§ 71.2.188 - D.M. 30 luglio 2009, n. 127.
Regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:30/07/2009
Numero:127


Sommario
Art. 1.  Definizioni ed oggetto
Art. 2.  Restituzione delle risorse
Art. 3.  Devoluzione allo Stato
Art. 4.  Intestazioni conseguenti a provvedimenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143
Art. 5.  Spese di conservazione o amministrazione di somme e beni oggetto di sequestro o confisca
Art. 6.  Gestione, versamenti allo Stato, investimenti e rendicontazione
Art. 7.  Destinazioni al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia
Art. 8.  Aggio
Art. 9.  Comunicazioni
Art. 10.  (Disposizioni in materia di contratti assicurativi).


§ 71.2.188 - D.M. 30 luglio 2009, n. 127.

Regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonchè dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia.

(G.U. 26 agosto 2009, n. 197)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

     e

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare il suo articolo 61, comma 23, che ha disposto che le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo, nonchè stabilito che per la gestione di tali risorse può essere utilizzata la società prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del medesimo comma;

     Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 1 e 2 del suo articolo 2 che hanno denominato «Fondo unico giustizia» il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonchè integrato e specificato il novero delle somme di denaro ovvero dei proventi che, con i relativi interessi, rientrano nel Fondo unico giustizia e stabilito che quest'ultimo è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalità previste con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008;

     Visto altresì, in particolare, il comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008 che ha previsto, fra l'altro, che con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio, nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.a. per la gestione delle risorse intestate Fondo unico giustizia, nonchè sono stabilite le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo unico giustizia da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.a., la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo unico giustizia in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte;

     Visto altresì, in particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare il suo comma 21-ter con il quale sono stati inseriti i commi 3-bis e 7-quater nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, nonchè modificata l'alinea del comma 7 del medesimo articolo;

     Visto altresì, in particolare, l'articolo 42, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modificazioni ai commi 3-bis, 7, alinea, e 7-quater, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;

     Visto altresì, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante norma di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;

     Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, nonchè quello in data 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2009, di individuazione e definizione delle informazioni dovute dalle banche, da Poste Italiane S.p.A. nonchè dagli altri operatori finanziari per la ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia», adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008 [1];

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo 2009 e dell' 8 giugno 2009;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 3-10690/UCL del 23 luglio 2009;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni ed oggetto

     1. Nel presente decreto si intendono per:

     a) «decreto-legge n. 112», il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

     b) «legge n. 133», la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.112;

     c) «decreto-legge n. 143», il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;

     d) «legge n. 181», la legge 13 novembre 2008, n. 181, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 143, nonchè ogni ulteriore successiva modificazione del suo articolo 2, richiamata nel preambolo del presente regolamento;

     e) «decreto informazioni», il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, nonchè ogni ulteriore decreto di modificazione ovvero di integrazione della sua disciplina adottato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 143 del 2008;

     f) «Fondo unico giustizia», il fondo previsto dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 e così denominato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2008;

     g) «Equitalia Giustizia», Equitalia Giustizia S.p.a., società prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè individuata dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008 come la società che gestisce Fondo unico giustizia;

     h) «Poste Italiane», «Banche», «Operatori Finanziari», «Operatori» ovvero «Operatore», rispettivamente Poste italiane S.p.a., le banche, gli altri operatori finanziari, ovvero tali soggetti complessivamente intesi, depositari delle risorse, nonchè "Operatore assicurativo" ovvero "Operatori assicurativi", le imprese di assicurazione che, relativamente alle risorse assicurative di cui alla lettera i-bis) e ai contratti assicurativi di cui alla lettera l), al pari degli altri Operatori rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento [2];

     i) «risorse», i seguenti valori, con i relativi interessi, esclusi in ogni caso quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca:

     1) somme di denaro, e relativi proventi, inclusi tra gli altri i dividendi, le cedole, gli interessi, i frutti civili e il controvalore dei titoli alla scadenza o in caso di vendita, relativi ai titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai depositi a risparmio e a ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale:

