§ 98.1.27190 - Legge 22 luglio 1999, n. 234.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/07/1999
Numero:234


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.27190 - Legge 22 luglio 1999, n. 234.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

(G.U. 23 luglio 1999, n. 171)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145.

     All'articolo 3, comma 3:

     al capoverso 2-bis:

     è soppressa la lettera b);

     alla lettera c) le parole: "articoli 42-quater, comma 2, e 43-bis, comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12";

     alla lettera d) le parole: "articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941" e le parole: "dall'articolo 42-quater, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941";

     alla lettera e), le parole: "articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941";

     al capoverso 2-ter, le parole: "articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12".

     Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 3-bis. - 1. Fino alla data del 2 gennaio 2000, l'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.

     2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.

     Art. 3-ter. - 1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: ''entrata in vigore” sono sostituite dalla seguente: ''efficacia”.

     2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: ''alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254'' sono sostituite dalle seguenti: ''decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145''".

     All'articolo 4, comma 1, le parole: "articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941" e le parole: "previsti dal secondo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dal comma 2 dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941".

     Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis. - 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

     ''In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze'".