§ 71.3.17 - D.Lgs.Lgt. 29 marzo 1946, n. 176.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:29/03/1946
Numero:176


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, al netto delle indennità di trasferta, [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Quando l'ammontare dei proventi, al netto delle indennità, dei diritti, delle spese e della tassa di cui all'art. 1, superi la somma di L. 60.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo [...]
Art. 4.      Sono concesse agli ufficiali giudiziari l'indennità mensile di carovita e le relative quote complementari secondo le disposizioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto legislativo [...]
Art. 5.      Gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti l'attuale retribuzione mensile a loro carico, e, salvo rimborso da parte dell'Erario, la sola indennità [...]
Art. 6.      Il pagamento della indennità di carovita e delle relative quote complementari di cui agli articoli 4 e 5, primo comma, del presente decreto, è effettuato con mandato rilasciato dal capo [...]
Art. 7.      Fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, la nomina di nuovi commessi, anche se in sostituzione di commessi revocati, dimessisi o deceduti, non [...]
Art. 8.      Le disposizioni relative all'indennità di carovita e alle quote complementari di cui agli articoli 4 e 5, primo comma, del presente decreto, hanno effetto dal 1° ottobre 1945.


§ 71.3.17 - D.Lgs.Lgt. 29 marzo 1946, n. 176. [1]

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati.

(G.U. 22 aprile 1946, n. 94).

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, al netto delle indennità di trasferta, dei diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, dei diritti di accesso, delle spese per i commessi in misura non superiore a L. 850 mensili per ciascun commesso, della tassa erariale del 10 per cento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e del 15 per cento per le rimanenti spese, non vengono a conseguire annualmente, quelli delle preture e di tribunali L. 28.522 e quelli delle corti d'appello e della Cassazione L. 29.512, è dovuta una indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari è aumentata, per quelli addetti alle preture e ai tribunali a L. 29.512 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 31.294 dopo il secondo, a L. 33.274 dopo il terzo, a L. 35.056 dopo il quarto e a L. 36.640 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle corti a L. 31.294 dopo il primo quadriennio, a L. 33.274 dopo il secondo, a L. 35.056 dopo il terzo, a L. 36.640 dopo il quarto e a L. 38.818 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298.

 

          Art. 2. [2]

     Tutti i diritti, compresi quelli di accesso e le indennità di trasferta, stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari in materia civile e penale secondo le norme in vigore al 30 settembre 1945, sono aumentati del 60%.

     Per gli atti a pagamento in materia civile e penale i richiedenti, in aggiunta ai diritti ed alle indennità che sono tenuti ad anticipare, debbono corrispondere la somma fissa di L. 20 per ogni originale. Detta somma, da devolversi a favore dell'Erario sarà corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull'originale degli atti.

 

          Art. 3.

     Quando l'ammontare dei proventi, al netto delle indennità, dei diritti, delle spese e della tassa di cui all'art. 1, superi la somma di L. 60.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma ma che non superi le L. 90.000 ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 90.000.

     Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari, sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente, devono versare all'Ufficio del registro il 50 per cento delle somme che eccedono le L. 5000 ma che non superino le L. 7500 ed il 70 per cento delle somme che eccedono le L. 7500.

     Ai fini dei versamenti di cui sopra, le somme previste dal 1° comma del presente articolo sono elevate, per gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di cassazione, rispettivamente a L. 72.000 ed a L. 108.000, e le somme previste dal secondo comma, rispettivamente a L. 6000 ed a L. 9000.

     Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e nel Regio decreto 8 giugno 1933, n. 621, e successive modificazioni, in quanto compatibili col presente decreto.

 

          Art. 4.

     Sono concesse agli ufficiali giudiziari l'indennità mensile di carovita e le relative quote complementari secondo le disposizioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

     L'assegno temporaneo di guerra di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, è soppresso.

 

          Art. 5.

     Gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti l'attuale retribuzione mensile a loro carico, e, salvo rimborso da parte dell'Erario, la sola indennità mensile di carovita secondo le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ridotta del 10 per cento.

     In nessun caso la retribuzione di cui alla prima parte del comma precedente può essere inferiore alle L. 850 mensili.

 

          Art. 6.

     Il pagamento della indennità di carovita e delle relative quote complementari di cui agli articoli 4 e 5, primo comma, del presente decreto, è effettuato con mandato rilasciato dal capo dell'ufficio agli ufficiali giudiziari con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari.

 

          Art. 7.

     Fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, la nomina di nuovi commessi, anche se in sostituzione di commessi revocati, dimessisi o deceduti, non ha effetto sino a quando non sia approvata dal Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni relative all'indennità di carovita e alle quote complementari di cui agli articoli 4 e 5, primo comma, del presente decreto, hanno effetto dal 1° ottobre 1945.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno che sarà stabilito con disposizioni del Governo Militare Alleato. In mancanza di tali disposizioni esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'Amministrazione italiana.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con quelle contenute nel presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 7 della D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 380.