§ 98.1.26807 - Legge 25 giugno 1993, n. 205.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/06/1993
Numero:205


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.26807 - Legge 25 giugno 1993, n. 205.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

(G.U. 26 giugno 1993, n. 148)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122.

     All'articolo 1:

     al comma 1, il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

     a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

     b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";

     al comma 1, il capoverso 2 è soppresso;

     al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

     "3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

     a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;

     b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

     c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonchè divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

     d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

     1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

     1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

     1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

     1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati".

     All'articolo 2:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno";

     al comma 3, dopo le parole: "della legge 13 ottobre 1975, n. 654," sono inserite le seguenti: "per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962,"; e le parole: "il divieto di accesso disposto a norma dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401," sono sostituite dalle seguenti: "si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso".

     All'articolo 3:

     al comma 1, dopo le parole: "l'attività di" è inserita la seguente: "organizzazioni,"; e le parole: "da un terzo alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla metà".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5 (Perquisizioni e sequestri). 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

     2. E' sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. E' sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonchè degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.

     3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. E' sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2".

     All'articolo 6:

     al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654"”;

     il comma 6 è soppresso.

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: "commi 1, lettera b), 2 e 3," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, lettera b), e 3"; dopo le parole: "legge 13 ottobre 1975, n. 654," sono inserite le seguenti: "o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962,"; e le parole: "risultano fondati motivi per ritenere che l'attività di" sono sostituite dalle seguenti: "sussistono concreti elementi che consentono di ritenere che l'attività di organizzazioni,";

     al comma 3, le parole: "lo scioglimento dell'associazione" sono sostituite dalle seguenti: "lo scioglimento dell'organizzazione, associazione".