§ 67.4.137 – D.L. 11 gennaio 1974, n. 1.
Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:11/01/1974
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Costituzione, sede, circoscrizione).
Art. 2.  (Fini e compiti).
Art. 3.  (Enti consorziati).
Art. 4. (Disponibilità finanziaria)      Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 2 il Consorzio dispone
Art. 5. (Organi del Consorzio)      Sono organi del Consorzio
Art. 6.  (Presidente, vice-presidente, ufficio di presidenza )
Art. 7. (Funzioni del presidente)      Il presidente rappresenta legalmente il Consorzio ed è responsabile del buon andamento della gestione di esso; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e [...]
Art. 8. (Assemblea)      Fanno parte dell'assemblea, oltre al presidente del Consorzio
Art. 9.  (Funzioni dell'assemblea).
Art. 10.  (Consiglio direttivo).
Art. 11.  (Funzioni del consiglio direttivo).
Art. 12.  (Atti soggetti a controllo).
Art. 13.  (Collegio dei revisori dei conti).
Art. 14.  (Durata delle cariche).
Art. 15.  (Direttore generale).
Art. 16.  (Compensi degli organi consortili).
Art. 17.  (Esercizio finanziario).
Art. 17 bis.  (Copertura finanziaria).
Art. 18.  (Personale del Consorzio).
Art. 19.  (Consegna di beni di proprietà dello Stato).
Art. 20.  (Ispezioni).
Art. 21.  (Scioglimento dell'amministrazione).
Art. 22.  (Successione del Consorzio all'Ente autonomo del porto di Napoli).
Art. 22 bis.  (Ristrutturazione del sistema viario).
Art. 23.  (Regolamento di esecuzione).
Art. 24.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 67.4.137 – D.L. 11 gennaio 1974, n. 1. [1]

Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

(G.U. 12 gennaio 1974, n. 11).

 

     Art. 1. (Costituzione, sede, circoscrizione).

     E' istituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, in sostituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con legge 6 maggio 1940, n. 500.

     Il Consorzio è ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

     Ha sede legale ed amministrativa in Napoli e la sua circoscrizione è costituita dagli ambiti portuali compresi tra la località denominata Capo Miseno a nord-ovest ed il porto di Castellammare di Stabia incluso a sud-est, determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge [2].

     In relazione alle esigenze dei traffici ed alla espansione delle attività portuali, la circoscrizione consortile potrà essere modificata su proposta del Consorzio con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentita la regione Campania.

 

          Art. 2. (Fini e compiti).

     Il Consorzio è costituito allo scopo di provvedere all'esercizio commerciale dei porti della circoscrizione consortile, al loro miglioramento ed allo sviluppo del traffico.

     A tali fini al Consorzio sono affidati i seguenti compiti:

     1) studiare, promuovere ed adottare, d'intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, i provvedimenti e le iniziative intesi a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai traffici marittimi [3];

     2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per l'acquisizione di nuovi traffici ed agevolare il movimento economico dei porti della circoscrizione consortile;

     3) studiare e promuovere il miglior coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

     4) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico di detti porti;

     5) promuovere, d'intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani urbanistici e di quelli territoriali di sviluppo, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, concorrendo eventualmente alle relative spese;

     6) elaborare e proporre, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, in base alle previsioni dei piani nazionali e regionali, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti.

     I piani regolatori e i progetti di massima ed esecutivi saranno sottoposti, per le approvazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, alle amministrazioni interessate che, per l'esame tecnico-amministrativo dei relativi atti, disporranno ciascuna di sessanta giorni dalla data di ricezione degli elaborati. Comunque l'approvazione definitiva, sempre che ad essa siano interessate più amministrazioni, non potrà ritardare oltre i 180 giorni;

     7) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici o con la regione, alla esecuzione delle opere marittime e degli impianti portuali, ivi compresi quelli ferroviari, e alla manutenzione delle opere marittime. A tal fine le opere relative saranno regolate con il regime previsto per l'attuale circoscrizione del porto di Napoli [4];

     8) provvedere, a proprie spese, alla manutenzione degli impianti portuali, esclusi quelli ferroviari, e al servizio idrico;

     9) provvedere allo svolgimento dei servizi di manovra dei carri ferroviari ed all'esecuzione delle prestazioni accessorie connesse. Le relative spese, poste a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, saranno determinate convenzionalmente, in relazione all'entità dei carri manovrati e delle prestazioni accessorie e connesse.

