§ 51.4.82 – D.L. 24 maggio 1999, n. 145.
Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:24/05/1999
Numero:145


Sommario
Art. 1.      1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: [...]
Art. 2.      1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo" sono [...]
Art. 3.      1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "alla data di efficacia del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: [...]
Art. 3 bis. 
Art. 3 ter. 
Art. 4.      1. A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli articoli 7-bis e 7-ter [...]
Art. 5.      1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle [...]
Art. 5 bis. 
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 51.4.82 – D.L. 24 maggio 1999, n. 145. [1]

Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

(G.U. 24 maggio 1999, n. 119).

 

     Art. 1.

     1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. Nel comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "L'appello contro le sentenze del pretore" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     3. Dopo l'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "alla data di efficacia del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "Se l'udienza è fissata davanti al tribunale" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis) [2].

 

          Art. 3 bis. [3]

     1. Fino alla data del 2 gennaio 2000, l'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.

     2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.

 

          Art. 3 ter. [4]

     1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: ''entrata in vigore” sono sostituite dalla seguente: (Omissis).

     2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: ''alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254'' sono sostituite dalle seguenti: ''decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145''.

 

          Art. 4.

     1. A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ed alle conseguenti necessità organizzative, e comunque non oltre il 2 gennaio 2000, le tabelle e i criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall'aggiunta alla tabella ed ai criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello stesso circondario. Resta salva l'adozione dei provvedimenti in via d'urgenza previsti dal comma 2 dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941 [5].

 

          Art. 5.

     1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e del decreto del medesimo Ministro di approvazione dei modelli dei nuovi registri, per gli affari in materia penale attribuiti al tribunale in composizione monocratica continuano ad osservarsi le disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure della Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione e di modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli.

 

          Art. 5 bis. [6]

     1. Dopo il secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 22 luglio 1999, n. 234.

[2] Comma modificato dalla L. di conversione 22 luglio 1999, n. 234.

[3] Articolo inserito dalla L. di conversione 22 luglio 1999, n. 234.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione 22 luglio 1999, n. 234.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 luglio 1999, n. 234.

[6] Articolo inserito dalla L. di conversione 22 luglio 1999, n. 234.