     1.a) oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

     1.b) oggetto di confisca ovvero che costituiscono il controvalore o i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

     2) somme di denaro di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

     3) somme di denaro e proventi depositati presso gli Operatori in relazione ai procedimenti civili e fallimentari di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c-bis) e c-ter), della legge n. 181;

     4) somme di denaro e proventi che Equitalia Giustizia intesta Fondo unico giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 143;

     i-bis) "risorse assicurative", le somme di denaro, con i relativi interessi, dovute dagli Operatori assicurativi successivamente al verificarsi dell'evento di cui alla lettera m-quater) [3];

     l) "contratti assicurativi", i contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di versare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, nonchè i contratti di capitalizzazione e i contratti di adesione a fondi pensione aperti istituiti e gestiti da Operatori assicurativi, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di pagare somme determinate al termine del periodo contrattuale senza assunzione di rischio demografico [4];

     m) "intestazione" ovvero "intestazioni", il mutamento di titolarità in favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzione di titolarità a Fondo unico giustizia, effettuati dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi, dei rapporti aventi ad oggetto le risorse, nonchè le risorse assicurative [5];

     m-bis) "vincolo" ovvero "vincoli", la costituzione a favore di Fondo unico giustizia da parte degli Operatori assicurativi di un vincolo sui contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca, mediante apposizione sui medesimi contratti della stampigliatura "Contratto oggetto di vincolo a favore di Fondo unico giustizia presso Equitalia Giustizia S.p.a., con sede in Roma, codice fiscale n. 97525160582 - articolo 61, comma 23, della legge 6 agosto 2008, n. 133" che costituisce per tali contratti, in funzione della peculiarità dei relativi rapporti, modalità applicativa specifica della loro intestazione e che della stessa tiene luogo [6];

     m-ter) "svincolo" ovvero "svincoli", la revoca da parte degli Operatori assicurativi dei vincoli a seguito di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca di confisca dei contratti assicurativi, effettuata dagli Operatori assicurativi mediante cancellazione della stampigliatura di cui alla lettera m-bis [7];

     m-quater) "evento", il verificarsi del rischio dedotto in garanzia e contemplato nei contratti assicurativi ovvero la scadenza dei contratti assicurativi [8];

     n) "dati delle intestazioni", tutti i dati e le informazioni che gli Operatori finanziari e gli Operatori assicurativi comunicano a Equitalia Giustizia in applicazione del decreto informazioni relativamente a tutte le intestazioni, nonchè a tutti i vincoli e a tutti gli svincoli, come definiti alle lettere m-bis) ed m-ter), che i predetti Operatori hanno effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 del 2008 [9];

     o) «dati delle risorse», tutti i dati e le informazioni necessari per la individuazione dei procedimenti ovvero dei provvedimenti civili, fallimentari, penali, per l'applicazione di misure di prevenzione, nonchè amministrativi nell'ambito dei quali ovvero per effetto dei quali si determinano le risorse;

     p) «Ministero della giustizia», gli uffici della amministrazione della giustizia che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;

     q) «Ministero dell'interno», gli uffici della amministrazione dell'interno che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;

     r) «Demanio», gli uffici della Agenzia del demanio che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;

     s) «MEF», il Ministro ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze;

     t) «devoluzione allo Stato», alternativamente:

     1) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia nei soli limiti applicativi e per le sole finalità previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 143 del 2008;

     2) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia delle somme da destinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181 del 2008.

     2. Il presente decreto reca disposizioni attuative delle norme di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonchè delle norme di cui all'articolo 2, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181.

 

     Art. 2. Restituzione delle risorse

     1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 143, sulla base dei dati delle intestazioni effettivamente comunicati ai sensi del decreto informazioni, nonchè dei dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, in conseguenza di provvedimenti di dissequestro, adottati ma non eseguiti anteriormente alla data di intestazione, Equitalia Giustizia effettua le restituzioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 1.a), del presente decreto. Analogamente Equitalia Giustizia, in conseguenza di revoche di provvedimenti di confisca, disposte e non eseguite anteriormente alla data di intestazione, effettua le restituzioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 1.b.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143, sulla base delle effettive comunicazioni ricevute, riguardanti i dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, Equitalia Giustizia provvede altresì alle restituzioni delle risorse di cui al comma 1, relativamente alle quali vengono adottati provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca dei provvedimenti di confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse.

