritti hanno luogo in più sedi, i lavori vengono spediti nello stesso giorno alla Commissione esaminatrice dai singoli comitati di vigilanza in piego raccomandato, pel tramite della procura generale.

     I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

 

          Art. 12.

     E' nullo l'esame del candidato che contravvenga alle prescrizioni degli articoli 10 e 11.

     I lavori firmati o contrassegnati con qualsiasi indicazione che possa farli riconoscere sono annullati.

     Quando la Commissione abbia fondate ragioni per ritenere che qualche scritto sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

     Il fatto che può dar luogo alla nullità dell'esame è rilevato nel processo verbale. La Commissione decide definitivamente sulle nullità e sulla conseguente esclusione del candidato dal concorso.

     Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di annullare le operazioni del concorso nelle quali si siano verificate gravi irregolarità.

 

          Art. 13.

     Esaurite le prove scritte, la Commissione è convocata nel termine di giorni quindici per iniziare l'esame dei lavori.

     La Commissione constatata l'integrità dei suggelli, procede all'apertura del piego o dei pieghi contenenti le buste. Man mano che ciascuna di queste viene aperta, il segretario appone lo stesso numero progressivo tanto sul lavoro quanto sulla busta contenente il nome del candidato.

     Ogni membro della Commissione dispone di dieci voti per le prove scritte.

     La Commissione, dopo la lettura di ciascun lavoro, procede alla votazione ed assegna un numero di punti che è annotato immediatamente in tutte le lettere sul lavoro stesso.

     L'annotazione è sottoscritta dal presidente della Commissione e dal segretario.

     Compiute tali operazioni per tutti gli scritti, la Commissione apre le buste contenenti i nomi dei candidati a cui attribuisce i voti già annotati sui rispettivi lavori.

 

          Art. 14.

     La prova orale ha principio nel giorno stabilito dalla Commissione per ciascun candidato, che ne è avvertito almeno tre giorni prima di quello fissato.

     Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti devono riportare non meno di trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.

 

          Art. 15.

     La prova orale è pubblica; non può durare meno di quindici minuti né più di trenta.

     Ogni membro della Commissione può interrogare su qualsiasi materia di esame, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o più materie.

     Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione, nella quale ogni membro della Commissione dispone di dieci voti per l'intera prova orale, e si assegna complessivamente il numero dei voti che viene annotato nel processo verbale.

     Il segretario in fine di ogni seduta rende pubblico il risultato della prova mediante foglio da affiggersi alla porta della sala degli esami.

     Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato una media complessiva non inferiore ai trentacinque cinquantesimi dei voti nell'insieme delle prove scritte e di quella orale e non meno di trenta cinquantesimi nella prova orale.

     L'ammontare complessivo dei voti assegnati ai concorrenti dichiarati idonei è aumentato, su valutazione della Commissione, di un numero complementare di voti fino a cinque per coloro che prestino lodevole servizio quali aiutanti ufficiali giudiziari. Tale aumento è deliberato dalla Commissione in favore di ciascun concorrente, che risulti avervi diritto, immediatamente dopo l'assegnazione dei voti per la prova orale da lui sostenuta.

 

          Art. 16.

     Terminata la prova orale la Commissione procede alla graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei voti da ciascuno riportati.

     A parità di voto la precedenza è data seguendo l'ordine delle preferenze stabilito nel bando di concorso a norma dell'articolo 3.

     Entro i limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salve le quote riservate in favore delle categorie di concorrenti specificate nel concorso.

 

          Art. 17.

     Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice o dai comitati di vigilanza, si redige giorno per giorno processo verbale, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario.

     Il presidente redige una succinta relazione sullo svolgimento del concorso.

 

          Art. 18.

     Il Ministro per la grazia e giustizia accerta la regolarità del procedimento degli esami e decide sulle contestazioni relative alla classificazione dei concorrenti.

     La graduatoria dei vincitori e degli altri candidati dichiarati idonei, da approvare con decreto Ministeriale, è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 19.

     Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari.

     I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

     Il Ministro per la grazia e giustizia ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che risultino disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

 

Capo III

CAUZIONE ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO

 

          Art. 20.

     L'ufficiale giudiziario è tenuto a prestare nell'interesse di terzi una cauzione di L. 100.000 se addetto alla Corte di cassazione, o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello e presso il tribunale. L'ufficiale giudiziario addetto ad una pretura è tenuto a prestare una cauzione di L. 50.000 [2].

 

          Art. 21.

     L'ufficiale giudiziario, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve dimostrare al capo dell'ufficio al quale è addetto di avere versata l'intera cauzione o la decima parte di essa di cui al precedente art. 20.

     Il capo dell'ufficio giudiziario nelle sedi che non sono capoluogo di distretto informa mensilmente il primo presidente della Corte di appello del regolare versamento della rata di cauzione [3].

     In caso di mancato versamento di una rata, il Primo presidente della Corte di cassazione o il Presidente della Corte di appello ne riferisce al Ministro il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'inadempiente [4].

 

          Art. 22.

     Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima venga a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua effettiva efficienza, il Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di un mese, trascorso inutilmente il quale, lo sospende dalle funzioni [5].

     Il provvedimento è immediatamente comunicato al Ministro per la grazia e giustizia il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'ufficiale giudiziario.

     Per lo svincolo della cauzione restano in vigore le norme dell'articolo 81 del regolamento generale giudiziario.

 

          Art. 23.

     Gli ufficiali giudiziari debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del Bollettino Ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina o di tramutamento anche per promozione.

     Il Ministro per la grazia e giustizia può abbreviare per giuste cause il termine anzidetto, che per nessuna ragione può essere abrogato.

     Il Ministro può anche ordinare, per gravi ragioni di servizio, che l'ufficiale giudiziario tramutato ad altro ufficio continui a prestare servizio in quello precedente per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessi tale servizio e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.

     Nei casi di urgente necessità di servizio il Ministro può inoltre disporre che gli ufficiali giudiziari raggiungano la nuova destinazione anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.

     Se l'ufficiale giudiziario non assuma l'esercizio delle sue funzioni senza giustificato motivo nei termini innanzi indicati, è dichiarato dimissionario con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Peraltro può essere riammesso in servizio con decreto dello stesso Ministro.

 

          Art. 24.

     L'ufficiale giudiziario, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, presta giuramento davanti al capo dell'ufficio, al quale è addetto, con una formula prescritta per gli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

     Dopo che l'ufficiale giudiziario ha prestato giuramento, il capo dell'ufficio lo dichiara immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

     Il cancelliere redige processo verbale della prestazione del giuramento e della dichiarazione di immissione nell'esercizio delle funzioni.

 

Capo IV

ESENZIONE ED INCOMPATIBILITA'

 

          Art. 25.

     Gli ufficiali giudiziari sono esenti da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare. Non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, né ricoprire pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale, di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza o di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti.

     Non possono nemmeno esercitare la mercatura od altra professione.

 

          Art. 26.

     Con la qualità di ufficiale giudiziario è incompatibile qualunque impiego privato, la carica di amministratore, di consigliere di amministrazione o altra carica anche non retribuita, in tutte le società che hanno fine di lucro.

     E' pure incompatibile ogni occupazione o attività che a giudizio del Ministero non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione o che il Ministero non creda di consentire per ragioni di opportunità. Gli ufficiali giudiziari possono essere prescelti come periti o arbitri, previa autorizzazione del capo dell'ufficio, da concedersi caso per caso.

 

          Art. 27.

     L'ufficiale giudiziario non può essere addetto ad un ufficio della sede nella quale esercitano il patrocinio legale o prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado. Non può essere addetto alla Corte di cassazione qualora presso la stessa Corte esercitino il patrocinio legale o siano in servizio come magistrati parenti od affini nei gradi innanzi indicati [6].

     L'ufficiale giudiziario non può essere, inoltre, destinato ad un ufficio del luogo dove avesse, sino a cinque anni prima esercitato il commercio o dove lo esercitano i genitori o la moglie [7].

     In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ministero nei confronti di parenti od affini entro il quarto grado.

 

Capo V

ASSEGNAZIONI DI SEDI E TRAMUTAMENTI

 

          Art. 28.

     Alle assegnazioni di sedi agli ufficiali giudiziari provvede il Ministro per la grazia e giustizia, scegliendo fra gli aspiranti, a suo giudizio, ovvero provvede di ufficio per ragioni di servizio o di incompatibilità anche solamente morale.

     Nelle assegnazioni ad uffici giudiziari che comprendono nella loro circoscrizione territoriale comuni della provincia di Bolzano, sono preferiti, a parità di condizioni, gli aspiranti che hanno adeguata conoscenza della lingua tedesca.

     Nelle assegnazioni ai posti vacanti si deve tener conto della anzianità di servizio, della capacità, operosità e moralità dell'ufficiale giudiziario, nonché delle qualifiche annuali e dei particolari rapporti di tutta la carriera e delle informazioni dei capi degli uffici presso i quali l'ufficiale giudiziario abbia prestato in antecedenza e presta attualmente servizio.

     Ai posti vacanti presso la Corte di cassazione possono essere assegnati gli ufficiali giudiziari di Corte di appello.

     (Omissis) [8].

     Le domande di tramutamento, anche ad uffici di grado superiore, debbono essere presentate nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione della vacanza della sede nel Bollettino Ufficiale ed essere trasmesse al Ministero per via gerarchica. Le domande presentate prima o dopo tali termini sono inefficaci.

     I decreti di assegnazioni di sedi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 29.

     L'ufficiale giudiziario che sia destinato ad una sede da lui richiesta non può essere trasferito a sua domanda ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne che per ragioni di salute o per incompatibilità o per assegnazione ad ufficio di grado superiore.

 

          Art. 30.

     Agli ufficiali giudiziari trasferiti di ufficio in comune diverso da quello in cui prestano servizio competono - tranne che il trasferimento abbia luogo per motivi disciplinari o per incompatibilità morale - le indennità previste allo stesso titolo per gli impiegati civili dello Stato di grado 11°.

 

Capo VI

APPLICAZIONI E SUPPLENZE

 

          Art. 31.

     Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un ufficiale giudiziario, può esservi applicato un ufficiale giudiziario di altro ufficio viciniore, e se ciò non sia possibile per le esigenze del servizio, può esservi applicato un aiutante ufficiale giudiziario, anche di ufficio viciniore, o, qualora anche ciò non sia possibile, un usciere di conciliazione del luogo.

