§ 71.3.6g - Legge 3 maggio 1956, n. 391.
Modificazione dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:03/05/1956
Numero:391


Sommario
Art. 1.      Dopo il primo comma dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      L'ultimo comma dello stesso art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è così modificato


§ 71.3.6g - Legge 3 maggio 1956, n. 391.

Modificazione dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

(G.U. 16 maggio 1956, n. 119).

 

 

     Art. 1.

     Dopo il primo comma dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è aggiunto il seguente comma:

     "L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorità giudiziaria competente per il procedimento, è autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorità stessa quando la parte ne faccia richiesta".

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dello stesso art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è così modificato:

     "La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1920, n. 689".