     3. Per le risorse oggetto di restituzione suscettibili di produrre interessi, per le quali l'avente titolo alla restituzione non intratteneva rapporti con gli Operatori anteriormente al provvedimento di sequestro ovvero per le quali interviene la revoca della confisca, è riconosciuto all'avente titolo un interesse pari alla media dei tassi di interesse attivi applicati, nel periodo intercorrente tra la data di intestazione delle risorse e quella della loro restituzione, dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alle apposite pubblicazioni ufficiali di riferimento Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia, nonchè delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli Operatori. Per le risorse intestate di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è riconosciuto all'avente titolo alla restituzione un interesse pari al tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori nel periodo intercorrente fra la data del sequestro e quella della restituzione, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia, nonchè delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli Operatori.

     4. Gli interessi di cui al comma 3 sono calcolati con il criterio dell'anno civile, capitalizzati trimestralmente, nonchè annotati e contabilizzati da Equitalia Giustizia per il loro pagamento esclusivamente in occasione della restituzione delle risorse all'avente titolo.

     5. Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente apposito rendiconto delle restituzioni effettuate al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF.

 

     Art. 3. Devoluzione allo Stato

     1. In applicazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 143 del 2008, sulla base dei dati delle intestazioni effettivamente comunicati ai sensi del decreto informazioni, nonchè dei dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia, Equitalia Giustizia attua la devoluzione allo Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), numero 1), relativamente ai soli casi in cui un provvedimento espresso di devoluzione allo Stato è stato adottato dal giudice dell'esecuzione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 ma non è stato ancora materialmente eseguito anteriormente alla medesima data.

     2. Qualora un provvedimento di espressa devoluzione allo Stato risulti adottato dal giudice dell'esecuzione in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 143, si intende per devoluzione allo Stato esclusivamente quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), numero 2), ed Equitalia Giustizia è per legge l'esclusivo soggetto competente a gestire le risorse intestate Fondo unico giustizia al fine, in particolare, di delimitarne quelle oggetto delle destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181 del 2008.

     3. Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF apposito rendiconto delle devoluzioni allo Stato attuate ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 4. Intestazioni conseguenti a provvedimenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, Equitalia Giustizia rende disponibile anche in apposita sezione del proprio sito internet, cui si accede tramite l'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, gli estremi del conto ovvero dei conti, intestati Fondo unico giustizia, sui quali il Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno e Demanio effettuano direttamente i versamenti ovvero gli accrediti di tutte le risorse in denaro contante. I versamenti o gli accrediti effettuati ai sensi del primo periodo del presente comma, per i quali Poste italiane o Banche rilasciano la relativa distinta in via telematica, equivalgono ad intestazione delle relative risorse. Per le risorse diverse dal denaro contante, Equitalia Giustizia riceve per via telematica dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno e da Demanio i dati delle risorse relativamente alle quali gli Operatori hanno provveduto alla intestazione. Analogamente Equitalia Giustizia riceve per via telematica dagli Operatori i dati delle intestazioni effettuate entro cinque giorni dalla data in cui gli stessi ricevono dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno e da Demanio i dati delle risorse.

     2. Equitalia Giustizia, sulla base dei dati delle intestazioni e dei dati delle risorse ricevuti dagli Operatori e dal Ministero della giustizia, relativamente alle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 181, redige apposito rendiconto, il quale, unitamente ad apposito rendiconto relativo alle risorse di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo 2, comma 2, della legge n. 181, è trasmesso trimestralmente da Equitalia Giustizia al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF.