     Il provvedimento è emanato con decreto del primo presidente della Corte di appello e, per la Corte Suprema di cassazione, del primo presidente della stessa.

     Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al Ministero.

 

          Art. 32.

     Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario, si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio [9].

     Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto [10].

     In materia penale l'autorità giudiziaria può avvalersi anche degli agenti di polizia giudiziaria, ad eccezione della notificazione del decreto di citazione all'imputato.

     Il sostituto, ufficiale giudiziario o aiutante, percepisce i diritti e le indennità che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito e annota gli atti compiuti nei registri del proprio ufficio.

 

          Art. 33.

     In qualsiasi caso di urgenza e di impedimento dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, il capo dell'ufficio può richiedere il conciliatore del luogo dove l'atto deve essere eseguito perché provveda a mezzo dell'usciere di conciliazione.

 

          Art. 34.

     Nelle Corti di assise che funzionano in luogo che non sia sede di Corte di appello il servizio è disimpegnato dagli ufficiali giudiziari o dagli aiutanti ufficiali giudiziari addetti al tribunale, designati dal presidente del tribunale medesimo.

     Ai designati competono gli stessi diritti ed indennità che spetterebbero agli ufficiali giudiziari della Corte di appello.

 

          Art. 35.

     Nella circoscrizione della sede distaccata di pretura la notificazione degli atti in materia civile, penale e amministrativa, può essere compiuta promiscuamente dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario e dall'usciere di conciliazione della sede distaccata.

     L'assistenza alle udienze può essere dal pretore demandata anche all'usciere di conciliazione.

 

          Art. 36.

     In materia penale, ed in caso di necessità, il primo presidente della Corte di appello ha facoltà di ordinare che gli ufficiali giudiziari si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in qualsiasi luogo del distretto della Corte, munendoli di una commissione nominativa contenente l'indicazione della natura dell'atto e la designazione del luogo in cui deve essere eseguito. La commissione deve sempre essere menzionata nell'atto al quale l'ufficiale giudiziario procede.

     Gli ufficiali giudiziari che si trasferiscano fuori della circoscrizione territoriale dell'autorità cui sono addetti senza avere avuto la commissione nominativa prescritta incorrono nella perdita dei diritti e delle indennità che loro sarebbero spettati, e sono inoltre puniti con l'ammenda disciplinare.

 

Capo VII

FUNZIONI DIRETTIVE

 

          Art. 37.

     Negli uffici giudiziari ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario dirigente.

     La nomina e la revoca sono disposte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il primo presidente della Corte Suprema di cassazione o della Corte di appello, secondo la rispettiva competenza.

 

          Art. 38.

     L'ufficiale giudiziario dirigente è scelto tra gli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio, tenendo conto della idoneità alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e della anzianità.

 

          Art. 39.

     L'ufficiale giudiziario dirigente ordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi.

     Egli non è di regola esentato dalle normali attribuzioni.

 

Capo VIII

COMMISSIONE DI VIGILANZA E DI DISCIPLINA

ANZIANITA' DI SERVIZIO E NOTE DI QUALIFICA

 

Sezione I

COMMISSIONE DI VIGILANZA E DI DISCIPLINA

 

          Art. 40.

     Presso ogni Corte di appello è istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta dal primo presidente o da chi ne fa le veci, dal procuratore generale della Repubblica o da chi ne fa le veci e dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio unico della Corte di appello o, in sua assenza o impedimento, dall'ufficiale giudiziario più anziano addetto allo stesso ufficio [11].

     Il segretario della Commissione è nominato dal primo presidente fra i funzionari di cancelleria e segreteria.

     Analogamente è costituita la Commissione presso la Corte Suprema di cassazione per gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte stessa. In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente o di quello più anziano della cassazione, è chiamato a sostituirlo l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello.

 

Sezione II

ANZIANITA' E STATO MATRICOLARE

 

          Art. 41.

     L'anzianità degli ufficiali giudiziari si computa, a tutti gli effetti, dalla data del decreto iniziale di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19, ed in base al servizio prestato [12].

     Nell'anzianità di servizio non sono computati [13]:

     1) il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia;

     2) quello trascorso in istato di sospensione dalle funzioni a causa di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena detentiva e negli altri casi limitatamente a quello della sospensione che fosse inflitta in successivo procedimento disciplinare;

     3) quello trascorso in espiazione della pena detentiva;

     4) quello trascorso in stato di sospensione applicata come pena disciplinare ovvero ai sensi dell'art. 146, primo e secondo capoverso;

     5) quello trascorso dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualità sino al giorno dal quale decorre la riammissione in servizio.

     Il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare è computato interamente.

 

          Art. 42. [14]

     Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia è pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari.

     Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario è determinato dall'anzianità. Saranno indicate a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio.

 

          Art. 43.

     Ogni ufficiale giudiziario in occasione della sua nomina deve, appena immesso in possesso, presentare al suo superiore diretto, in quadruplice originale, uno stato matricolare conforme al modello annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 44.

     Degli originali dello stato di cui nell'articolo precedente, uno resta depositato nella cancelleria dell'ufficio in cui lo stato fu presentato, e gli altri tre debbono essere trasmessi rispettivamente alla cancelleria della Corte di appello, alla segreteria della procura generale della Corte d'appello e al Ministero di grazia e giustizia.

     Di qualunque cambiamento nella posizione dell'ufficiale giudiziario si fa espressa menzione negli originali suindicati.

 

          Art. 45.

     In caso di trasferimento dell'ufficiale giudiziario, l'originale dello stato matricolare custodito presso la cancelleria dell'ufficio al quale egli era addetto è trasmesso immediatamente alla cancelleria dell'ufficio al quale sia stato trasferito.

     Quando per effetto del trasferimento l'ufficiale giudiziario debba passare nel distretto di altra Corte di appello ovvero alla Corte di cassazione, sono trasmessi alla cancelleria dei detti uffici ed alla segreteria delle rispettive procure generali gli originali dello stato matricolare esistenti presso la cancelleria della Corte da cui l'ufficiale giudiziario dipendeva e presso la rispettiva segreteria di procura generale.

 

Sezione III

NOTE DI QUALIFICA

 

          Art. 46.

     I capi degli uffici giudiziari, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono esprimere, con note di qualifica, il loro giudizio sulla capacità, operosità e condotta di ciascun ufficiale giudiziario, con speciale menzione di qualsiasi fatto che valga a dimostrare il merito e il demerito.

     Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di ottimo, distinto, buono, mediocre e cattivo.

     La qualifica è comunicata all'interessato su apposito foglio, ove egli appone la propria firma, e le note, di cui ai commi precedenti, sono trasmesse alla Commissione di vigilanza e disciplina.

     Entro quindici giorni dalla comunicazione l'interessato può ricorrere alla Commissione di vigilanza e disciplina, la quale, dopo aver richiesto, ove lo creda, gli opportuni chiarimenti al capo dell'ufficio, conferma o modifica la qualifica con deliberazione inoppugnabile, che viene comunicata all'interessato medesimo.

 

          Art. 47.

     Qualora, per uno o più anni, non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica dell'ufficiale giudiziario, quando occorra, è stabilita per gli anni stessi dalla Commissione di vigilanza e disciplina insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici.

 

Capo IX

DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

Sezione I

DISCIPLINA

 

          Art. 48.

     Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari della corte.

     I primi presidenti delle Corti di appello hanno la sorveglianza sopra tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.

     I presidenti dei tribunali hanno la sorveglianza sopra tutti gli ufficiali giudiziari del circondario.

     I pretori hanno la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio.

     L'ufficiale giudiziario dirigente esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari in sottordine.

 

          Art. 49.

     Gli ufficiali giudiziari che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, oltre all'ammonimento di cui al successivo art. 50, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, salva l'eventuale azione penale:

     1) la censura;

     2) l'ammenda disciplinare;

     3) la sospensione;

     4) la destituzione.

     Agli effetti disciplinari la competenza è determinata dal luogo in cui l'ufficiale giudiziario esercitava il suo ufficio quando commise il fatto addebitatogli.

     I provvedimenti con i quali sono applicate le sanzioni disciplinari debbono essere annotati nello stato matricolare e comunicati, in copia, per via gerarchica, al Ministero.

 

          Art. 50.

     L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo dell'ufficiale giudiziario all'osservanza dei suoi doveri.

     Esso viene applicato dai magistrati investiti del potere di sorveglianza ed è eseguito oralmente dal capo dell'ufficio, che ne redige processo verbale.

     L'ufficiale giudiziario cui fu applicato l'ammonimento può chiedere, nel termine di cinque giorni, che sia aperto il procedimento disciplinare.

 

          Art. 51.

     Quando non sia da far luogo al procedimento disciplinare, la censura e l'ammenda disciplinare sono inflitte dal magistrato investito del potere di sorveglianza, dopo di avere invitato l'ufficiale giudiziario a discolparsi.

     In caso di procedimento disciplinare, la Commissione di cui all'art. 40 può direttamente infliggere la censura o l'ammenda disciplinare con provvedimento non impugnabile, ovvero trasmettere gli atti al Ministero col proprio parere per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare da infliggere con decreto ministeriale.

     Nella ipotesi prevista dal primo comma, nel termine di venti giorni dalla rispettiva comunicazione della inflitta sanzione, il primo presidente può disporre e l'ufficiale giudiziario può richiedere che sia iniziato il procedimento disciplinare. Trascorso detto termine senza che sia stato disposto o richiesto il procedimento disciplinare, la sanzione diventa esecutiva.

 

          Art. 52.

     La censura è inflitta:

     a) per negligenza e per lievi mancanze di servizio;

     b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi e dipendenti ovvero verso il pubblico;

     c) per irregolare condotta.

     La censura consiste nel contestare all'ufficiale giudiziario la mancanza commessa e il biasimo in cui è incorso nonché nell'avvertimento di non più ricadervi.

     Nel caso di censura applicata dalla Commissione di vigilanza e di disciplina la contestazione e l'avvertimento all'ufficiale giudiziario sono fatti dal presidente della Commissione medesima se l'incolpato siasi presentato per essere sentito, o per mezzo del magistrato da cui dipende, all'uopo delegato.

     Della censura è redatto verbale da conservare nel fascicolo personale dell'ufficiale giudiziario, esistente presso la Corte. Copia di detto verbale è trasmessa al Ministero.

