§ 71.2.139 - Legge 16 luglio 1997, n. 254.
Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:16/07/1997
Numero:254


Sommario
Art. 1.      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale [...]


§ 71.2.139 - Legge 16 luglio 1997, n. 254.

Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado.

(G.U. 5 agosto 1997, n. 181)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;

     b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al tribunale;

     c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonché sui seguenti reati:

     1) i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

     2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis del codice penale e 2621 del codice civile;

     3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

     4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui all'articolo 329, al primo comma dell'articolo 331 e agli articoli 332, 334 e 335;

     5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645; dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

     7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;

     d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica in composizione monocratica;

     e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore;

     f) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante;

     g) stabilire che, nella materia penale, le parti hanno facoltà di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

     h) prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

     i) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale;

     l) al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;

     m) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;

     n) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9) del secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente, per il predetto numero 7), ai giudizi di responsabilità in esso previsti; individuare, tenuto conto della oggettiva complessità giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il resto, il tribunale giudica in composizione monocratica;

     o) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione; attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni amministrative attualmente di competenza del pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;

     p) prevedere che, fermo il disposto dell'articolo 341, secondo comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale sia devoluto alla corte d'appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte d'appello allorché in primo grado siano previste sezioni specializzate;

     q) escludere che la ridistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

     r) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.

     3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

     4. Entro due anni dalla data di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3. [1]

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 3 ter del D.L. 24 maggio 1999, n. 145.