§ 44.1.50 - Legge 20 giugno 1952, n. 645.
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:20/06/1952
Numero:645


Sommario
Art. 1.  (Riorganizzazione del disciolto partito fascista)
Art. 2.  Sanzioni penali.
Art. 3.  Scioglimento e confisca dei beni.
Art. 4.  Apologia del fascismo
Art. 5.  Manifestazioni fasciste
Art. 5 bis.  [10].
Art. 6.  Aggravamento di pene.
Art. 7.  Competenza e procedimenti.
Art. 8.  (Provvedimenti cautelari in materia di stampa).
Art. 9.  (Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo).
Art. 10.  (Norme di coordinamento e finali).


§ 44.1.50 - Legge 20 giugno 1952, n. 645.

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

(G.U. 23 giugno 1952, n. 143)

 

 

     Art. 1. (Riorganizzazione del disciolto partito fascista) [1].

     Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

 

          Art. 2. Sanzioni penali.

     Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire [2] .

     Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire [3] .

     Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate [4] .

     L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi [5] .

     Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.

 

          Art. 3. Scioglimento e confisca dei beni.

     Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo [6] .

     Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.

 

          Art. 4. Apologia del fascismo [7].

     Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità ideate nell'art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

     Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni [8] .

     La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.

     La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per usi periodo di cinque anni.

 

          Art. 5. Manifestazioni fasciste [9].

     Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.

     Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni.

 

          Art. 5 bis. [10].

     Per i reati previsti dall'art. 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

 

          Art. 6. Aggravamento di pene.

     Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorchè amnistiati.

     Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa [11] .

 

          Art. 7. Competenza e procedimenti.

     La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale.

     (Omissis) [12].

 

          Art. 8. (Provvedimenti cautelari in materia di stampa).

     Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della presente legge.

     Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

     Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

 

          Art. 9. (Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo).

     La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo.

     La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 10. (Norme di coordinamento e finali).

     Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.

     Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.

     La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 22 maggio 1975, n. 152.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 22 maggio 1975, n. 152.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 22 maggio 1975, n. 152.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 22 maggio 1975, n. 152.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 22 maggio 1975, n. 152.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 22 maggio 1975, n. 152.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 22 maggio 1975, n. 152.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 22 maggio 1975, n. 152.

[10]  Articolo inserito dall'art. 12 della L. 22 maggio 1975, n. 152.

[11]  Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 22 maggio 1975, n. 152.

[12]  Comma abrogato dall'art. 12 della L. 22 maggio 1975, n. 152.