     Quando l'incolpato non ottemperi, senza giustificato motivo, alla intimazione di presentarsi per ricevere la censura incorre senz'altro nella sospensione e gli atti relativi sono trasmessi a tale uopo al Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 53.

     L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento di una somma da lire 500 a lire 10.000 a favore dello Stato.

     Essa è inflitta oltre che negli altri casi stabiliti dal presente ordinamento:

     a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;

     b) per lieve insubordinazione;

     c) per violazione dell'art. 26;

     d) per inosservanza del segreto di ufficio, che non abbia prodotto conseguenze dannose;

     e) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente;

     f) per avere eseguito atti del proprio ministero valendosi di persone estranee al servizio.

 

          Art. 54.

     La sospensione importa, proporzionalmente alla sua durata, la cessazione temporanea dall'esercizio delle funzioni, la privazione dell'indennità integrativa e la privazione della quota di cui agli articoli 127 e seguenti. Essa può durare da uno a sei mesi, salvo che la legge non disponga diversamente, ed è inflitta, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento:

     a) per recidiva nei fatti che dettero motivo a precedente ammenda o per maggiore gravità di essi;

     b) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

     c) per grave insubordinazione;

     d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia prodotto conseguenze dannose;

     e) per grave pregiudizio recato agli interessi dello Stato, anche se determinato da negligenza;

     f) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

     g) per uso dell'ufficio a fini personali;

     h) per qualunque manifestazione collettiva che miri ad esercitare pressioni su l'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

     i) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

     l) per avere ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni.

 

          Art. 55.

     Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Ministro per la grazia e giustizia può ordinare la sospensione dell'ufficiale giudiziario durante ed anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare e fino all'esito di questo.

 

          Art. 56.

     L'ufficiale giudiziario contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura deve essere sospeso dalle funzioni con decreto del primo presidente della Corte di cassazione, se è addetto a tale ufficio, e con decreto del primo presidente della Corte di appello negli altri casi.

     Qualora sia stato emesso mandato od ordine di accompagnamento o di comparizione contro l'ufficiale giudiziario, questi può essere sospeso dalle sue funzioni con decreto dell'autorità di cui al precedente comma.

     Alla moglie o ai figli minorenni dell'ufficiale giudiziario sospeso può essere concesso durante la sospensione un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dell'indennità integrativa.

     Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari, e quando debba farsi luogo alla comunione di cui all'articolo 129, il posto è lasciato vacante durante la sospensione, e l'assegno suindicato è a carico degli altri ufficiali giudiziari per la quota di cui agli articoli 129 e 129 ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza. La rimanenza che all'ufficiale giudiziario potrebbe spettare è accantonata sino all'esito del procedimento penale o disciplinare[15].

     Se il procedimento penale ha termine con provvedimento definitivo di assoluzione o di condanna a sola pena pecuniaria, la sospensione è revocata, e l'ufficiale giudiziario è riammesso in servizio e riscuote l'indennità che gli sia ancora dovuta, nonché la rimanenza accantonata, detratto l'importo dell'assegno alimentare di cui al terzo comma.

 

          Art. 57.

     Quando in relazione al procedimento penale sia promossa a carico dell'ufficiale giudiziario l'azione disciplinare a termini dell'art. 66, può essere disposto che la sospensione preventiva di cui agli art. 55 e 56 continui fino all'esito del procedimento disciplinare.

     Qualora per effetto di tale procedimento l'ufficiale giudiziario sia punito con la sospensione, deve essergli computato il periodo della sospensione preventiva sofferta.

     Se gli sia inflitta una punizione minore, ovvero la sospensione per durata inferiore a quella preventiva sofferta, debbono essere corrisposti in tutto o in parte, secondo i casi, e tenuto conto dell'assegno alimentare di cui al precedente art. 56, il resto dell'indennità e la rimanenza accantonata.

     Nel caso previsto dall'art. 55, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'ufficiale giudiziario, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 56. Se invece sia inflitta all'ufficiale giudiziario una punizione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

     La quota accantonata, quando non sia più dovuta, è ripartita fra gli ufficiali giudiziari che l'hanno accantonata.

 

          Art. 58.

     L'ufficiale giudiziario condannato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva, quando non si debba applicare nei suoi riguardi la destituzione, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni con decreto del primo presidente della Corte da cui dipende, finché non abbia scontata la pena o questa sia estinta; e fino a tale termine continua nella sospensione qualora trovisi già sospeso a sensi dell'articolo precedente a causa del subito procedimento penale.

     Il Ministro per la grazia e giustizia può disporre che in attesa dell'espiazione della pena la sospensione non abbia luogo o che sia revocata quella già ordinata.

 

          Art. 59.

     Nei casi di sospensione dalla funzione ai termini degli articoli 55, 56 e 104, terzo comma, spetta al Ministro, o al primo presidente della Corte di cassazione o al primo presidente della Corte di appello che emette il relativo decreto, di concedere contemporaneamente o con successivo decreto l'assegno alimentare preveduto nel precedente art. 56.

 

          Art. 60.

     La destituzione è inflitta:

     a) per recidiva o per maggiore gravità delle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione;

     b) per grave abuso di autorità;

     c) per grave abuso di fiducia;

     d) per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato o a privati;

     e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

     f) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contradicano fondamentalmente al giuramento stesso;

     g) per illecito uso o distrazione di somme affidate o tenute in deposito o per connivenza in tali abusi;

     h) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;

     i) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa al principio di disciplina o di autorità;

     l) per eccitamento alla insubordinazione collettiva;

     m) per offesa alla persona del Capo dello Stato, al Parlamento, o alle istituzioni costituzionali dello Stato.

 

          Art. 61.

     Quando la Commissione di vigilanza e di disciplina esprime parere che all'ufficiale giudiziario sia applicabile la sospensione o la destituzione, gli atti relativi sono trasmessi al Ministero per i provvedimenti che ritiene del caso.

 

          Art. 62.

     All'ufficiale giudiziario è comminata la destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

     a) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la personalità internazionale e contro la personalità interna dello Stato, contro la moralità ed il buon costume, escluso il delitto colposo di cui al capoverso dell'art. 527 del Codice penale, ovvero per i delitti contro la fede pubblica e per il delitto d'incesto, per quelli preveduti dagli articoli da 314 a 322, 624, 628, 629, 630, 640, 642, 643, 645, 646;

     b) per qualsiasi condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

          Art. 63.

     L'ufficiale giudiziario destituito non può essere riammesso in servizio, salvo che, su domanda dell'interessato e su parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina presso la Corte da cui egli dipendeva, il Ministro riconosca insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinata la destituzione.

     Nel caso di riammissione, l'ufficiale giudiziario riprende il proprio posto in graduatoria.

 

          Art. 64.

     Trascorsi almeno due anni dal giorno in cui la punizione venne eseguita o in altro modo estinta, e sempre che l'ufficiale giudiziario abbia dato sicura prova di ravvedimento, possono essere resi nulli gli effetti della punizione stessa, esclusa ogni efficacia retroattiva, nei riguardi delle qualifiche ottenute dall'ufficiale giudiziario dopo la punizione. Tali qualifiche possono, pertanto, essere modificate qualora la Commissione di vigilanza e di disciplina riconosca che l'annullamento predetto renda meritevole l'ufficiale giudiziario di qualifica migliore. Il provvedimento è adottato dal primo presidente della Corte da cui l'ufficiale giudiziario dipende, sentito il procuratore generale.

 

          Art. 65.

     Restano ferme le disposizioni delle leggi e dei regolamenti non riprodotte nel presente ordinamento che stabiliscono punizioni a carico degli ufficiali giudiziari. Per l'applicazione delle punizioni medesime si osservano le norme stabilite dalla presente legge e sono considerate come ammenda disciplinare le pene pecuniarie, comunque denominate e quali ne siano la misura e la destinazione dell'importo, che restano invariate.

 

Sezione II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

          Art. 66.

     L'azione disciplinare è promossa dal Ministro per la grazia e giustizia d'ufficio ovvero su richiesta del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello ovvero del procuratore generale presso le Corti stesse [16].

     L'azione disciplinare è indipendente da ogni azione civile e penale determinata dal medesimo fatto.

     L'incolpato può farsi assistere da un difensore, il quale può prendere visione degli atti del procedimento.

 

          Art. 67.

     L'azione disciplinare inizia con la citazione dell'incolpato a comparire avanti la Commissione di vigilanza e di disciplina entro un termine non minore di giorni cinque.

     La citazione deve contenere l'indicazione del fatto addebitato, del luogo, della data e dell'ora stabilite per la comparizione.

     La notificazione della citazione, se nel luogo non risiede altro ufficiale giudiziario, può essere eseguita per mezzo dell'ufficio di cancelleria dal quale l'incolpato dipende.

 

          Art. 68.

     Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato a carico di un ufficiale giudiziario se questi non sia stato prima sentito nelle sue discolpe. Tuttavia la Commissione di vigilanza e di disciplina provvede egualmente qualora l'ufficiale giudiziario, citato regolarmente a norma dell'art. 67, non sia comparso né abbia giustificato un legittimo impedimento.

     La disposizione precedente non si applica nel caso di destituzione di diritto e nei casi di sospensione preventiva di cui agli articoli 55, 56 e 104, terzo comma.

 

          Art. 69.

     Se la dimora dell'incolpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal presente capo, sono fatte mediante pubblicazione, in sunto, nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 70.

     Il procedimento disciplinare può essere riaperto qualora emergano nuovi fatti o nuovi elementi di prova a carico dell'ufficiale giudiziario. Il procedimento può essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sospensione o la destituzione, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui che abbiano o possano avere diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esistenti, facciano presumere che sia applicabile una minore sanzione o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

     La riapertura è decisa dal Ministro, il quale in tal caso può anche sospendere gli effetti della punizione già inflitta.

     All'ufficiale giudiziario a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata.

 

Capo X

CONGEDI ED ASPETTATIVE

 

          Art. 71.

     Il capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è addetto può concedergli congedi che, in complesso, non eccedano la durata di trenta giorni per ciascun anno.

     Per causa grave, la durata del congedo annuale può essere protratta fino a due mesi dal Ministro per la grazia e giustizia, su domanda da trasmettere per via gerarchica.

     Per esigenze di servizio il congedo può non essere concesso e essere sospeso, abbreviato o revocato dalla autorità concedente o da quella superiore.