 

     Art. 5. Spese di conservazione o amministrazione di somme e beni oggetto di sequestro o confisca

     1. Equitalia Giustizia tiene apposito rendiconto, a disposizione in particolare del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, di Demanio e del MEF, delle spese di conservazione e amministrazione delle risorse oggetto di intestazione dalla stessa sostenute dal momento in cui i dati delle intestazioni e i dati delle risorse sono effettivamente comunicati ad Equitalia Giustizia fino al momento in cui le risorse vengono dalla stessa versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate per le destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181.

     2. In applicazione dell'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181, Equitalia Giustizia mette a disposizione dell'amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro o confisca, che ne faccia espressa richiesta con atto da lui stesso sottoscritto e previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro afferenti al Fondo unico giustizia e riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge, per la conservazione e l'amministrazione dei beni predetti. Il rendiconto delle operazioni compiute è comunicato a Equitalia Giustizia con cadenza trimestrale.

     3. In ogni caso, Equitalia Giustizia mette a disposizione le somme di denaro domandate ai sensi del comma 2 nei soli limiti del saldo disponibile calcolato come somma algebrica tra dare e avere riferito all'amministrazione di riferimento del richiedente, al netto delle somme restituite, ovvero devolute allo Stato. In caso di immobili sequestrati, la richiesta di cui al comma 2 è ammissibile esclusivamente qualora l'immobile risulti oggetto di una utilizzazione idonea a produrre introiti per l'amministratore e, relativamente alle spese di manutenzione, soltanto per quelle che non sono comunque a carico dell'utilizzatore.

 

     Art. 6. Gestione, versamenti allo Stato, investimenti e rendicontazione

     1. Equitalia Giustizia versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme per le quali sussistono i requisiti per il loro incameramento entro trenta giorni. Equitalia Giustizia versa altresì all'entrata del bilancio dello Stato, con cadenza trimestrale e nella percentuale di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 181, ovvero nella diversa percentuale eventualmente determinata ai sensi del comma 7-quater del medesimo articolo, le quote delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo che si rendono disponibili per massa, in base a criteri statistici e di rotatività.

     2. Fino al momento del versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione per le destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181, Equitalia Giustizia gestisce le risorse, nonchè le risorse assicurative intestate Fondo unico giustizia avendo riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo unico giustizia e garantendo la pronta disponibilità delle risorse diverse dal denaro ovvero delle somme di denaro necessarie per eseguire le restituzioni e i prelevamenti di cui al presente decreto [10].

     3. Anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di cui al comma 2, Equitalia Giustizia:

     a) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma diversa dal denaro, non effettua disinvestimenti, nuovi investimenti ovvero diversificazione degli investimenti, salvo diversa disposizione appositamente impartitale dal relativo amministratore;

     b) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma di denaro, nonchè alle risorse assicurative registra la misura del tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi alla data dell'intestazione, nonchè ogni variazione del predetto tasso che fosse successivamente comunicata dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi [11];

     c) intrattiene un apposito conto corrente, intestato Fondo unico giustizia, con l'Operatore che riconosce il più elevato tasso di interesse attivo, in ogni caso superiore alla media dei tassi di interesse attivi applicati dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alla pubblicazione Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema;

     d) trasferisce sul conto corrente di cui alla lettera c) le risorse di cui alla lettera b) esclusivamente se il relativo tasso di interesse attivo risulti superiore a quello praticato sulle risorse di cui alla medesima lettera b) e soltanto per il tempo durante il quale il predetto tasso risulti effettivamente superiore;

     e) investe le risorse di cui alle lettere b), per massa e non per singolo provvedimento, e d) esclusivamente in titoli emessi e garantiti dallo Stato italiano e soltanto se, all'atto dell'investimento e nel corso della relativa gestione, l'investimento garantisce la sua pronta liquidazione, nonchè una remunerazione complessivamente maggiore di quella conseguente all'applicazione dei tassi di interesse attivo di cui alle medesime lettere.

     4. Equitalia Giustizia tiene contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo unico giustizia, nonchè una separata amministrazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo unico giustizia.

