§ 94.1.B38 - Legge 22 dicembre 1999, n. 512.
Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:22/12/1999
Numero:512


Sommario
Art. 1.  (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)
Art. 1 bis.  (Altre forme eventuali di finanziamento).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575)
Art. 3.  (Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti)
Art. 4.  (Accesso al Fondo)
Art. 5.  (Domanda per l'accesso al Fondo)
Art. 6.  (Gestione delle domande per l'accesso al Fondo)
Art. 7.  (Regolamento di attuazione)
Art. 7 bis.  (Ulteriore regolamento di attuazione).
Art. 8.  (Copertura finanziaria)
Art. 9.  (Disposizioni transitorie)


§ 94.1.B38 - Legge 22 dicembre 1999, n. 512.

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

(G.U. 10 gennaio 2000, n. 6)

 

    Art. 1. (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

     1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato:

     a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;

     b) dai rientri previsti dall'articolo 2.

 

     Art. 1 bis. (Altre forme eventuali di finanziamento). [1]

     1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge n. 44 del 1999.

 

          Art. 2. (Modifiche all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575)

     1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

     b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: ", al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

     c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

     d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";

     e) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso".

 

          Art. 3. (Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti) [2]

     1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto:

     a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

     b) da due rappresentanti del Ministero della giustizia;

     c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

     f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

     g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

     2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

     3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

     5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.

 

          Art. 4. (Accesso al Fondo)

     1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati [3]:

     a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

     b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;

     c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

     1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali [4].

     2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo [5].

     2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali [6].

     2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate:

     a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;

     b) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1-bis e 2-bis;

     c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge;

     d) dall'insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4 [7].

     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302 [8].

     4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

     4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo [9].

 

          Art. 5. (Domanda per l'accesso al Fondo)

     1. Quando, ai sensi dell'articolo 416 del codice di procedura penale, è depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

     2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.

     3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti.

     4. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

     5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 6. (Gestione delle domande per l'accesso al Fondo)

     1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 5 è disposta con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

     a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;

     b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

     c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione;

     c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4 [10];

     c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge [11].

     2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.

     3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

     4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno. Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. [12]

 

          Art. 7. (Regolamento di attuazione)

     1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

     a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, le modalità di gestione del Fondo;

     b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

     c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

     d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 3;

     e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;

     f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

     g) disciplinare la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'articolo 6, comma 4.

     2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

 

     Art. 7 bis. (Ulteriore regolamento di attuazione). [13]

     1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:

     a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;

     b) la ripetizione delle somme già elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.

 

          Art. 8. (Copertura finanziaria)

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

     2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è accantonata una quota pari alla metà delle risorse finanziarie disponibili, per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9. (Disposizioni transitorie)

     1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, alle modalità per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396.

 


[1] Articolo inserito dall'art. 2 bis del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla L. 28 novembre 2008, n. 186.

[2] Articolo così modificato dall'art. 15 della L. 7 luglio 2016, n. 122.

[3] Alinea così modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[6] Comma inserito dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[7] Comma inserito dall'art. 32 della L. 17 ottobre 2017, n. 161.

[8] Comma così modificato dall'art. 15 della L. 7 luglio 2016, n. 122.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 ter del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla L. 28 novembre 2008, n. 186.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 2 ter del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla L. 28 novembre 2008, n. 186.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 2 ter del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla L. 28 novembre 2008, n. 186.

[12] Comma così modificato dall'art. 51 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[13] Articolo inserito dall'art. 2 ter del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla L. 28 novembre 2008, n. 186.