     L'ufficiale giudiziario prima di assentarsi deve comunicare al capo dell'ufficio cui è addetto il luogo nel quale possono essergli dirette comunicazioni di servizio.

     I capi di collegio comunicano ai rispettivi capi del pubblico ministero i congedi accordati, ed il pretore li comunica al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale deve darne pure comunicazione al primo presidente della Corte di appello.

     L'ufficiale giudiziario durante il periodo del congedo è considerato in servizio ai fini della indennità integrativa e della ripartizione di cui agli articoli 128 e 129[17].

 

          Art. 72.

     L'ufficiale giudiziario può essere collocato in aspettativa con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, per provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, o per servizio militare. Nei due ultimi casi non ha diritto ad indennità integrativa né a ripartizione di proventi.

     L'aspettativa per infermità può essere disposta su domanda o di ufficio; nel primo caso, in base a certificato medico debitamente vidimato e legalizzato, salvo al Ministro, ove lo creda opportuno, di disporre accertamenti da eseguirsi da un medico fiscale; nel secondo caso, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina sulla base di prove ad essa fornite o direttamente raccolte. Le stesse norme si applicano anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità.

     L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

     L'ufficiale giudiziario chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare. Se invece è richiamato alle armi per servizio temporaneo, è considerato in congedo, purché l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi, ma soltanto per i primi due mesi ha diritto al trattamento economico di cui all'ultimo capoverso dell'art. 71. Per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

 

          Art. 73.

     L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

     L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

     Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

     Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

     La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia non può superare due anni in un quinquennio.

 

          Art. 74.

     Scaduti i periodi massimi di cui all'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario che risulti inabile, per infermità, a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. L'ufficiale giudiziario, invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

     Qualora il Ministro non ritenga opportuno il definitivo allontanamento dell'ufficiale giudiziario dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per non più di sei mesi.

     La stessa norma si applica per la concessione, quando il Ministro lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, all'ufficiale giudiziario che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto nel comma ultimo predetto.

     Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se l'ufficiale giudiziario, non riassume servizio si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.

 

          Art. 75.

     All'ufficiale giudiziario in aspettativa per infermità è concesso un assegno alimentare non maggiore della metà né minore del terzo dell'indennità integrativa, a giudizio del Ministro, nel caso che egli conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo né minore del quarto se conti meno di dieci anni.

     L'assegno di cui al comma precedente è dovuto, negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari e quando debba farsi luogo alla comunione di cui all'art. 129, sulla quota, eventualmente integrata dalla indennità di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, secondo le norme della ripartizione, compreso nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in aspettativa [18].

     Gli anni di servizio in base ai quali ha luogo la concessione dell'assegno di cui al presente articolo, sono soltanto quelli utili per il conseguimento della pensione.

 

          Art. 76.

     Nei decreti di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonché, nel caso di aspettativa per infermità, la misura dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario.

 

          Art. 77.

     Gli ufficiali giudiziari in aspettativa, sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

     Essi devono comunicare all'ufficio a cui sono addetti la loro residenza e gli eventuali cambiamenti.

 

Capo XI

DIMISSIONI, COLLOCAMENTO A RIPOSO E DISPENSA DAL SERVIZIO

 

          Art. 78.

     Le dimissioni dell'ufficiale giudiziario debbono essere presentate per iscritto e non hanno effetto se non accettate dal Ministro per la grazia e giustizia.

     L'ufficiale giudiziario è obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finché non gli è partecipata la accettazione delle dimissioni, la quale può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può altresì essere rifiutata qualora trovisi in corso procedimento disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario.

     L'ufficiale giudiziario che, senza giustificato motivo, abbandoni il servizio o non ottemperi all'invito di riprenderlo subito, può essere dichiarato dimissionario con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, salva sempre l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso che egli riassuma servizio dopo l'invito.

     L'ufficiale giudiziario le cui dimissioni furono accettate e quello dichiarato dimissionario di ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nel comma precedente, possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina.

 

          Art. 79.

     Gli ufficiali giudiziari sono collocati a riposo di ufficio, quando abbiano compiuto settanta anni di età.

     Gli ufficiali giudiziari che chiedono di essere collocati a riposo devono inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro per la grazia e giustizia, il quale provvede con decreto.

     All'ufficiale giudiziario collocato a riposo può essere attribuito il titolo onorifico della qualifica superiore.

     Gli ufficiali giudiziari collocati a riposo a loro domanda prima del settantesimo anno di età possono essere riammessi in servizio previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina e sempre che siano anche fisicamente idonei all'esercizio delle loro funzioni.

 

          Art. 80.

     Gli ufficiali giudiziari inabili al servizio per condizioni di salute od incapacità, e quelli che diano scarso rendimento sono dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, la quale invita l'interessato a dare a voce o per iscritto le sue giustificazioni.

     Il Ministro può disporre gli accertamenti che ritiene del caso.

 

          Art. 81.

     Il trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari è regolato dal testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli ufficiali giudiziari approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni.

 

          Art. 82.

     Gli anni di servizio prestati dagli ufficiali giudiziari nelle pubbliche amministrazioni possono essere riscattati ai fini del trattamento di quiescenza.

 

Capo XII

TABELLA ORGANICA

 

          Art. 83. [19]

     Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1478; essi possono essere addetti alla Corte di cassazione, all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario, rispettivamente presso la Corte di appello o presso il tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla pretura.

 

          Art. 84.

     Il numero degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

 

          Art. 85.

     In caso di riduzione numerica della tabella organica di cui al precedente articolo 83, gli ufficiali giudiziari classificati ultimi nella graduatoria di ciascuna qualifica restano in soprannumero ed occupano in ordine di classificazione i posti che man mano si rendono disponibili nella qualifica medesima.

     Qualora in un ufficio giudiziario vi sia riduzione di posti, sono tenuti a lasciare i posti soppressi gli ufficiali giudiziari meno anziani nella qualifica addetti all'ufficio medesimo. Peraltro il Ministro può, per esigenze di servizio, disporre che questi continuino a prestarvi servizio in eccedenza per non oltre un anno dalla data di riduzione.

 

Parte seconda

SERVIZIO DELLE NOTIFICAZIONI E DELLE ESECUZIONI – RETRIBUZIONI

 

Capo I

OBBLIGHI, COMPETENZA E ATTRIBUZIONI

 

          Art. 86.

     L'ufficiale giudiziario deve dimorare nel comune ove ha sede l'ufficio cui è addetto, e non può assentarsene senza regolare permesso, salvo per cause di servizio, sotto pena di sospensione.

 

          Art. 87. [20]

     E' vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo ministero fuori del proprio ufficio. Le richieste devono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudiziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

     Nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario sono costituiti, rispettivamente presso la Corte d'appello o presso il Tribunale, uffici unici composti da un numero di ufficiali giudiziari ed aiutanti pari a quello complessivo degli ufficiali giudiziari e aiutanti, che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, erano assegnati alle piante organiche dei vari uffici.

     Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti attualmente in servizio presso i predetti uffici, sono assegnati di diritto all'ufficio unico.

     L'ufficio unico è competente per gli atti di esecuzione, protesti cambiari, notificazioni in materia civile, penale e amministrativa, esclusi, nel mandamento di Roma, gli atti di notificazione di competenza degli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione, e per tutte le attribuzioni e i compiti demandati dalle leggi e dai regolamenti agli ufficiali giudiziari.

     L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione degli atti richiesti tra il personale addetto all'ufficio.

     Nelle sedi indicate nel secondo comma, il presidente della Corte di appello o il presidente del Tribunale provvede all'assegnazione agli uffici giudiziari della sede del personale occorrente per l'esecuzione dei servizi interni relativi alle notifiche in materia penale o all'assistenza alle udienze.

     L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.

     Il capo dell'ufficio giudiziario può disciplinare con decreto l'orario di accettazione delle richieste degli atti in relazione alle esigenze di servizio.

 

          Art. 88. [21]

     Nei mandamenti dove non è costituito l'ufficio unico, l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza del pretore e con attribuzione promiscua tutti gli altri atti.

 

          Art. 89.

     L'ufficiale giudiziario è obbligato ad avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune di sua residenza, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.

     L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorità giudiziaria competente per il procedimento, è autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorità stessa quando la parte ne faccia richiesta [22].

     La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1920, n. 689 [23].

 

          Art. 90.

     Gli ufficiali giudiziari non possono ricusare il loro ministero.

     Debbono eseguire tutti gli atti loro commessi senza indugio e comunque non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorità per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento debbono immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio al quale sono addetti, o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.

     Per l'inosservanza della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari incorrono nella sospensione, e per la inosservanza della disposizione preveduta nel secondo comma incorrono nella pena disciplinare dell'ammenda, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni e dell'azione penale, se del caso.

 

          Art. 91.

     Gli ufficiali giudiziari debbono dare ricevuta alle parti degli incarichi loro commessi e dei documenti loro affidati.

     Il cancelliere che riceve il deposito di un verbale redatto dell'ufficiale giudiziario deve rilasciarne ricevuta.

 

          Art. 92.

     Qualunque atto dell'ufficiale giudiziario deve essere da lui sottoscritto e deve contenere la indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui è eseguito, nonché la indicazione dell'autorità richiedente o della persona a istanza della quale l'atto è compiuto.

 

          Art. 93.

     Gli ufficiali giudiziari, sulla copia degli atti pubblici rilasciata dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, possono fare le altre copie che debbono consegnare alle parti per la notificazione. Essi sono pure autorizzati a rilasciare le copie degli atti da loro redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione.

     Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per gli estratti di requisitoria e di sentenze e per le sentenze di condanna, sono formate dall'ufficiale giudiziario subito dopo che dall'autorità richiedente gli sono stati consegnati gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti.

 

          Art. 94.

     L'ufficiale giudiziario che abbia notificato alle parti in giudizio una sentenza civile o un atto di appello deve darne immediatamente avviso al cancelliere, il quale deve unirlo alla sentenza originale oppure trasmetterlo alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza, affinché lo unisca all'originale.

     Le trasgressioni alla disposizione precedente sono punite con l'ammenda disciplinare.

 

          Art. 95.