     La convenzione dovrà stabilire inoltre le condizioni e l'obbligo del Consorzio di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio.

     All'esercizio ferroviario, ivi compresa la manutenzione ordinaria dei relativi impianti, provvede, a propria cura e spese, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

     10) gestire i beni del demanio marittimo indicati nel successivo art. 19, compresi gli spazi acquei esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione consortile, disciplinandone l'utilizzazione da parte dei terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonchè delle leggi in materia doganale.

     Dovrà essere sentito il parere del Consorzio in merito ai regolamenti per l'accosto delle navi, emanati dalle autorità marittime competenti, ai sensi degli articoli 62 del codice della navigazione e 59 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima);

     11) regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi nei porti della circoscrizione consortile; disciplinare in particolare il lavoro portuale e formare le relative tariffe in esplicazione delle funzioni attribuite alla autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, agli uffici del lavoro portuale, ai comandanti di porto e al direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle commissioni di lavoro portuale territorialmente competenti, costituiti in conformità della vigente normativa e con le attribuzioni ad esse devolute [5];

     12) gestire i mezzi meccanici di proprietà dello Stato o del Consorzio per il carico, lo scarico ed il movimento in genere delle merci e le stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

     Può, inoltre, gestire direttamente i magazzini generali e quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali, ed eventualmente altri servizi d'interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione consortile;

     13) provvedere, mediante gestione diretta, ai servizi di pulizia e d'illuminazione dei porti della circoscrizione consortile, per il cui espletamento sarà corrisposto un contributo annuale dal Ministero dei lavori pubblici o dalla regione nella misura da questi riconosciuta congrua e necessaria in base al preventivo presentato dal Consorzio;

     14) determinare le tariffe di tutti i servizi di cui ai precedenti punti, escluse le tariffe del servizio ferroviario e dei magazzini di temporanea e diretta custodia gestiti dalla dogana;

     15) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose, per via ferroviaria, stradale ed aerea, che siano state concordate con le amministrazioni medesime nell'interesse dei porti della circoscrizione consortile;

     16) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

     17) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari;

     18) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto del Consorzio.

     E' escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di aria, di terra e di mare, i servizi di segnalamento marittimo, di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria, la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonchè i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

 

          Art. 3. (Enti consorziati).

     Partecipano al Consorzio:

     lo Stato;

     la regione Campania;

     la provincia di Napoli;

     il comune di Napoli;

     la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Napoli;

     il Banco di Napoli [6];

     le provincie di Caserta, Avellino, Benevento;

     i comuni di Caserta, Avellino, Benevento;

     le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Caserta, Avellino, Benevento;

     i comuni di Bacoli, Pozzuoli, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia.

     Partecipano inoltre al Consorzio i comuni i cui porti siano successivamente inclusi nella circoscrizione consortile a norma dell'ultimo comma dell'art. 1.

     Possono partecipare al Consorzio, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, altre provincie, comuni, capoluoghi di provincia e camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e altri enti pubblici del Mezzogiorno.

     La partecipazione volontaria degli enti di cui al precedente comma è disposta, su richiesta dell'ente interessato, con decreto del Ministro per la marina mercantile, su proposta dell'assemblea del Consorzio [7].

 

          Art. 4. (Disponibilità finanziaria)

     Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 2 il Consorzio dispone:

     a) del contributo dello Stato disposto con legge [8];

     a bis) di un contributo straordinario annuo di avviamento di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 [9];

     b) dei contributi annuali degli altri enti consorziati da stabilire dai relativi organi competenti in base alle norme in vigore, sentita l'assemblea del Consorzio;

     c) delle somme e dei contributi corrisposti dalle amministrazioni competenti, in applicazione delle convenzioni di cui ai numeri 7), 9) e 13) dell'art. 2; e degli altri contributi che fossero deliberati da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;

     d) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi affidatigli e dei proventi relativi a concessioni a terzi di cui al precedente art. 2;

     e) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazione od altra forma di documentazione rilasciata dal Consorzio;

     f) dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, da determinarsi dal Consorzio, quale corrispettivo del servizio prestato ed in rapporto alle opere ed alle attrezzature approntate per tale servizio.

