§ 98.1.5132 - D.M. 17 novembre 1997, n. 508.
Regolamento recante integrazioni e modificazioni al regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/11/1997
Numero:508


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti lettere
Art. 2.      1. All'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti lettere
Art. 3.      1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, è abrogata
Art. 4.      1. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, alla lettera i), dopo la parola "formali" sono aggiunte le parole "nonché a verifiche [...]
Art. 5.      1. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, dopo la lettera z), è aggiunta la lettera
Art. 6.      1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "dieci"


§ 98.1.5132 - D.M. 17 novembre 1997, n. 508.

Regolamento recante integrazioni e modificazioni al regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415.

(G.U. 16 febbraio 1998, n. 38)

 

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

     Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

     Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

     Visto il proprio decreto 10 maggio 1994, n. 415, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Visto l'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate nel regolamento stesso valutando la possibilità di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso;

     Considerato che a seguito della prima verifica biennale sulla congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate nel regolamento adottato con decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, è emersa la necessità di modificare il predetto regolamento;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 10 luglio 1997;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

     Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota M/2107/A del 14 novembre 1997;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti lettere:

     " e) atti concernenti la concessione del nullaosta di segretezza, ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed atti che contengono riferimenti a situazioni connesse alla concessione del predetto nullaosta;

     f) documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento e revoca dello stato di rifugiato la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali".

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti lettere:

     " n) documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi speciali di protezione previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di tutti gli atti concernenti i collaboratori di giustizia e le persone con essi sottoposte a misure tutorie ed assistenziali;

     o) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti a materiali ad alta tecnologia per le operazioni speciali e per gli interventi speciali".

 

          Art. 3.

     1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, è abrogata.

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, alla lettera i), dopo la parola "formali" sono aggiunte le parole "nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie".

     2. All'articolo 4, comma 1, del citato decreto, alla lettera n), sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché relazioni, informazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte tecnico-economiche da cui emergano elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle privative industriali".

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, dopo la lettera z), è aggiunta la lettera:

     " aa) relazioni sull'attività di comitati, commissioni, gruppi di studio e di lavoro".

 

          Art. 6.

     1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "dieci".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.