     Nei cinque giorni successivi alla iscrizione degli articoli di credito nel campione, e non più tardi del quindicesimo giorno dopo che le sentenze e le ordinanze sono divenute irrevocabili, i cancellieri addetti alle autorità che le hanno pronunciate, ove non abbiano ancora riscosso dalle parti le somme a carico delle stesse, devono spedire ai debitori iscritti, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, un avviso di pagamento nel quale è trascritto il dispositivo in forma esecutiva della sentenza od ordinanza, nonché un estratto, spedito pure in forma esecutiva, della nota delle spese, con invito a pagare le somme dovute entro dieci giorni e con contemporaneo formale precetto che, non pagando le stesse somme nel termine di giorni quindici successivi alla scadenza dei dieci giorni di cui all'avviso di pagamento, si procederà agli atti esecutivi nei modi prescritti dal Codice di procedura civile.

     Il precetto ha effetto soltanto se il debitore lasci trascorrere, senza pagare, il termine di dieci giorni assegnatogli con l'avviso di pagamento.

     Gli ufficiali giudiziari richiesti notificano per copia l'avviso medesimo ed il relativo precetto contenuti in un unico stampato, valendosi del modulo che viene loro consegnato. Essi devono eseguire tale notificazione sollecitamente, e non più tardi del quinto giorno dopo che ne hanno avuto richiesta dal cancelliere, facendone constare mediante relazione scritta e firmata nell'originale, che deve conservarsi in cancelleria.

     Il pignoramento in seguito al precetto di cui innanzi deve essere eseguito dall'ufficiale giudiziario non più tardi dell'ottavo giorno dopo che ne ha avuto richiesta dal cancelliere.

     Per l'inosservanza di tali prescrizioni, gli ufficiali giudiziari incorrono nell'ammenda disciplinare.

     Le stesse norme si osservano anche per la riscossione delle sole spese di giustizia in materia penale e civile.

 

          Art. 96.

     Il cancelliere della pretura deve far procedere alla notificazione della copia del decreto penale di condanna a pena pecuniaria emesso dal pretore, insieme con la notificazione del precetto di pagamento, ai termini degli articoli 507 e 586 del Codice di procedura penale, non più tardi del quindicesimo giorno dopo la emissione del decreto.

     Per le modalità della notificazione in unico stampato, per il termine entro cui gli ufficiali giudiziari richiesti sono tenuti ad eseguire detta notificazione ed all'occorrenza i pignoramenti, nonché per la penalità in caso di trasgressione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 97.

     Quando gli atti di pignoramento per la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia risultino infruttuosi, gli ufficiali giudiziari devono richiedere, ed allegare ai verbali, un certificato da rilasciarsi dall'autorità comunale, attestante la insolvibilità del debitore contro cui hanno proceduto, salvo il disposto degli articoli 614 del Codice di procedura penale e 40 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente le disposizioni di attuazione del detto codice.

     Gli ufficiali giudiziari possono richiedere all'autorità comunale il certificato di insolvibilità a mezzo del servizio postale.

     I verbali ed il certificato sopra indicati devono essere depositati in cancelleria.

 

          Art. 98.

     I diritti e le indennità degli ufficiali giudiziari nonché le spese postali da essi anticipate, sono equiparati, agli effetti dei campioni, ai crediti dell'erario.

     In caso di ricupero parziale dell'articolo di campione, i diritti e le indennità sono prelevati insieme con gli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme esatte.

 

          Art. 99.

     Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e nelle relative note di spese da recuperarsi che debbono essere trasmesse ai procuratori del registro, nella colonna delle osservazioni indicano distintamente dagli altri diritti spettanti agli ufficiali giudiziari quelli di notificazione con mezzo della posta e le indennità di trasferta.

     Analoga distinzione i cancellieri fanno sui campioni penali e sulle note ed avvisi relativi a tali campioni da trasmettersi ai procuratori del registro.

 

          Art. 100.

     Gli Uffici del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'art. 141, procedono ai pagamenti delle somme recuperate che siano di spettanza degli ufficiali giudiziari ogni quindici giorni per quelli iscritti ai campioni amministrativi e alla fine di ogni bimestre per quelli iscritti nei campioni civili e penali.

     All'uopo i detti uffici trasmettono il relativo importo direttamente agli ufficiali giudiziari con la indicazione precisa del numero del campione, della parte debitrice, delle singole trattenute operate e delle somme che distintamente si riferiscono alle indennità di trasferta e ai diritti di notificazione col mezzo della posta.

     Di ciascun pagamento con tutte le suddette indicazioni gli Uffici del registro danno avviso al competente capo dell'ufficio, il quale si assicura che le somme pagate siano iscritte nel registro.

 

Capo II

REGISTRI

 

          Art. 101. [24]

     L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia:

     1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;

     2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

     3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

     4) registro cronologico per i protesti cambiari;

     5) repertorio per gli atti soggetti a registrazione;

     6) registro per i depositi e per la ricevuta delle commissioni relative;

     7) bollettario a madre e figlia per la ricevuta:

     a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;

     b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;

     c) delle somme riscosse a qualunque titolo dall'Ufficio del registro.

     Il registro dei depositi e il bollettario devono contenere la ricevuta della ricezione e restituzione degli atti.

     Nelle Preture ove in base alla tabella organica è addetto soltanto l'ufficiale giudiziario, i registri di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e quelli indicati ai successivi numeri 3 e 4 sono unificati.

     Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio.

     Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comune, sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente.

 

          Art. 102. [25]

     I registri e il bollettario, prima di essere posti in uso debbono essere vidimati e numerati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.

     I registri cronologici debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno al quale sono destinati.

 

          Art. 103.

     L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare[26].

     Qualora i diritti e le indennità non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sul registro cronologico gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare[27].

     In apposite e distinte colonne deve altresì annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante.

     Le somme iscritte debbono essere addizionate alla fine di ciascuna pagina e le addizioni debbono essere chiuse alla fine di ogni mese con la indicazione in tutte lettere del totale delle riscossioni.

     A margine degli originali e delle copie l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonché la specifica dei diritti, delle indennità e dell'eventuale deposito, di cui al primo comma, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma.

 

          Art. 104.

     L'ufficiale giudiziario, il quale ometta di eseguire nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indichi i diritti e le indennità in misura inferiore a quella percepita, è punito, salva l'azione penale, con l'ammenda disciplinare.

     All'ammenda stabilita nel comma precedente può essere aggiunta, nei casi più gravi, la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni. In caso di abitualità nella infrazione si può far luogo alla destituzione.

     Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravità dei fatti lo esiga, la sospensione preventiva di cui all'art. 55 può essere ordinata, oltre che dal Ministro per la grazia e giustizia, dal primo presidente della Corte di cassazione per gli ufficiali giudiziari addetti a quell'ufficio e dal primo presidente della Corte di appello negli altri casi, sempre sentito il pubblico ministero.

 

          Art. 105.

     I primi presidenti delle Corti, i presidenti dei tribunali, i pretori esercitano la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari per assicurare la regolare tenuta dei registri, e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni, e danno all'uopo all'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente, tutte le disposizioni che ravvisano opportune al fine di impedire le frodi e le omissioni. Qualora queste fossero commesse, le dette autorità devono promuovere le sanzioni del caso riferendone in via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia.

     Fermo quanto è innanzi disposto, la vigilanza dei primi presidenti delle Corti, dei presidenti dei tribunali, e dei pretori, viene esercitata con ispezioni mensili da attestarsi con apposizione del visto sui registri medesimi.

     Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, procedono i magistrati ispettori da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla Corte di appello [28].

     Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori [29].

 

          Art. 106. [30]

     Entro il 30 gennaio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto, i registri cronologici e il bollettario dell'anno precedente.

     L'ufficiale giudiziario deve depositare in cancelleria il registro di cui al n. 6 dell'art. 101 entro dieci giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi in esso iscritti.

     In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito.

 

          Art. 107.

     Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 127 e seguenti della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e le infrazioni a tale prescrizione sono punite, salve le pene disciplinari, ai termini dell'art. 131 della predetta legge.

 

Capo III

RETRIBUZIONI

 

Sezione I

PROVENTI E PERCENTUALI

 

          Art. 108.

     Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

     1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni degli articoli seguenti o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio [31];

     2) con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato in ragione del 15 per cento.

     Tale somma è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.

 

          Art. 109.

     Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

     1) il diritto di cronologico;

     2) il diritto di copia;

     3) il diritto fisso postale;

     4) il diritto di chiamata di causa;

     5) il diritto di notificazione;

     6) il diritto di redazione di verbale;

     7) il diritto di protesto cambiario;

     8) il diritto di vacazione;

     9) il diritto di assistenza di cui al successivo articolo 118.

 

          Art. 110.

     Per la iscrizione di ogni atto civile, penale o amministrativo in uno dei registri di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 101, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 18.

 

          Art. 111.

     Nei casi previsti dall'art. 93, nonché per le copie delle comunicazioni di cui all'art. 136 del Codice di procedura civile, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 15 a facciata.

     Quando la copia dell'atto da notificare è redatta dalla parte spetta all'ufficiale giudiziario metà del diritto di cui al precedente comma.

 

          Art. 112.

     Quando la notificazione degli atti è eseguita col mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese postali, il diritto fisso postale di lire 22.

 

          Art. 113. [32]

     Per ogni causa spetta una sola volta all'ufficiale giudiziario un diritto fisso di lire 100. Tale diritto spetta, invece, all'aiutante quando presti servizio nella sede.

 

          Art. 114. [33]

     Per ogni copia di atto notificato è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:

     a) per gli atti relativi agli affari di competenza della Corte di cassazione lire 50;

     b) per tutti gli altri atti lire 40.

 

          Art. 115.

     Per ogni atto che importa la redazione di un verbale, escluso il caso del successivo art. 116, è dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente:

     a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire 150;

     b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore alle lire centomila o di valore indeterminabile, lire 300.

 

          Art. 116.

     Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente:

     a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire cinquantamila, lire 40;

     b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore superiore a lire cinquantamila, lire 80.

     In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto cambiario, il diritto dovuto è ridotto alla metà.

 

          Art. 117.

     Per la esecuzione degli atti che implicano la redazione di processo verbale iniziati o proseguiti dopo le ore quattordici, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato per l'esecuzione dell'atto.

     Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire trenta.

     Il diritto di vacazione non si divide che per metà; trascorsa l'ora è dovuto per intero.

     Il diritto è ridotto alla metà per i verbali di protesto cambiario.