     5. Il rendiconto della gestione del Fondo unico giustizia, approvato dal consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia, è trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente ad una relazione del consiglio di amministrazione, al MEF, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno. Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente al MEF, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno un rendiconto delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato. Equitalia Giustizia, gli Operatori assicurativi e gli altri Operatori, d'intesa fra loro, determinano le date entro le quali i dati e le notizie occorrenti per la predisposizione del rendiconto della gestione sono esclusivamente gestiti in formato elettronico e trasmessi in forma telematica. Equitalia Giustizia, ai fini delle iniziative di competenza del MEF ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, della legge n. 181 del 2008 comunica al MEF, non appena in suo possesso, ogni notizia od elemento utile a costituire presupposto delle medesime iniziative [12].

     6. Il rendiconto comprende le seguenti voci:

     a) natura e entità delle risorse intestate Fondo unico giustizia, distinte per tipologia;

     b) natura e entità delle risorse prelevate da Fondo unico giustizia;

     c) investimenti eseguiti e loro rendimento;

     d) natura e entità delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, distinte per tipologia, e destinate alla ripartizione di cui all'articolo 2, commi da 7 a 7-ter, della legge n. 181 del 2008;

     e) entità dell'aggio dedotto dalle somme versate al bilancio dello Stato;

     f) spese di gestione del Fondo unico giustizia, determinate con apposita convenzione tra Equitalia Giustizia e MEF, così suddivise:

     f.1) commissione spese trattenute dagli Operatori;

     f.2) spese sostenute da Equitalia Giustizia;

     f.3) spese inerenti alle attività di investimento.

     7. Il MEF, anche su richiesta del Ministero della giustizia o del Ministero dell'interno, può chiedere in qualunque momento a Equitalia Giustizia notizie e dati sulla gestione del Fondo unico giustizia, ulteriori rispetto a quelli che già emergono dai rendiconti periodici di Equitalia Giustizia, al fine di verificare la regolarità e l'appropriatezza della gestione esercitata in base al presente regolamento.

 

     Art. 7. Destinazioni al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro il 30 aprile di ogni anno, sono determinate, sulla base delle entrate affluite sull'apposito capitolo di bilancio nel periodo precedente, le quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008, per la conseguente immediata riassegnazione, da effettuarsi con decreto del MEF, al fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire - Programma Fondi d'assegnare - cap. 3001 del bilancio del Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. Sono fatte salve le riassegnazioni per l'alimentazione al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

     2. Il Ministro dell'interno, con propri decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, provvede alla ripartizione delle somme confluite nel fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire - Programma Fondi d'assegnare - cap. 3001 del bilancio del Ministero dell'interno, tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione, secondo le utilizzazioni di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008.

     3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresì determinate le quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge n. 181 del 2008, per la conseguente immediata riassegnazione, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     4. Il Ministro della giustizia, con propri decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, provvede alla ripartizione delle somme confluite nel fondo previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione, secondo le utilizzazioni di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge n. 181 del 2008, con particolare riferimento al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari.

     5. Le quote annuali delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo unico giustizia sono attribuite ai Ministeri dell'interno, della giustizia e all'entrata del bilancio dello Stato in non più di due soluzioni, di cui la prima entro trenta giorni dalla definizione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 18l e la seconda entro il 30 giugno di ogni anno. Le risorse che si rendono disponibili tra il 1° luglio e il 31 dicembre di ciascun anno sono assegnate nella prima ripartizione dell'esercizio finanziario successivo.

 

     Art. 8. Aggio

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 143, la remunerazione massima di Equitalia Giustizia spettante a titolo di aggio è pari al 5 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di cui all'articolo 6, comma 6, lettera f). La misura massima dell'aggio può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 181. Entro i predetti limiti, la misura effettiva dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 9. Comunicazioni

     1. Tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate in via telematica secondo i protocolli di comunicazione stabiliti da Equitalia Giustizia, salvo che non ricorra un legittimo e grave impedimento.

     2. Sono altresì comunicati a Equitalia Giustizia nelle forme di cui al comma 1 tutti gli ulteriori dati ed informazioni, in possesso del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Demanio e del MEF, che alla stessa occorrono per l'assolvimento dei suoi compiti.