     Fino alla data di applicazione dei detti diritti sarà devoluta al Consorzio la tassa supplementare di ancoraggio e la metà della tassa sui passeggeri già devolute all'Ente autonomo del porto di Napoli ai sensi degli articoli 23, 30 e 48 della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Successivamente a tale data sono abolite per lo stesso porto la predetta tassa supplementare di ancoraggio e la metà della tassa sui passeggeri non spettante allo Stato;

     g) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti obbligazionari o da qualsiasi altra operazione bancaria;

     h) delle somme ricavate dalla vendita di propri beni patrimoniali;

     i) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;

     l) dei beni e delle somme spettanti al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

     Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'art. 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

 

          Art. 5. (Organi del Consorzio)

     Sono organi del Consorzio:

     il presidente;

     l'assemblea;

     il consiglio direttivo;

     il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 6. (Presidente, vice-presidente, ufficio di presidenza ) [10].

     Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la marina mercantile.

     Vice-presidente di diritto è il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento.

     Presso la presidenza, è costituito un ufficio di presidenza composto dal presidente del Consorzio, dal vice presidente, dai due segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo di cui all'art. 10 e dal presidente della giunta regionale campana o da un suo delegato [11].

     Le funzioni dell'ufficio di presidenza sono determinate nel regolamento di esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 7. (Funzioni del presidente)

     Il presidente rappresenta legalmente il Consorzio ed è responsabile del buon andamento della gestione di esso; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli oggetti di interesse dell'amministrazione consortile non attribuiti alla competenza di altri organi.

     Il presidente, quando lo ravvisi opportuno, potrà far intervenire alle sedute del consiglio direttivo e dell'assemblea, per essere sentite, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale.

     Il presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonchè le note dei canoni relativi ad autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza del Consorzio; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse del Consorzio.

     Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle stesse.

     In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci e di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganale o ferroviaria.

     Per le infrazioni alle ordinanze del presidente si applicano le norme di legge relative alle violazioni delle disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione e sull'ordinamento e la polizia dei porti emanate dall'autorità marittima.

 

          Art. 8. (Assemblea)

     Fanno parte dell'assemblea, oltre al presidente del Consorzio:

     a) in rappresentanza dello Stato:

     1) il direttore marittimo di Napoli;

     2) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;

     3) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;

     4) l'intendente di finanza di Napoli;

     5) il direttore del compartimento di Napoli delle ferrovie dello Stato;

     6) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Napoli;

     7–8–9–10–11–12) [12];

     b) in rappresentanza della regione:

     13–13 bis–13 ter) il presidente della giunta regionale o un suo delegato e due rappresentanti eletti dall'assemblea regionale fra i propri componenti [13] ;

     c) in rappresentanza degli enti locali:

     14) il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli o un suo delegato;

     15) il sindaco di Napoli, o un suo delegato;

     16) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, o un suo delegato;

     16 bis) il presidente del Banco di Napoli o un suo delegato [14] ;

     17–18–19) i presidenti delle amministrazioni provinciali di Avellino, Caserta e Benevento, o loro delegati;

     20–21–22) i sindaci di Avellino, Caserta e Benevento, o loro delegati;

     23–24–25) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino, Caserta, Benevento, o loro delegati;

     26–27–28–29–30–31) i sindaci dei comuni di Bacoli, Pozzuoli, Portici, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, o loro delegati;

     d) in rappresentanza degli operatori:

     32–33–34–35–36–37–38–39) un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei riparatori navali, dei commercianti, degli agricoltori, dell'armamento libero, dell'armamento di linea, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari;

     e) in rappresentanza dei lavoratori:

     40–41–42–43–44–45–46–47–48) sei rappresentanti delle categorie dei lavoratori portuali; due rappresentanti delle altre categorie del personale addetto ai servizi dei porti e un rappresentante della gente di mare; [15]

     49) un rappresentante del personale del Consorzio.

     Fanno altresì parte dell'assemblea un rappresentante per ciascuno degli enti ammessi al Consorzio ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 3.

     I componenti di cui alle lettere d) ed e) sono nominati dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, competenti per territorio [16].