     Il processo verbale relativo agli atti per i quali spetta il diritto di vacazione, deve indicare anche l'ora di inizio e di chiusura.

 

          Art. 118.

     All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta un diritto pari, per importo, a quello di vacazione di cui al precedente art. 117, e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

 

          Art. 119. [34]

     Per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio spetta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta.

     Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita nella misura di lire 10 per ogni chilometro. L'indennità suddetta non può essere inferiore alle lire 60 e non è dovuta quando la notificazione è eseguita a mezzo del servizio postale o quando l'atto è compiuto nell'interno della stessa sede dell'ufficio.

     L'indennità di trasferta è elevata a lire 15 per ciascun chilometro successivo ai primi dieci.

     Nelle sedi in cui, a norma del precedente art. 87, è istituito l'ufficio unico delle notificazioni, delle esecuzioni e protesti cambiari, è detratto, per spese, il 10 per cento della suddetta indennità.

     All'ufficiale giudiziario che per ragioni di servizio si reca fuori del Comune sede dell'ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado 10°.

 

          Art. 120.

     Nel calcolo delle distanze si deve tener conto della più breve tra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo ove l'atto deve essere eseguito.

     Per determinare le singole distanze l'ufficiale giudiziario deve attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni dell'art. 25, prima parte, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e, qualora da tali stati le distanze, computabili ai fini dell'indennità di trasferta, non risultino in tutto o in parte deve comprovarle col certificato dell'autorità competente, a richiesta della parte.

     Dopo il primo chilometro ogni altro successivo si considera compiuto quando l'ufficiale giudiziario abbia percorso più di duecento metri.

 

          Art. 121.

     L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa persona, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, la quale è ripartita in misura eguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona ma per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario debba compiere tali atti in comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso comune, sia costretto a percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

     Nei casi in cui competano all'ufficiale giudiziario più indennità di trasferta per atti vari a cui egli nella stessa località proceda a richiesta o nell'interesse del pubblico ministero, o di qualsiasi Amministrazione dello Stato, o di parti ammesse al gratuito patrocinio, l'anticipazione da parte dell'erario è limitata alla sola trasferta di maggiore importo. Le altre anticipazioni sono prenotate a debito.

 

          Art. 122.

     Per tutti gli atti da effettuarsi nel giorno stesso della richiesta i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari sono aumentati della metà. Lo stesso aumento spetta quando la richiesta è fatta nelle ore pomeridiane del giorno antecedente alla esecuzione dell'atto.

     La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con la indicazione della data e, se occorre, anche dell'ora. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o separatamente in carta libera per gli atti che si eseguono per processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto.

     Se il richiedente non può o non sa scrivere, la richiesta di esecuzione di urgenza può essere fatta oralmente all'ufficiale giudiziario, il quale deve farla risultare dal contesto dell'atto indicando il motivo per cui non è stata scritta e firmata.

     Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 121 il diritto di urgenza è dovuto una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importi il maggior diritto o la maggiore indennità.

 

          Art. 123.

     Salvo quanto è disposto nell'art. 75 per gli ufficiali giudiziari in aspettativa, i proventi e le indennità ricuperati spettano all'ufficiale giudiziario, od a chi ne fa le veci, che presta effettivo servizio nell'ufficio al momento dell'invio, da parte del procuratore del registro, delle somme ricuperate.

     In mancanza di specificazione, l'ammontare delle somme ricuperate è attribuito per metà ai proventi e per metà alle indennità.

 

          Art. 124.

     La percentuale sui crediti ricuperati dall'erario sui campioni civili e penali, è liquidata, previa detrazione delle somme spettanti ai terzi, con le stesse norme stabilite nella legge 8 agosto 1895, n. 556, e successive modificazioni.

     Il procuratore del registro, alla fine di ogni bimestre, liquida l'ammontare della percentuale medesima e lo trasmette direttamente all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente.

 

          Art. 125.

     La percentuale sui crediti ricuperati sui campioni amministrativi è liquidata a favore dell'ufficiale giudiziario, per quanto riguarda i procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative, sui recuperi delle spese che sono prenotate a debito secondo le norme del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 640, e, per quanto riguarda i giudizi innanzi alla Corte dei conti, sui ricuperi delle spese da ripetersi ai sensi del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, e che risultino prenotate negli appositi campioni esistenti presso gli uffici del registro.

 

          Art. 126.

     Salvo quanto è disposto nell'art. 75 per gli ufficiali giudiziari in aspettativa, la percentuale sui crediti ricuperati spetta agli ufficiali giudiziari che, nell'ultimo giorno del mese che precede quello di ripartizione, si trovino in effettivo servizio presso l'ufficio a cura del quale il ricupero venne eseguito.

     L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'articolo 31, ha diritto, a titolo di percentuale sui crediti recuperati, soltanto alla somma di spettanza dell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio, e, nel caso che presti effettivo servizio contemporaneo in più uffici, ha diritto a cumulare le somme di spettanza dei medesimi.

 

Sezione II

CASSA UNICA E COMUNIONE

 

          Art. 127. [35]

     Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è obbligatoria la cassa unica. L'amministrazione della cassa spetta all'ufficiale giudiziario dirigente il quale ne è unico custode e responsabile. In mancanza o impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

     Qualora l'importo delle somme riscosse sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporne il deposito in conto corrente postale o bancario.

 

          Art. 128. [36]

     Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio devono ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, detratte le spese nella misura del 10 per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e le quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 156.

     L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo.

     Delle operazioni di ritardo è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.

     Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente primo comma e del quarto comma dell'art. 119, è amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi.

 

          Art. 129. [37]

     Nella sede di Roma gli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione e quelli addetti all'ufficio unico devono mettere in comunione e ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui all'articolo precedente, secondo le norme contenuto nello stesso articolo, in quanto applicabili.

     A tal fine, l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di cassazione, nei primi cinque giorni di ogni mese, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello lo stato dei proventi riscossi nel mese precedente, distinti per voce, detraendo le spese nella misura del dieci per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e tenendo conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 156. Comunica, inoltre, non appena gli sia pervenuto, l'importo della percentuale di cui al precedente art. 124; al netto del dieci per cento per spese e delle somme dovute agli aiutanti ufficiali giudiziari a norma del predetto art. 156, primo comma, n. 2.

     L'eventuale reclamo contro le operazioni di riparto è proposto al presidente della Corte di appello nei termini e con le modalità previsti dal terzo comma dell'art. 128.

 

Sezione III

INDENNITA' INTEGRATIVA

 

          Art. 130.

     Agli ufficiali giudiziari che, mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente art. 109, al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonché della tassa di cui al successivo art. 141, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso alla qualifica di vice segretario dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche [38].

     Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato [39].

     Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato della anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, per gli effetti della indennità integrativa, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Primo presidente della Corte di cassazione o del Presidente della Corte di appello, sentito il pubblico ministero [40].

 

          Art. 131.

     Per la liquidazione dell'indennità integrativa l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, il dirigente, nei primi sette giorni di ogni mese, presenta al capo dell'ufficio la richiesta dell'ammontare delle indennità integrative, corredata dello stato relativo ai proventi percepiti nel mese precedente, nel quale deve essere tenuto distinto l'ammontare dei diritti fissi per le notificazioni postali da quello degli altri proventi, e, se del caso, del verbale del riparto.

     Il capo dell'ufficio, controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri, ed accertatosi della regolare tenuta dei medesimi, appone su questi ultimi, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la propria firma munita dell'impronta del sigillo dell'ufficio, ed il proprio visto, per conformità sullo stato.

     I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere, trascritti in un "registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari" conforme al modulo prescritto dal Ministero di grazia e giustizia, e quindi i presidenti di collegi ed i pretori in base alle risultanze del registro e dello stato dei proventi, nonché dello stato prescritto dall'art. 134, e avuto riguardo all'anzianità di servizio degli aventi diritto, procedono alla liquidazione delle indennità integrative eventualmente dovute a ciascuno, tenendo conto anche delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti. Ne rilasciano quindi mandato di pagamento entro cinque giorni dalla presentazione dello stato di cui al primo comma.

     In caso di trasferimento o di applicazione, l'indennità viene liquidata per l'intero mese dal presidente o dal pretore dell'ufficio ove l'ufficiale giudiziario è stato trasferito o applicato, previa richiesta, all'ufficio dal quale l'ufficiale giudiziario proviene, degli occorrenti dati calcolabili ai fini della liquidazione.

     Quando la indennità sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei proventi dei mesi successivi, in guisa che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto il minimo dei proventi garantito, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso di eccedenza del pagamento della indennità, può ritenersi la somma, data in eccedenza, anche nel successivo anno solare.

 

          Art. 132.

     Qualora l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, in ciascuno di essi viene compilato lo stato dei proventi riscossi, in conformità del precedente art. 131, e viene presentato al rispettivo capo dell'ufficio, ma, ai fini della indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato dal quale risulti maggiore la cifra dei proventi riscossi.

     Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione della indennità e la emissione del mandato di pagamento, previa richiesta degli occorrenti dati agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è assegnato in pianta, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato destinato in applicazione.

 

          Art. 133.

     Entro il mese di gennaio di ogni anno, i pretori trasmettono al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari ai quali nell'anno precedente siano state concesse indennità integrative, segnando per ciascuno, la somma complessivamente liquidata nell'anno. In base a tali elenchi, i presidenti dei tribunali fanno compilare uno stato nominativo riassuntivo per gli ufficiali giudiziari del proprio circondario, compresi quelli addetti al tribunale, e lo trasmettono al primo presidente della Corte di appello, il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero non oltre il 28 febbraio.

     Nello stesso termine il primo presidente della Corte di cassazione, trasmette al Ministero l'elenco degli ufficiali giudiziari dipendenti ai quali siano state concesse indennità integrative nell'anno precedente.

 

          Art. 134.

     Presso ogni cancelleria deve essere conservato uno stato della carriera di ciascun ufficiale giudiziario addetto all'ufficio.

     Non appena si verifichino variazioni di carriera, il Ministero di grazia e giustizia ed i primi presidenti delle Corti di appello ne danno di volta in volta notizia agli uffici interessati. Le variazioni devono essere annotate nello stato a cura del cancelliere capo.

     In caso di trasferimento o di applicazione ad altro ufficio, lo stato di carriera dell'ufficiale giudiziario trasferito o applicato è immediatamente trasmesso alla cancelleria dell'ufficio al quale questi sia stato destinato.

