§ 80.6.38 - D.M. 10 maggio 1994, n. 415.
Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:10/05/1994
Numero:415


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali
Art. 3.  Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità
Art. 4.  Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
Art. 5.  Periodo di segretazione
Art. 6.  Modifiche
Art. 7.  Pubblicità aggiuntiva


§ 80.6.38 - D.M. 10 maggio 1994, n. 415.

Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(G.U. 29 giugno 1994, n. 150)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero dell'interno e degli organi periferici dipendenti sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

 

          Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali

     1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

     a) documentazione relativa agli accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia;

     b) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti la politica estera o interna, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

     c) relazioni, rapporti ed ogni altra documentazione relativa a problemi concernenti le zone di confine ed i gruppi linguistici minoritari, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;

     d) documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

     e) atti concernenti la concessione del nullaosta di segretezza, ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed atti che contengono riferimenti a situazioni connesse alla concessione del predetto nullaosta [1] ;

     f) documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento e revoca dello stato di rifugiato la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali [2] .

 

          Art. 3. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità

     1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

     a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonchè degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

     b) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

     c) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonchè da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;

     d) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di polizia, nonchè i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza;

     e) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;

     f) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;

     g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica nonchè la prevenzione e la repressione della criminalità;

     h) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;

     i) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione;

     l) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;

     m) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

     n) documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi speciali di protezione previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di tutti gli atti concernenti i collaboratori di giustizia e le persone con essi sottoposte a misure tutorie ed assistenziali [3] ;

     o) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti a materiali ad alta tecnologia per le operazioni speciali e per gli interventi speciali [4] .

     2. Il divieto di accesso ai documenti elencati alla lettera m) del comma 1 opera nei limiti in cui esso è necessario per assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonchè alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini.

 

          Art. 4. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

     1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

     a) [5];

     b) rapporti informativi sul personale dipendente del Ministero dell'interno nonchè notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli della Polizia di Stato;

     c) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;

     d) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

     e) documenti e atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

     f) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione, e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;

     g) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;

     h) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari;

     i) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie [6] ;

     l) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

     m) informazioni relative alla concessione di autorizzazione all'accesso ad infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa nazionale;

     n) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale e industriale, nonchè alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa nonché relazioni, informazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte tecnico-economiche da cui emergano elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle privative industriali [7] ;

     o) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

     p) rapporti alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;

     q) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonchè alle competenti autorità giudiziarie;

     r) verbali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, compresa la relativa documentazione istruttoria;

     s) atti della commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, relativi a:

     1) istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato;

     2) resoconti delle audizioni dei richiedenti lo status di rifugiato;

     3) verbali delle sedute;

     4) documentazioni integrative eventualmente presentate dai richiedenti in sede di commissione;

     5) decisioni della commissione notificate ai richiedenti;

     6) atti concernenti affari di pertinenza dei rifugiati, sia che essi risiedano in Italia o che siano emigrati in altri Paesi;

     7) atti relativi ai ricorsi dei richiedenti lo status di rifugiato - ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 - avverso le pronunce di denegazione prodotte dalla commissione centrale;

     t) atti e documenti relativi ai provvedimenti di concessione o di denegazione dei contributi di prima assistenza di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato;

     u) atti - e inerente documentazione - dei ricorsi avverso il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza ex art. 5 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237;

     v) elaborati progettuali relativi alle sedi di servizio dei vigili del fuoco;

     z) elaborati ed ogni altro atto tecnico concernente i prodotti soggetti ad omologazioni e approvazioni ai fini della normativa antincendi.

     aa) relazioni sull'attività di comitati, commissioni, gruppi di studio e di lavoro [8] .

     2. Il divieto di accesso ai documenti elencati alle lettere p), q), r), s), t) e u) è limitato alle sole parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza.

 

          Art. 5. Periodo di segretazione

     1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso è consentito:

     a) per i documenti di cui all'art. 2, lettera b), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni cinquanta;

     b) per i documenti di cui all'art. 2, lettera c), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni dieci. Resta fermo il divieto di accesso per i documenti o parte di essi contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o all'attività di prevenzione e repressione dei reati [9] ;

     c) per i documenti di cui all'art. 4, lettera o), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni settanta.

     2. Il Ministro può permettere, per motivi di studio, la consultazione dei documenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 anche prima della scadenza dei termini ivi indicati, in conformità all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

 

          Art. 6. Modifiche

     1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti, valutando altresì la possibilità di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso rispetto a quelli previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

     2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1 sono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.

 

          Art. 7. Pubblicità aggiuntiva

     1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Le stesse modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

 


[1]  Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 17 novembre 1997, n. 508.

[2]  Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 17 novembre 1997, n. 508.

[3]  Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.M. 17 novembre 1997, n. 508.

[4]  Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.M. 17 novembre 1997, n. 508.

[5]  Lettera abrogata dall'art. 3 del D.M. 17 novembre 1997, n. 508.

[6]  Lettera così modificata dall'art. 4 del D.M. 17 novembre 1997, n. 508.

[7]  Lettera così modificata dall'art. 4 del D.M. 17 novembre 1997, n. 508.

[8]  Lettera aggiunta dall'art. 5 del D.M. 17 novembre 1997, n. 508.

[9]  Lettera così modificata dall'art. 6 del D.M. 17 novembre 1997, n. 508.