     Il Ministro per la marina mercantile provvederà direttamente alle nomine nei casi di cui alle lettere d) ed e), qualora le designazioni non vengano effettuate entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del Ministro per la marina mercantile [17].

     Non possono essere membri dell'assemblea e decadono di diritto coloro che siano parti o patrocinatori di cause, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.

     Non possono parimenti essere membri dell'assemblea e decadono di diritto coloro che abbiano con il Consorzio rapporti di affari o di interessi, ad eccezione dei rappresentanti di cui alle lettere c), numeri 16), 23), 24), 25), e d) del presente articolo e coloro che siano dipendenti dal Consorzio ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera e) [18].

 

          Art. 9. (Funzioni dell'assemblea).

     L'assemblea:

     a) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione consortile, indicandone le direttive di massima;

     b) delibera i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi nonchè le variazioni che alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;

     c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonchè sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo;

     d) delibera sulle misure dei contributi da proporre agli enti consorziati, di cui alla lettera b) dell'art. 4;

     e) delibera sulle proposte di piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile e relative varianti, nonchè sui piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

     f) delibera sull'assunzione diretta di servizi portuali;

     g) delibera il regolamento e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio e i regolamenti interni dell'amministrazione consortile;

     h) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni.

     Tra i rappresentanti degli operatori e dei lavoratori nell'assemblea e nel consiglio direttivo, l'assemblea elegge rispettivamente, uno per ciascuna di dette categorie, il proprio segretario e il segretario del consiglio direttivo.

     L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando sia convocata dal presidente per sua iniziativa o su richiesta dei revisori dei conti o di almeno un terzo dei membri dell'assemblea.

     Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei membri in prima convocazione e di un terzo di essi in seconda convocazione.

     L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

 

          Art. 10. (Consiglio direttivo). [19]

     Il consiglio direttivo è composto oltre che dal presidente e dagli altri componenti dell'ufficio di presidenza, di cui all'art. 6, da:

     1) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;

     2) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;

     3) il direttore del compartimento di Napoli delle ferrovie dello Stato;

     4) il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, o un suo delegato;

     5) il sindaco del comune di Napoli, o un suo delegato;

     6) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli;

     7) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea delle categorie di cui alla lettera d) dell'art. 8, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi;

     8) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea dei lavoratori portuali di cui alla lettera e) dell'art. 8, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi, con esclusione del rappresentante del personale del Consorzio.

     Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del Consorzio e può suddividersi in sezioni con competenze specifiche determinate dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

     Per la validità delle riunioni del consiglio è prevista la presenza della metà più uno dei componenti.

 

          Art. 11. (Funzioni del consiglio direttivo).

     Il consiglio direttivo:

     1) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all'assemblea, nonchè le variazioni di bilancio, deliberando su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;

     2) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici e dei porti della circoscrizione consortile e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

     3) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, intesi a coordinare le attività degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie della produzione e del lavoro operanti nei porti della circoscrizione consortile;

     4) predispone i regolamenti e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio;

     5) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'assemblea, alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica nella prima riunione;

     6) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali, sulle transazioni, sulle controversie e ricorsi alle autorità competenti;

     7) predispone i piani regolatori dei porti della circoscrizione consortile e le relative varianti, nonchè i piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

     8) delibera sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

     9) delibera sui piani di destinazione e di uso delle aree dei porti stessi;

     10) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei di competenza del Consorzio;

     11) delibera sull'appalto e sui relativi capitolati dei lavori e sulle forniture nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

     12) delibera, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

     13) dispone i provvedimenti concernenti i mutui, i prestiti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

     14) delibera sui regolamenti e sulle tariffe relative alle prestazioni d'opera ed ai servizi la cui gestione o disciplina sono attribuiti al Consorzio;

     15) delibera i provvedimenti relativi all'esercizio dei servizi di cui al numero precedente;

     16) delibera sulla misura dei diritti per l'uso delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera f) dell'art. 4;

     17) delibera sulla misura del contributo previsto dall'ultimo comma dell'art. 4, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall'art. 1279 del codice della navigazione;

     18) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee al Consorzio;

     19) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui al n. 15) dell'art. 2;

     20) delibera su quanto altro per legge o per regolamento venga deferito al consiglio direttivo.