 

          Art. 135.

     Ai mandati per il pagamento delle indennità integrative è applicabile la prescrizione biennale stabilita dall'art. 380 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

Sezione IV

RICHIESTA DELLE PARTI - DEPOSITI

 

          Art. 136. [41]

     Le parti debbono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta.

     Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti debbono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 6 dell'art. 101 e rilasciare ricevuta alla parte.

     Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti debbono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile.

 

          Art. 137.

     Per gli atti in materia civile ed amministrativa a richiesta del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario soltanto la indennità di trasferta o le spese postali, se la notificazione avviene col mezzo della posta. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati a debito.

     I diritti e le indennità di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili a carico dei privati che siano condannati alle spese del giudizio.

     La disposizione di cui al primo comma vale anche per la notificazione di atti su richiesta delle autorità estere.

 

          Art. 138.

     I diritti e le indennità di trasferta spettanti in materia penale all'ufficiale giudiziario sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'art. 419 del Codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento.

     Nessuna anticipazione è dovuta dallo Stato, tranne nel caso previsto dal precedente art. 137.

 

          Art. 139.

     I diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali debbono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai comuni e dalle province nel cui interesse gli atti si compiono.

     Le parti private devono effettuare in cancelleria congruo deposito per l'anticipo delle spese previste dall'art. 419 del Codice di procedura penale.

 

          Art. 140. [42]

     L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennità a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'art. 141, nonché delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve, nei primi cinque giorni di ogni mese, depositare, in conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto.

     Entro sei mesi dalla data del deposito di cui all'art. 136, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, può ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale.

     Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario oltre il 10 luglio e il 10 gennaio di ciascun anno.

     Gli interessi maturati sui depositi sono sempre devoluti allo Stato.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

 

          Art. 141.

     Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per commissioni da loro compiuti.

     Eguale tassa è dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennità, in aggiunta alla tassa di quietanza.

     La tassa del dieci per cento di cui ai precedenti commi è corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente, da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull'originale degli atti notificati od eseguiti.

     Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale e per le chiamate di causa l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario [43].

     Le frazioni di lira, agli effetti della tassa, sono calcolate per unità.

     In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che, per determinate sedi, il pagamento della tassa del dieci per cento sia effettuato in modo virtuale [44].

     L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è soggetto, salva l'azione penale, alla ammenda disciplinare.

     Sulla percentuale spettante agli ufficiali giudiziari a norma del precedente art. 108, n. 2, al netto del terzo spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari, è dovuta una tassa del dieci per cento a favore dello Stato, che viene trattenuta dal procuratore del registro all'atto del pagamento della percentuale medesima.

 

          Art. 142.

     Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi e della tassa di cui al precedente art. 141, superi l'importo mensile dello stipendio al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo [45].

     Ai fini del versamento delle sopratasse di cui al precedente comma, l'ufficiale giudiziario o il funzionario ripartitore trasmette all'ufficio del registro, nei primi sette giorni di ogni mese, un prospetto riassuntivo dei totali, distinti per voci, dei proventi segnati nel mese precedente nei registri, corredate, se del caso, del verbale di riparto. Il prospetto è vistato dal capo dell'ufficio al quale sono addetti i singoli ufficiali giudiziari e contiene l'indicazione della rata che ciascun funzionario deve eventualmente versare all'ufficio del registro.

     Il versamento della rata deve essere eseguito nei primi dieci giorni di ogni mese.

 

          Art. 143.

     Entro il 15 febbraio di ciascun anno il cancelliere indicato nell'art. 106 trasmette al procuratore del registro i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa dell'anno precedente [46].

     Il procuratore del registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei prescritti versamenti mensili, liquida sugli emolumenti riscossi durante l'anno le somme spettanti all'Erario in base agli articoli precedenti.

     Qualora il procuratore del registro nel procedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme minori di quelle dovute, lo invita a versare la differenza in un termine non minore di giorni dieci dalla comunicazione dell'avviso, che deve essere trasmesso per il tramite del capo dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Nello stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella cancelleria, può fare opposizione, la quale sospende ogni ulteriore procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione. Trascorso il detto termine, il procuratore del registro procede alla riscossione delle somme per cui non vi sia stata opposizione, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 146.

     Qualora invece risulti che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme maggiori di quelle dovute, il procuratore del registro liquida la differenza che deve essere rimborsata e, non oltre il mese di febbraio, promuove da parte del capo dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario è addetto, il relativo ordine di pagamento, salva allo stesso ufficiale giudiziario la facoltà di ricorrere, non oltre il mese di marzo e con le stesse forme innanzi indicate, nel caso che il pagamento non sia disposto ovvero sia disposto in misura inferiore a quella da lui pretesa [47].

     Le contestazioni che possono sorgere fra il procuratore del registro e l'ufficiale giudiziario, sono decise con decreto, senza formalità di procedura, e sentito il pubblico ministero, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto alla pretura o all'ufficio unico costituito presso il tribunale, da un magistrato delegato dal Primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto rispettivamente alla Corte di cassazione o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello. Possono essere sentite anche le parti interessate [48].

     A cura del cancelliere un esemplare del ricorso come sopra depositato è trasmesso al procuratore del registro, e l'altro al magistrato competente a decidere sulla contestazione.

     La decisione è comunicata all'ufficiale giudiziario per il tramite del capo dell'ufficio al quale lo stesso è addetto, nonché al procuratore del registro e, nel caso di rigetto dell'opposizione di cui al secondo capoverso, deve contenere l'assegnazione di un nuovo termine per il pagamento. Nel caso di accoglimento del ricorso preveduto dal terzo capoverso, nella relativa decisione è contenuto l'ordine di pagamento di quanto spetta all'ufficiale giudiziario.

     Eseguiti gli atti di sua competenza, il procuratore del registro appone sui registri il suo visto, con le eventuali osservazioni, e provvede alla restituzione dei registri stessi alla cancelleria, dove rimangono depositati.

 

          Art. 144.

     Agli effetti delle disposizioni dell'art. 143, in caso di tramutamento, l'ufficiale giudiziario prima di lasciare l'ufficio deve depositare nella cancelleria i registri ed il relativo prospetto riassuntivo delle iscrizioni fino a quel momento eseguite.

     Il prospetto riassuntivo è trasmesso a cura del cancelliere, alla fine del mese in corso, alla cancelleria della nuova sede insieme con lo stato di riparto.

     Ogni ulteriore attribuzione sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta ai competenti funzionari della nuova sede.

     In caso di cessazione dalla carica per morte, dispensa dal servizio, collocamento a riposo o destituzione, la liquidazione definitiva è effettuata nel mese successivo a quello della cessazione.

 

          Art. 145.

     Ai fini del versamento di cui all'art. 142, sono calcolati cumulativamente tutti i proventi riscossi dall'ufficiale giudiziario che sia chiamato a prestare contemporaneamente servizio in due o più uffici.

     Nel caso innanzi preveduto si ha riguardo, per la competenza in ordine alla determinazione mensile del versamento ed alla liquidazione annuale, all'ufficio dove l'ufficiale giudiziario è addetto in pianta.

     In ogni altro caso di contemporanea prestazione di servizio la competenza è determinata dal primo ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è stato applicato.

 

          Art. 146.

     Se l'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti dall'art. 142 non esegue all'ufficio del registro il versamento delle somme dovute, il procuratore del registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle tasse di registro. Il termine indicato nell'ingiunzione per il pagamento è ridotto a dieci giorni, e contro la ingiunzione medesima non è ammessa opposizione.

     Trascorso il termine di dieci giorni stabilito nella ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, il procuratore del registro ne dà comunicazione al presidente del tribunale, se si tratta di ufficiale giudiziario addetto alla pretura o all'ufficio unico costituito presso il tribunale, ed al Primo presidente della Corte di cassazione o al presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto rispettivamente alla Corte di cassazione o all'ufficio unico costituito presso la Corte di appello; e l'ufficiale giudiziario è sospeso dall'ufficio fino a quando il pagamento non abbia luogo [49].

     La sospensione è rispettivamente dichiarata, e ove del caso revocata, sentito il pubblico ministero, con decreto dei magistrati predetti, non soggetto ad impugnazione, salva peraltro l'azione disciplinare.

     Tale sospensione produce gli effetti indicati nella prima parte dell'articolo 54, non dà diritto al trattamento economico di cui all'art. 56, e non esclude la esecuzione di qualsiasi altro provvedimento di sospensione disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario; ma tale esecuzione, se non ancora si trova iniziata, è rimandata, e, se già iniziata, è sospesa fino a che non sia stata revocata la sospensione per mancato pagamento.

     Decorsi tre mesi dalla dichiarazione della sospensione senza che questa sia stata revocata, l'ufficiale giudiziario, su proposta del primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello o del procuratore generale presso le stesse Corti, può essere dispensato dal servizio con decreto ministeriale, esclusa qualsiasi formalità di procedura [50].

     La dispensa non può pronunciarsi qualora sia in corso un procedimento disciplinare, finché questo non sia esaurito.

     L'ufficiale giudiziario dispensato per il solo fatto del mancato pagamento deve essere riammesso in servizio qualora abbia effettuato il pagamento la cui mancanza dette luogo alla sospensione, e ciò senza pregiudizio dell'azione disciplinare.

 

Parte terza

ORDINAMENTO DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI

 

          Art. 147.

     Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e 4, nonché dal 6 al 19, sostituito al requisito indicato alla lettera g) dell'art. 4 il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

     L'esame di concorso consta di una prova scritta che consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con la quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di calligrafia, e di una prova orale sulle norme di procedura che riguardano la notificazione degli atti, nonché su nozioni dell'ordinamento giuridico.

     Gli aspiranti debbono altresì sottoporsi ad un saggio di dattilografia.

 

          Art. 148.

     Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di 1050 e la loro ripartizione fra gli uffici è stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 149.

     Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 2 riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle di cui all'art. 85 riguardanti la riduzione dei posti, quelle di cui agli articoli da 20 a 24 riguardanti la cauzione, che viene ridotta a lire 15.000 (quindicimila), e l'assunzione in servizio, e quelle contenute negli articoli 25, 26 e 27 riguardanti le esenzioni e le incompatibilità [51].

