§ 31.1.65 - D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284.
Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:28/05/2001
Numero:284


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Composizione e funzionamento del Comitato
Art. 3.  Attribuzioni del Comitato
Art. 4.  Ufficio di supporto al Comitato
Art. 5.  Attribuzioni del commissario
Art. 6.  Risorse finanziarie
Art. 7.  Rapporto concessorio con la CONSAP
Art. 8.  Domanda di accesso al Fondo
Art. 9.  Istruttoria della domanda e termini del procedimento
Art. 10.  Contenuto e documentazione della domanda
Art. 11.  Sospensione del procedimento
Art. 12.  Deliberazione sulla domanda
Art. 13.  Comunicazione della decisione
Art. 14.  Accesso al Fondo in quota proporzionale
Art. 15.  Revoca e riforma
Art. 15 bis.  (Sospensione della ripetizione delle somme).
Art. 15 ter.  (Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme).
Art. 16.  Riservatezza del procedimento


§ 31.1.65 - D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284. [1]

Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

(G.U. 14 luglio 2001, n. 162)

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

     a) per "legge", la legge 22 dicembre 1999, n. 512 recante "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso";

     b) per "Comitato", il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso previsto dall'articolo 3 della legge;

     c) per "Commissario", il commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge;

     d) per "Fondo", il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso istituito dall'articolo 1 della legge;

     e) per "CONSAP", la concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

 

          Art. 2. Composizione e funzionamento del Comitato

     1. Il Comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno e composto secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge, è presieduto dal commissario che lo convoca con le modalità stabilite dallo stesso Comitato.

     2. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'articolo 3 della legge si provvede alla nomina di un supplente.

     3. Ai fini della validità delle sedute del Comitato è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta è redatto apposito processo verbale nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti è riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.

     4. Le deliberazioni del Comitato sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voti prevale il voto del commissario.

     5. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio di cui all'articolo 4, con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.

     6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi delle spese sostenute, a valere sul Fondo, al presidente, ai componenti del Comitato ed ai funzionari con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.

 

          Art. 3. Attribuzioni del Comitato

     1. Il Comitato delibera sulle domande per il risarcimento dei danni, per la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, su eventuali casi di sospensione del procedimento o di revoca o riforma dei provvedimenti già adottati, nonché su ogni altra questione inerente all'applicazione della legge che il commissario ritiene opportuno sottoporre al suo esame.

     2. Il Comitato, all'inizio di ogni anno, approva un programma di informazione, predisposto dal commissario, finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di solidarietà e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso. L'informazione può consistere nella divulgazione attraverso gli organi di stampa, delle finalità della legge e delle modalità di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nonché nella realizzazione di materiale informativo. Le attività relative sono realizzate dal commissario d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le spese necessarie sono poste a carico del Fondo e sono liquidate dalla CONSAP.

     3. Il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, illustrando le questioni di carattere interpretativo od applicativo più rilevanti inerenti il procedimento e proponendo eventuali modifiche o integrazioni della normativa vigente. La relazione è trasmessa dal commissario al Ministro dell'interno.

 

          Art. 4. Ufficio di supporto al Comitato

     1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è individuato, nell'ambito delle strutture della direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno e ferma restando la dotazione organica del medesimo Ministero, un ufficio con i seguenti compiti:

     a) gestione del rapporto di concessione con la CONSAP;

     b) assistenza tecnica e supporto del Comitato.

 

          Art. 5. Attribuzioni del commissario

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 della legge, al commissario spettano i seguenti compiti:

     a) coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno alle vittime dei reati di tipo mafioso, in raccordo con gli altri enti interessati;

     b) proposta al Ministro dell'interno di modifiche ed integrazioni alla disciplina normativa del Fondo, al fine di rendere più efficace e snella l'azione amministrativa;

     c) relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.

     2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il commissario si avvale di una apposita struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita senza oneri aggiuntivi di spesa presso il Ministero dell'interno e composta anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la corresponsione del compenso al commissario, qualora non appartenente ad una pubblica amministrazione.

     3. Le amministrazioni interessate assicurano ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del Comitato e dell'ufficio del commissario.

 

          Art. 6. Risorse finanziarie

     1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno, è alimentato:

     a) dallo stanziamento del capitolo di bilancio n. 2384 di pertinenza del Centro di responsabilità 5 - Servizi civili dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

     b) dalle somme di cui all'articolo 2 della legge, individuate entro il 31 ottobre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le quali, nei limiti di quanto versato nell'esercizio finanziario, saranno riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al capitolo di spesa di cui alla lettera a), con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469;

     c) dalle somme eventualmente introitate per effetto dell'esercizio della surrogazione del Fondo agli aventi titolo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge.

     2. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le modalità e i tempi che verranno determinati nel provvedimento di concessione previsto dall'articolo 7.

 

          Art. 7. Rapporto concessorio con la CONSAP

     1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è approvata la concessione per la gestione del Fondo da parte della CONSAP. La concessione ha la durata di tre anni ed è rinnovata alla scadenza, con le stesse modalità, per un uguale periodo.