     3. Equitalia Giustizia comunica ai competenti uffici del Ministero della giustizia, nelle forme di cui al comma 1, i dati relativi all'avvenuta restituzione delle risorse, in conseguenza di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca di confisca, occorrenti per la chiusura della posizione amministrativa relativa al singolo procedimento.

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia di contratti assicurativi). [13]

     1. Gli Operatori assicurativi:

     a) trasmettono a Equitalia Giustizia, nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione, copia dei provvedimenti di sequestro o di confisca dei contratti assicurativi ovvero di dissequestro o di revoca della confisca dei contratti assicurativi di cui abbiano notizia, anche qualora l'evento non si sia ancora verificato;

     b) costituiscono i vincoli relativamente ai contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca adottati, dandone comunicazione a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione;

     c) effettuano gli svincoli relativamente ai contratti assicurativi oggetto di vincolo a fronte di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca adottati, dandone comunicazione a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione;

     d) successivamente al verificarsi dell'evento, accendono presso Banche ovvero Poste Italiane uno o più conti correnti fruttiferi, intestati Fondo unico giustizia, sui quali versano le risorse assicurative dovute, relativamente ai contratti assicurativi oggetto di vincolo, dandone immediata comunicazione a Equitalia Giustizia. In caso di accensione di un conto unico mantengono separate evidenze di ciascuna posizione soggettiva, dando immediata comunicazione di esse ad Equitalia Giustizia;

     e) chiedono a Equitalia Giustizia la reintestazione delle risorse assicurative, comprensive degli interessi maturati sull'apposito conto, che, nonostante il vincolo del contratto assicurativo, dovessero essere versate al beneficiario, previa trasmissione di copia dell'eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria che disponesse in tal senso;

     f) successivamente al verificarsi dell'evento e alla conseguente intestazione ai sensi della lettera d), chiedono a Equitalia Giustizia la reintestazione delle risorse assicurative, comprensive degli interessi maturati sull'apposito conto, in caso di dissequestro ovvero di revoca della confisca dei contratti assicurativi relativamente ai quali abbiano già proceduto allo svincolo;

     g) qualora il provvedimento di sequestro concerna solo il beneficiario:

     1) prima di dare seguito a qualunque richiesta del contraente circa l'esercizio di un proprio diritto derivante dal contratto assicurativo oggetto di vincolo, informano immediatamente Equitalia Giustizia delle disposizioni fornite al riguardo dall'Autorità giudiziaria;

     2) in caso di sospensione del pagamento dei premi da parte del contraente, comunicano a Equitalia Giustizia nei termini e nei modi disciplinati nel decreto informazioni ai fini della effettuazione della relativa informazione l'eventuale valore di riduzione del contratto; comunicano altresì a Equitalia Giustizia l'eventuale ripresa del pagamento dei premi;

     h) qualora il provvedimento di sequestro concerna solo il contraente:

     1) si astengono dall'attuazione dell'eventuale esercizio di diritti derivanti dal contratto in favore del contraente;

     2) prima di dare seguito a qualunque richiesta del beneficiario circa l'esercizio di un proprio diritto derivante dal contratto assicurativo oggetto di vincolo, informano immediatamente Equitalia Giustizia delle disposizioni fornite al riguardo dall'Autorità giudiziaria.

     2. Equitalia Giustizia gestisce le risorse assicurative ad essa intestate secondo le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 238


[1] Capoverso così modificato dall'art. 1 del D.M. 15 giugno 2010, n. 119.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 15 giugno 2010, n. 119.

[3] Lettera inserita dall'art. 1 del D.M. 15 giugno 2010, n. 119.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 15 giugno 2010, n. 119.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 15 giugno 2010, n. 119.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 15 giugno 2010, n. 119.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 15 giugno 2010, n. 119.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 15 giugno 2010, n. 119.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 15 giugno 2010, n. 119.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 15 giugno 2010, n. 119.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 15 giugno 2010, n. 119.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 15 giugno 2010, n. 119.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 15 giugno 2010, n. 119.