§ 69.3.19 - Legge 9 ottobre 1967, n. 962.
Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:09/10/1967
Numero:962


Sommario
Art. 1.  Atti diretti a commettere genocidio.
Art. 2.  Deportazione a fine di genocidio.
Art. 3.  Circostanza aggravante.
Art. 4.  Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite.
Art. 5.  Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori.
Art. 6.  Imposizione di marchi o segni distintivi.
Art. 7.  Accordo per commettere genocidio.
Art. 8.  Pubblica istigazione e apologia.
Art. 9.  Competenza per materia.


§ 69.3.19 - Legge 9 ottobre 1967, n. 962.

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

(G.U. 30 ottobre 1967, n. 272).

 

 

     Art. 1. Atti diretti a commettere genocidio.

     Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

     Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.

 

          Art. 2. Deportazione a fine di genocidio.

     Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

 

          Art. 3. Circostanza aggravante.

     Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

 

          Art. 4. Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite.

     Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

 

          Art. 5. Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori.

     Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

 

          Art. 6. Imposizione di marchi o segni distintivi.

     Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

     Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

 

          Art. 7. Accordo per commettere genocidio.

     Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'art. 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

     Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'art. 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.

     Per i promotori la pena è aumentata.

 

          Art. 8. Pubblica istigazione e apologia.

     Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

     La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

 

          Art. 9. Competenza per materia.

     La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise.