§ 51.3.a - Legge 3 giugno 1949, n. 331.
Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:03/06/1949
Numero:331


Sommario
Art. 1.      I commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, all'assistenza alle udienze civili e penali e ai lavori [...]
Art. 2.      I commessi addetti alla Corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente
Art. 3.      Gli aspiranti alla nomina a commesso devono essere di incensurata condotta; aver conseguito il diploma di licenza da scuole medie inferiori o alcuno dei corrispondenti [...]
Art. 4.      Salvo il disposto dell'art. 90 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, negli uffici presso i quali presta servizio un solo ufficiale giudiziario, qualora questi per [...]
Art. 5.      Il commesso che sostituisce l'ufficiale giudiziario mancante ne assume tutti gli obblighi e percepisce per la durata della sostituzione i proventi e la percentuale sui [...]
Art. 6.      Salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, il rimborso di cui all'art. 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, spetta [...]
Art. 7.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge
Art. 8.      Ai commessi autorizzati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il disposto dell'art. 3 relativamente ai requisiti del titolo di [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 51.3.a - Legge 3 giugno 1949, n. 331.

Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.

(G.U. 30 giugno 1949, n. 147).

 

 

     Art. 1.

     I commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, all'assistenza alle udienze civili e penali e ai lavori interni di ufficio inerenti al servizio delle esecuzioni e delle notificazioni, su richiesta dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.

     Ad essi spetta l'indennità di trasferta o di accesso in tutte le notificazioni eseguite a spese di parte.

     E' di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari ogni atto che implica la redazione di processo verbale, compreso il protesto cambiario.

     I commessi sono tenuti ad esercitare le funzioni secondo l'ordine di servizio stabilito dal capo dell'ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente.

     E' incompatibile con le funzioni di commesso qualsiasi occupazione od attività che il capo dell'ufficio non ritenga conciliabile con la osservanza dei doveri di ufficio o con il decoro delle funzioni o che non creda di consentire per ragioni di opportunità.

 

          Art. 2.

     I commessi addetti alla Corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente.

     I primi presidenti delle Corti di appello esercitano la sorveglianza su tutti i commessi del distretto.

     I presidenti dei tribunali hanno la sorveglianza su tutti i commessi del circondario ed i pretori su quelli addetti all'ufficio.

     I commessi, oltre alla sorveglianza delle autorità indicate nei commi precedenti, sono sottoposti anche a quella dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente dal quale rispettivamente dipendono.

 

          Art. 3.

     Gli aspiranti alla nomina a commesso devono essere di incensurata condotta; aver conseguito il diploma di licenza da scuole medie inferiori o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola di secondo grado, non essere minori degli anni ventuno, nè avere superato il quarantesimo anno di età e possedere la idoneità fisica necessaria per l'esercizio delle funzioni.

 

          Art. 4.

     Salvo il disposto dell'art. 90 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, negli uffici presso i quali presta servizio un solo ufficiale giudiziario, qualora questi per qualsiasi motivo manchi, ne esercita le funzioni il commesso addetto all'ufficio o, nel caso che i commessi siano due o più, quello designato dal capo dell'ufficio.

     Il primo presidente della Corte di appello può applicare, a preferenza delle persone indicate nell'art. 92 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, presso qualsiasi ufficio del distretto per esercitarvi le funzioni dell'ufficiale giudiziario mancante, un commesso che ne faccia istanza. La durata della applicazione non può essere inferiore a due mesi e di essa deve essere data notizia al Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 5.

     Il commesso che sostituisce l'ufficiale giudiziario mancante ne assume tutti gli obblighi e percepisce per la durata della sostituzione i proventi e la percentuale sui crediti recuperati dallo Stato sui campioni civili, penali ed amministrativi che spetterebbero all'ufficiale giudiziario. Non spetta al commesso l'indennità supplementare, nè la somma di cui all'art. 6 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 380.

 

          Art. 6.

     Salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, il rimborso di cui all'art. 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, spetta anche ai commessi autorizzati, ed è proporzionalmente a carico del bilancio dello Stato e degli ufficiali giudiziari, in relazione alle competenze su ciascuno gravanti.

 

          Art. 7.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge.

 

          Art. 8.

     Ai commessi autorizzati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il disposto dell'art. 3 relativamente ai requisiti del titolo di studio e del limite di età.

     Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono essere nominati commessi su parere favorevole dell'autorità giudiziaria presso la quale prestano servizio. Ad essi si applica la disposizione del comma precedente.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.