§ 71.3.26 - D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 380 .
Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:05/05/1947
Numero:380


Sommario
Art. 1.      Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, il primo presidente della Corte di appello o il presidente della Sezione distaccata di Corte d'appello nomina un ufficiale [...]
Art. 2.      La retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1948, n. 176, è aumentata del 70%.
Art. 3.      Le somme indicate nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176, ai fini del versamento all'Erario del 50% e del 70% dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari [...]
Art. 4.      Il diritto di accesso istituito con l'art. 1 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934, numero 900, è dovuto agli ufficiali giudiziari anche per gli [...]
Art. 5.      Con effetto dal 16 dicembre 1946 agli ufficiali giudiziari è concessa a titolo di gratificazione, una tredicesima indennità mensile di carovita, escluse le quote complementari, da [...]
Art. 6.      A decorrere dal 1° gennaio 1947 gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario con le modalità stabilite per la [...]
Art. 7.      All'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176, è sostituito il seguente:
Art. 8.      Agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi è esteso il disposto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, relativo alla soppressione delle [...]
Art. 9.      Il decreto presidenziale di revoca del commesso deve essere approvato dal Ministero di grazia e giustizia. Il commesso dalla data del decreto presidenziale è sospeso dalle funzioni e dagli [...]
Art. 10.      Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8 del presente decreto, hanno effetto dal 1° settembre 1946.


§ 71.3.26 - D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 380 [1].

Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

(G.U. 30 maggio 1947, n. 122).

 

     Art. 1.

     Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, il primo presidente della Corte di appello o il presidente della Sezione distaccata di Corte d'appello nomina un ufficiale giudiziario dirigente tenendo conto della idoneità alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e dell'anzianità.

     L'ufficiale giudiziario dirigente presiede alla Direzione dei servizi e alla disciplina sugli ufficiali giudiziari e sui commessi e ne risponde al capo dell'ufficio al quale è addetto, e decide sulla istituzione della cassa unica e provvede a quant'altro occorre per il regolare funzionamento dei servizi.

     All'ufficiale giudiziario dirigente spetta una quota dei proventi e delle percentuali pari a quella degli altri ufficiali giudiziari dello stesso ufficio.

 

          Art. 2.

     La retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1948, n. 176, è aumentata del 70%.

 

          Art. 3.

     Le somme indicate nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176, ai fini del versamento all'Erario del 50% e del 70% dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari sono aumentate del 70%.

 

          Art. 4.

     Il diritto di accesso istituito con l'art. 1 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934, numero 900, è dovuto agli ufficiali giudiziari anche per gli atti di protesto cambiario e per quelli in materia penale, nella misura stabilita per gli atti in materia civile.

     L'aumento dei diritti di cui all'art. 288 della tariffa civile si applica anche alla indennità di trasferta ed al diritto di accesso.

 

          Art. 5.

     Con effetto dal 16 dicembre 1946 agli ufficiali giudiziari è concessa a titolo di gratificazione, una tredicesima indennità mensile di carovita, escluse le quote complementari, da corrispondersi, con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari, alla data del 16 dicembre di ogni anno.

     Alla stessa data e con la medesima decorrenza, gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, a titolo di gratificazione e salvo rimborso da parte dell'Erario con le modalità di cui al comma precedente, una tredicesima mensilità della indennità di carovita di cui i commessi fruiscono ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176.

     Si applicano, in quanto compatibili con le precedenti disposizioni, le norme di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

 

          Art. 6.

     A decorrere dal 1° gennaio 1947 gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari, la somma di L. 6000 lorde mensili, in aggiunta alle retribuzioni a loro carico.

 

          Art. 7.

     All'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176, è sostituito il seguente:

     "Tutti i diritti, compresi quelli di accesso e le indennità di trasferta, stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari in materia civile e penale secondo le norme in vigore al 30 settembre 1945, sono aumentati del 60%.

     Per gli atti a pagamento in materia civile e penale i richiedenti, in aggiunta ai diritti ed alle indennità che sono tenuti ad anticipare, debbono corrispondere la somma fissa di L. 20 per ogni originale. Detta somma, da devolversi a favore dell'Erario sarà corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull'originale degli atti".

 

          Art. 8.

     Agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi è esteso il disposto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, relativo alla soppressione delle aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488.

 

          Art. 9.

     Il decreto presidenziale di revoca del commesso deve essere approvato dal Ministero di grazia e giustizia. Il commesso dalla data del decreto presidenziale è sospeso dalle funzioni e dagli assegni.

     Il numero complessivo dei commessi per tutti gli uffici giudiziari non può essere superiore a millecinquanta.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8 del presente decreto, hanno effetto dal 1° settembre 1946.


[1] Ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.