 

          Art. 12. (Atti soggetti a controllo).

     Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio e quelle del consiglio direttivo concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo aventi durata superiore ai 15 anni ed il contributo di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

     Le deliberazioni di cui alla lettera b) dell'art. 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero del tesoro.

     Le deliberazioni concernenti i prestiti e le altre operazioni finanziarie di cui alla lettera c) dell'art. 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero del tesoro.

     Il presidente del Consorzio trasmette alle amministrazioni interessate copie delle deliberazioni indicate, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

     La esecutività delle deliberazioni è sospesa fino alla data della loro approvazione.

     Le amministrazioni interessate debbono pronunciarsi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento di esse.

     Le deliberazioni concernenti il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, nonchè gli altri progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori per le opere portuali, sono approvati nei modi e nei termini indicati nell'art. 2, n. 6).

     Trascorsi i suddetti termini le deliberazioni si intendono approvate.

 

          Art. 13. (Collegio dei revisori dei conti).

     Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è composto da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro per il tesoro, con le funzioni di presidente, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'industria, commercio e artigianato designati dai rispettivi Ministri [20].

     La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'art. 2399 del codice civile.

     Il collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del codice civile.

     In particolare controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilità delle previsioni e, per quanto attiene al bilancio consuntivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

     Effettua almeno ogni trimestre verifiche della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

     Redige almeno trimestralmente ed invia a tutti Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo, ed informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti, nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

     I revisori assistono alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di fare inserire a verbale le loro osservazioni.

     I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli relativi atti dei quali possono prendere visione ed acquisire copia.

     I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito del Consorzio, nè ricevere incarichi di studio o di consulenza.

     La scadenza del collegio dei revisori coincide con il termine stabilito per la deliberazione dell'assemblea sul conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina del collegio stesso.

 

          Art. 14. (Durata delle cariche).

     Il presidente e i componenti non di diritto dell'assemblea ed i membri del collegio dei revisori, durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

 

          Art. 15. (Direttore generale).

     A capo dei servizi esecutivi del Consorzio è posto il direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo.

     Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli bandito dal Consorzio tra persone munite di laurea che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale. Il Ministro della marina mercantile può nominare, con proprio decreto, in casi particolari, il direttore generale tra persone in possesso dei suddetti requisiti [21].

 

          Art. 16. (Compensi degli organi consortili).

     Il Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, determina la misura delle indennità annue a carico del bilancio del Consorzio spettanti al presidente, al vice-presidente ed ai membri del collegio dei revisori.

     La misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organi consortili collegiali, nonchè la misura del compenso annuo ai segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo sono determinate dal Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 17. (Esercizio finanziario).

     L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

     I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno, ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

     L'avanzo netto di gestione per ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato all'eliminazione di eventuali disavanzi di esercizi precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscrivere nei conti del Consorzio per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali.

 

          Art. 17 bis. (Copertura finanziaria). [22]

     Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni, derivante dalla lettera a bis) del precedente art. 4, si provvede per l'esercizio 1974 con i residui dei fondi stanziati dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19, non utilizzati entro il 31 dicembre 1973 e relativi alla conversione dell'attività cantieristica navale in altre attività industriali. A tal fine le dette disponibilità saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 18. (Personale del Consorzio).

     Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà emanato il regolamento organico per il personale, con il quale saranno stabiliti, tenuti presenti la natura economica ed i fini produttivi del Consorzio, la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo e di quiescenza, di tutto il personale, compreso il direttore generale.

     Nel regolamento organico del personale del Consorzio saranno inserite norme transitorie per l'inquadramento del personale proveniente dall'Ente autonomo del porto di Napoli e la definizione del relativo trattamento economico.

     Per i servizi gestiti in regime di appalto e che saranno assunti direttamente dal Consorzio, il personale, che, dai registri degli uffici del lavoro, risulti stabilmente adibito ai detti servizi alla data del 30 novembre 1973, sarà inquadrato nel personale del Consorzio con qualifica corrispondente alle mansioni espletate alla data predetta.

     Le norme transitorie del regolamento organico determineranno l'inquadramento e il relativo trattamento economico, facendo salvi i diritti precedentemente acquisiti.

