§ 44.1.43 - Legge 3 dicembre 1947, n. 1546 .
Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:03/12/1947
Numero:1546


Sommario
Art. 1.      Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o [...]
Art. 2.      Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, è [...]
Art. 3.      Chiunque svolge attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico, impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia o con [...]
Art. 4.      Chiunque, al fine di svolgere alcune delle attività prevedute negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una banda armata di tre o più persone, è [...]
Art. 5.      Nella ipotesi di concorso del delitto preveduto nell'art. 4 con alcuno dei delitti preveduti negli articolo 1, 2 e 3, quando si tratta di fatti che per la loro gravità [...]
Art. 6.      Chiunque, per mezzo della stampa o in altro modo, pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da [...]
Art. 7.      Chiunque esalta pubblicamente con i mezzi indicati nell'articolo precedente le persone e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di [...]
Art. 8.      Chiunque con i mezzi indicati nell'art. 6 fa propaganda per la restaurazione violenta della dinastia Sabauda è punito con la reclusione da sei mesi a due anni
Art. 9.      Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria e, quando è possibile, con giudizio direttissimo
Art. 10.      Nei casi previsti dall'art. 1, con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento dell'organizzazione
Art. 11.      La presente legge cesserà di aver vigore non appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale, ed in ogni caso non oltre il [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 44.1.43 - Legge 3 dicembre 1947, n. 1546 [1].

Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico.

(G.U. 17 gennaio 1948, n. 13)

 

 

     Art. 1.

     Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del disciolto partito fascista, è punito con la reclusione da due a venti anni e con la confisca dei beni.

     Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione sino a tre anni.

 

          Art. 2.

     Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, è punito con la reclusione da uno a quindici anni.

     Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione sino a due anni.

 

          Art. 3.

     Chiunque svolge attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico, impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia o con l'inganno l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a dieci anni.

 

          Art. 4.

     Chiunque, al fine di svolgere alcune delle attività prevedute negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una banda armata di tre o più persone, è punito, per ciò solo, con la reclusione da dieci a trenta anni e con la confisca dei beni.

     Chiunque partecipa alla banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da tre a quindici anni.

 

          Art. 5.

     Nella ipotesi di concorso del delitto preveduto nell'art. 4 con alcuno dei delitti preveduti negli articolo 1, 2 e 3, quando si tratta di fatti che per la loro gravità sono tali da potere provocare o alimentare la guerra civile, i promotori o i capi possono essere puniti con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, nei casi più gravi, con la pena dell'ergastolo e con la confisca dei beni.

 

          Art. 6.

     Chiunque, per mezzo della stampa o in altro modo, pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a otto anni.

 

          Art. 7.

     Chiunque esalta pubblicamente con i mezzi indicati nell'articolo precedente le persone e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

          Art. 8.

     Chiunque con i mezzi indicati nell'art. 6 fa propaganda per la restaurazione violenta della dinastia Sabauda è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

 

          Art. 9.

     Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria e, quando è possibile, con giudizio direttissimo.

 

          Art. 10.

     Nei casi previsti dall'art. 1, con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento dell'organizzazione.

 

          Art. 11.

     La presente legge cesserà di aver vigore non appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] L'art. 10 della L. 20 giugno 1952, n. 645 ha abrogato le disposizioni della presente legge, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la stessa L. 645/1952.