§ 31.1.159 - D.P.R. 3 giugno 2011, n. 139.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, concernente il Fondo di rotazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:03/06/2011
Numero:139


Sommario
Art. 1.  Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284


§ 31.1.159 - D.P.R. 3 giugno 2011, n. 139.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, a norma dell'articolo 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

(G.U. 17 agosto 2011, n. 190)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed in particolare l'articolo 7-bis, come introdotto dall'articolo 2-ter del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, recante regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;

     Ravvisata la necessità di apportare al suddetto regolamento le opportune modificazioni, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al predetto articolo 7-bis della citata legge n. 512 del 1999;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2010;

     Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284

     1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 15-bis (Sospensione della ripetizione delle somme). - 1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato è sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

Art. 15-ter (Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme). - 1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo, si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.

     2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola eccedenza delle somme già corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale.».

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011  Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 373