     Per lo svolgimento dei compiti di istituto, il Consorzio si avvale anche, in via temporanea o continuativa, nel limite fissato nel regolamento d'esecuzione del presente decreto, di impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, ovvero di ufficiali di porto, di grado non superiore a capitano di vascello senza che essi occupino posti previsti nella dotazione organica del personale dipendente dal Consorzio [23] .

     Il personale assunto successivamente al 10 novembre 1965 dal cessato Ente autonomo del porto di Napoli e dal Consorzio autonomo del porto di Napoli il quale, all'atto dell'assunzione risulti iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (INPS) può optare tra il mantenimento di tale trattamento pensionistico o l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) [24].

 

          Art. 19. (Consegna di beni di proprietà dello Stato).

     Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonchè le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione del Consorzio, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'art. 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

     Col provvedimento del Ministro per la marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma, vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile non comprese negli ambiti portuali di cui al terzo comma dell'art. 1.

     Qualora, per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre di beni consegnati al Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

 

          Art. 20. (Ispezioni).

     Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, con i Ministeri competenti, può in ogni tempo fare ispezionare l'andamento di qualsiasi ramo dei servizi affidati al Consorzio.

     Tali ispezioni debbono essere effettuate, in ogni caso, una volta per ogni esercizio finanziario. Le spese occorrenti sono a carico del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 21. (Scioglimento dell'amministrazione).

     L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dal presente decreto o dal regolamento, persista nel violarli o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento del Consorzio.

     Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione. Tale termine non potrà superare i 6 mesi dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

     Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario, il quale può essere nominato anche tra i funzionari dello Stato da collocarsi fuori ruolo.

     Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

 

          Art. 22. (Successione del Consorzio all'Ente autonomo del porto di Napoli).

     Con decorrenza dal 1 gennaio 1974 le attività e le passività dell'Ente autonomo del porto di Napoli, scaduto il 31 dicembre 1973, sono attribuite al Consorzio.

     Entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consorzio provvede alla revisione delle concessioni e degli appalti stipulati dal cessato Ente autonomo, verificandone la rispondenza alle nuove esigenze delle attività portuali.

     La revisione degli atti e dei contratti di cui al comma precedente è adottata con deliberazione del consiglio direttivo, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

     Il personale in servizio presso l'Ente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, passa alle dipendenza del Consorzio senza interruzione di lavoro ed è disciplinato, fino all'emanazione del regolamento organico di cui all'art. 18, sulla base dei vigenti regolamenti organici e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti e con salvezza della progressione di carriera e dell'attribuzione delle classi di stipendio corrispondenti alle qualifiche maturate per anzianità, previste dai regolamenti organici vigenti.

     Fino alla costituzione degli organi del Consorzio prevista dal presente decreto, i poteri del presidente, dell'assemblea e del consiglio direttivo sono esercitati da un commissario, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile sentito il Consiglio dei Ministri, e per il quale sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'articolo precedente.

 

          Art. 22 bis. (Ristrutturazione del sistema viario). [25]

     Il Consorzio elaborerà, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione - sentita la regione Campania e gli enti locali interessati - un piano di ristrutturazione del sistema viario che preveda le opere necessarie ed urgenti al fine di eliminare le attuali gravi difficoltà del traffico stradale nel retroterra urbano.

     Il piano sarà sottoposto per l'approvazione alle amministrazioni interessate, che dovranno provvedere entro il termine di 90 giorni dalla ricezione.

 

          Art. 23. (Regolamento di esecuzione).

     Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, sarà emanato il regolamento d'esecuzione del presente decreto.

     Il regolamento disciplinerà anche l'esercizio delle attribuzioni consortili nei porti di Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici, Pozzuoli e Baia.

 

          Art. 24.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 11 marzo 1974, n. 46.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[3] Numero così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[4] Numero così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[5] Numero così sostituito dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[6] Alinea inserito dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[8] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[9] Lettera inserita dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[10] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[11] Comma così sostituito dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[12] Numero abrogato dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[13] Numero così sostituito dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[14] Numero inserito dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[15] Lettera così modificata dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[16] Comma così sostituito dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[17] Comma così sostituito dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[19] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[21] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 6 aprile 1983, n. 103.

[22] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.

[25] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 11 marzo 1974, n. 46.