     Gli aiutanti ufficiali giudiziari devono iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla Direzione generale di previdenza, secondo le norme e per gli effetti previsti per la stessa Cassa dal regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni.

 

          Art. 150.

     Le autorità indicate nell'art. 48, secondo la rispettiva competenza, e l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esercitano la sorveglianza sugli aiutanti ufficiali giudiziari.

     Agli aiutanti ufficiali giudiziari sono estese, in quanto applicabili, le altre norme contenute nel capo IX della parte I, sulla disciplina e il procedimento disciplinare.

 

          Art. 151.

     Il Ministro per la grazia e giustizia può disporre, con proprio decreto, il trasferimento degli aiutanti ufficiali giudiziari in altri uffici, anche di sede diversa da quella dove prestano servizio.

     Agli aiutanti ufficiali giudiziari trasferiti in comune diverso da quello in cui prestano servizio competono - tranne che il trasferimento abbia luogo per motivi disciplinari o per incompatibilità morale - le indennità stabilite allo stesso titolo per gli impiegati civili dello Stato di grado XIII.

 

          Art. 152.

     Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le norme contenute nei capi 10° e 11° della parte I relative ai congedi ed alle aspettative, alle dimissioni e alla dispensa dal servizio.

     Per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato di gruppo C.

 

          Art. 153.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, gli aiutanti ufficiali giudiziari, nei confronti dei quali sono estese le norme in vigore riguardanti la predetta Cassa di previdenza.

     Con l'iscrizione alla Cassa di previdenza, cessa, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione degli aiutanti ufficiali giudiziari all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, a partire dalla predetta data di iscrizione alla Cassa di previdenza in poi, cessano dal servizio per limiti di età, senza aver conseguito il diritto a pensione, compete, salvo la facoltà di riscatto, l'indennità una volta tanto anche quando il periodo di iscrizione risulti inferiore ai dieci anni previsti dall'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

     L'indennità di cui al comma precedente si determina, secondo le norme in vigore della predetta Cassa di previdenza, in base all'età, alla data di cessazione dal Servizio ed agli anni di effettiva iscrizione alla Cassa stessa.

 

          Art. 154.

     Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano l'ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e all'assistenza alle udienze. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.

     Il personale femminile degli aiutanti ufficiali giudiziari è adibito esclusivamente a lavori interni di ufficio e può a domanda, essere addetto agli uffici di cancelleria ed al Ministero di grazia e giustizia per i lavori inerenti ai servizi degli ufficiali giudiziari.

     Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I della parte II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, escluse quelle dell'art. 93.

 

          Art. 155.

     L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve indicare a margine il numero corrispondente del registro cronologico, nonché la specifica dei diritti, delle indennità e dell'eventuale deposito di cui al primo comma dell'art. 103, col totale in cifre, apponendovi la data e la firma.

     Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, le annotazioni vengono effettuate a cura dell'aiutante ufficiale giudiziario. In tal caso si applicano a quest'ultimo le disposizioni contenute negli articoli 103 e 104.

 

          Art. 156.

     Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:

     1) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti o commissioni inerenti al loro ufficio e dai diritti di chiamata di causa, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario [52];

     2) con la terza parte della percentuale sui crediti ricuperati dall'erario, al netto della tassa di cui all'art. 141, sui campioni civili, penali ed amministrativi, spettante agli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio ove gli aiutanti prestano servizio; detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari.

     E' dovuta agli aiutanti che prestano effettivo servizio nell'ufficio al momento dell'invio, da parte del procuratore del registro, delle somme ricuperate spettanti agli ufficiali giudiziari, la terza parte delle somme medesime.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 112, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 123 e degli articoli da 136 a 140.

     Agli aiutanti ufficiali giudiziari che per ragioni di servizio si recano fuori del comune sede dell'ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado 13°.

 

          Art. 157. [53]

     Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio devono ripartire tra loro in quote uguali i proventi e la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettanti.

     L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo.

     Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.

 

          Art. 158. [54]

     Nella sede di Roma gli aiutanti ufficiali giudiziari della Corte di cassazione e quelli addetti all'ufficio unico devono mettere in comunione e ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui all'articolo precedente, secondo le norme contenute nello stesso articolo, in quanto applicabili.

     A tal fine, l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di cassazione, nei primi cinque giorni di ogni mese, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello lo stato dei proventi riscossi nel mese precedente, distinti per voce. Comunica, inoltre, non appena gli sia pervenuto, l'importo della parte di percentuale di cui al precedente art. 156.

     L'eventuale reclamo contro le operazioni di riparto è proposto al presidente della Corte di appello nei termini e con le modalità previsti dal terzo comma dell'art. 157.

 

          Art. 159.

     Agli aiutanti ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi da essi riscossi, escluso il diritto fisso postale, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del 10 per cento, di cui al successivo articolo, in relazione all'articolo 141, un importo pari allo stipendio iniziale annesso alla qualifica di applicato aggiunto dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di applicato e archivista previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche [55].

     Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato [56].

     Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 130.

     Per la liquidazione della indennità integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, esegue le prescrizioni di cui al primo comma del precedente art. 131 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 131 e negli articoli 132, 133 e 135.

 

          Art. 160.

     Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni tributarie di cui al capo IV della parte II.

     Ai fini del versamento allo Stato della soprattassa del 50 per cento di cui al precedente art. 142, i relativi importi sono commisurati allo stipendio mensile al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di archivista capo[57].

     Negli uffici nei quali prestano servizio aiutanti ufficiali giudiziari, il dieci per cento delle spese che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a detrarre ai fini indicati negli articoli 128, 129 e 142 è calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, compresi quelli di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari, e sull'importo totale delle percentuali, compresa la quota devoluta agli aiutanti medesimi [58].

 

Parte quarta

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 161.

     I commessi autorizzati, che trovansi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono confermati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del primo presidente della Corte di cassazione o della Corte di appello competente, ed assumono, previo giuramento a norma del precedente art. 24, la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario.

     Dalla suddetta data di pubblicazione essi vengono iscritti alla Cassa di previdenza, di cui all'art. 149, comma secondo, e cessa l'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché ogni rapporto di impiego privato fra i medesimi e gli ufficiali giudiziari da cui dipendono, i quali sono tenuti a liquidare le indennità loro spettanti in base allo stipendio mensile di lire 850 (ottocentocinquanta). Ai commessi autorizzati, che cessano dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, spetta altresì una volta tanto e a carico dell'Erario, una indennità pari a tante mensilità del compenso stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, e successive modificazioni, per quanti sono gli anni di servizio nei quali hanno goduto di detto compenso.

     Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, a partire dalla stessa data di iscrizione alla Cassa di previdenza in poi, cessano dal servizio senza avere conseguito il diritto a pensione, compete, salvo la facoltà di riscatto, l'indennità una volta tanto, anche quando il periodo di iscrizione risulti inferiore ai dieci anni previsti dall'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

     L'indennità di cui al comma precedente si determina secondo le norme in vigore per la predetta Cassa di previdenza, in base all'età, alla data di cessazione dal servizio ed agli anni di effettiva iscrizione alla Cassa stessa.

 

          Art. 162.

     Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono corrisposte, a carico dello Stato, nei limiti e con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, la indennità di carovita e le relative quote complementari.

     Nei casi previsti dai precedenti articoli 130 e 159, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi degli articoli suddetti [59].

     Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, è corrisposta la differenza allo stesso titolo [60].

     Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c ), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 [61].

 

          Art. 163.

     Nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, gli ufficiali giudiziari e i commessi autorizzati che siano confermati con la qualifica di aiutanti ufficiali giudiziari devono integrare e prestare la cauzione nella misura e con le modalità rispettivamente stabilite negli articoli 20, 21 e 149, primo comma.

 

          Art. 164.

     Gli ufficiali giudiziari che sono stati nominati negli uffici giudiziari delle ex Colonie italiane a seguito di concorso ai sensi degli articoli 90 dell'ordinamento giudiziario della Libia, approvato con regio decreto 27 giugno 1935, n. 2167, e 47 e seguenti delle relative norme di esecuzione, approvate con regio decreto 27 giugno 1935, n. 2168, ed art. 72 dell'ordinamento giudiziario dell'Eritrea, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1649, andranno a far parte del ruolo degli ufficiali giudiziari della Repubblica Italiana in soprannumero, salvo riassorbimento nei primi posti che si renderanno vacanti.

 

          Art. 165.

     Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari compete, in applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, e della legge 11 aprile 1950, n. 130, un aumento rispettivamente del 20 e del 10 per cento sui diritti, le indennità ed ogni altro emolumento ad essi corrisposto.

     Sono considerate come non percette le somme corrisposte agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari in eccedenza alle aliquote percentuali indicate nel comma precedente.

 

          Art. 166.

     Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto compatibile con le funzioni di questo ultimo.

 

          Art. 167.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nella parte prima del testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, nonché quelle contenute nella legge 22 dicembre 1932, n. 1675, nel regio decreto 8 giugno 1933, n. 621, nel regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, e nella legge 3 giugno 1949, n. 331.

     E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o non compatibile con la presente legge.

 

          Art. 168.

     Gli ufficiali giudiziari che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano diventati impiegati civili dello Stato possono riscattare ai fini del trattamento di quiescenza gli anni di servizio prestati con le precedenti funzioni.

 

          Art. 169.

     Alle spese inerenti alla attuazione della presente legge si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei diritti disposto con la legge medesima.

 

          Art. 170.

     Il presente ordinamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[8] Comma soppresso dall'art. 10 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[12] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[13] Alinea così modificato dall'art. 9 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[17] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[18] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[22] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 3 maggio 1956, n. 391.

[23] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 3 maggio 1956, n. 391.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[26] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[27] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[28] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 24 dicembre 1959, n. 1187.

[29] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 24 dicembre 1959, n. 1187.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[31] Numero così modificato dall'art. 7 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[36] Articolo modificato dalla L. 19 dicembre 1956, n. 1442 e così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[38] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1958, n. 162.

[39] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1958, n. 162.

[40] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[43] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[44] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[45] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1958, n. 162.

[46] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[47] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[48] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[49] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[50] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[51] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[52] Numero così sostituito dall'art. 7 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.

[53] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[54] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[55] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1958, n. 162.

[56] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1958, n. 162.

[57] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1958, n. 162.

[58] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 gennaio 1958, n. 341.

[59] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1958, n. 162.

[60] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1958, n. 162.

[61] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 19 dicembre 1956, n. 1442.