     2. La concessione si uniforma al principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, l'esecuzione delle delibere adottate dal Comitato, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrità, la liquidazione delle spese relative ai programmi di informazione di cui all'articolo 3, comma 2, nonché al principio di garantire la verifica periodica da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità indicate dalla legge.

     3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:

     a) l'erogazione delle somme e la loro liquidazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche;

     b) la ripetizione nei casi di revoca o riforma disposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 15 delle somme già erogate, nonché l'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge;

     c) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare annualmente ai sensi dell'articolo 4 della legge, al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, all'acquisto di titoli ed obbligazioni dello Stato, nonché alle spese per le attività di informazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge;

     d) la presentazione alla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno per il successivo inoltro, per il tramite dell'ufficio centrale del bilancio, alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull'attività svolta. Analoga presentazione va fatta anche al commissario.

     4. La concessione stabilisce, altresì, le modalità di accreditamento alla CONSAP delle somme che affluiscono al Fondo.

 

Titolo II

Procedimento di accesso al Fondo

 

          Art. 8. Domanda di accesso al Fondo

     1. Il procedimento per l'accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti indicati dall'articolo 4 della legge.

 

          Art. 9. Istruttoria della domanda e termini del procedimento

     1. La domanda per l'accesso al Fondo è presentata direttamente o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza, ovvero in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

     2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente. In questo caso, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge per la conclusione del procedimento, decorre dal giorno in cui la domanda è pervenuta alla prefettura competente.

     3. Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento, l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria, e al Comitato le generalità del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 5, comma 2.

     4. Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, così come stabilito dagli articoli 4 e 6 della legge, avvalendosi anche, a tale fine, degli organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge.

     5. Il prefetto, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo.

 

          Art. 10. Contenuto e documentazione della domanda

     1. La domanda sottoscritta dai soggetti indicati all'articolo 4 della legge, deve contenere:

     a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge. Tale dichiarazione è riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale;

     b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, nei confronti dei beneficiari non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e che per gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso;

     c) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non è stata applicata in via definitiva e non vi sono procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

     d) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa da parte del soggetto condannato al risarcimento del danno.

     2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono riferite anche al soggetto deceduto.

     3. Alla domanda è allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

 

          Art. 11. Sospensione del procedimento

     1. Il procedimento per l'accesso al Fondo è sospeso nei seguenti casi:

     a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

     b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all'articolo 10;

     c) qualora il Comitato, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario invitare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'interessato a fornire documentazione integrativa o di acquisire copia di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.

     2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.

 

          Art. 12. Deliberazione sulla domanda

     1. Ferme restando le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 11, il Comitato, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente.

 

          Art. 13. Comunicazione della decisione

     1. La deliberazione di cui all'articolo 12, comma 1, è immediatamente trasmessa dal commissario al prefetto competente per l'immediato inoltro agli interessati, nonché alle autorità giudiziarie che hanno emesso le sentenze di cui all'articolo 4, comma 1, della legge e di cui all'articolo 5, comma 4, della legge, ed alla CONSAP per gli adempimenti di cui all'articolo 7.

 

          Art. 14. Accesso al Fondo in quota proporzionale

     1. Il Comitato, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, delibera l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendo a tal fine, entro il 31 gennaio, la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati, tenendo conto delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande già esaminate dal Comitato e di quelle che potranno essere presentate dagli interessati nel corso dell'esercizio, delle disponibilità del Fondo, al netto delle spese di gestione, risultanti dagli stanziamenti di bilancio e dalle somme che saranno trasferite ai sensi dell'articolo 2 della legge. Entro il biennio successivo all'anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze, il comitato provvede alla liquidazione definitiva, senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi.

 

          Art. 15. Revoca e riforma

     1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con delibera del Comitato:

     a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la sentenza di condanna di cui all'articolo 4, comma 1, della legge, sia stata revocata con decisione passata in giudicato;

     b) qualora in sede di definizione dell'impugnativa della sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso.

     2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con delibera del Comitato qualora in sede di definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera b), sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.

     3. Ai fini di quanto previsto nel comma 2, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati, avvisa il Comitato dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.

     4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13.

 

     Art. 15 bis. (Sospensione della ripetizione delle somme). [2]

     1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato è sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

 

     Art. 15 ter. (Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme). [3]

     1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo, si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.

     2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola eccedenza delle somme già corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale.

 

Titolo III

Tutela delle informazioni

 

          Art. 16. Riservatezza del procedimento

     1. Tutti gli organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in modo tale da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e dei relativi regolamenti attuativi.

     2. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, e successive modificazioni. Gli atti del procedimento sono coperti dal segreto d'ufficio, a termini dell'articolo 6, comma 3, della legge. Di essi e del loro contenuto è pertanto vietata la pubblicazione.

     3. Su richiesta degli aventi diritto al risarcimento, ed entro i limiti di cui al comma 2, il prefetto ed il Comitato forniscono le informazioni sullo stato del procedimento.


[1] Abrogato dall'art. 29 del D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 139.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 2011, n. 139.