§ 67.4.12D - Legge 11 marzo 1974, n. 46.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:11/03/1974
Numero:46


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:


§ 67.4.12D - Legge 11 marzo 1974, n. 46.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

(G.U. 13 marzo 1974, n. 68)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     Nell'articolo 1, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge".

     Nell'articolo 2

     al secondo comma, alla fine del numero 1), le parole: "ai detti traffici" sono sostituite con le altre: "ai traffici marittimi";

     al secondo comma, numero 7), le parole: "delle opere stesse" sono sostituite con le altre: "delle opere marittime";

     al secondo comma, il numero 11) è sostituito con il seguente:

     "11) regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi nei porti della circoscrizione consortile; disciplinare in particolare il lavoro portuale e formare le relative tariffe in esplicazione delle funzioni attribuite alla autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, agli uffici del lavoro portuale, ai comandanti di porto e al direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle commissioni di lavoro portuale territorialmente competenti, costituiti in conformità della vigente normativa e con le attribuzioni ad esse devolute".

     Nell'articolo 3

     al primo comma, fra i partecipanti al Consorzio, è inserito come sesto dell'elenco: il Banco di Napoli";

     all'ultimo comma, in fine, le parole: "sentita l'assemblea" sono sostituite con le altre: "su proposta dell'assemblea".

     Nell'articolo 4

     al primo comma, la lettera a) è sostituita con la seguente:

     "a) del contributo dello Stato disposto con legge";

     al primo comma, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

     "a-bis) di un contributo straordinario annuo di avviamento di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977".

     Nell'articolo 6

     la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente:

     (Presidente, vice presidente, ufficio di presidenza)

     il terzo comma è sostituito con il seguente:

     "Presso la presidenza, è costituito un ufficio di presidenza composto dal presidente del Consorzio, dal vice presidente, dai due segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo di cui all'art. 10 e dal presidente della giunta regionale campana o da un suo delegato".

     Nell'articolo 8

     al primo comma, lettera a), sono soppressi i rappresentanti corrispondenti ai numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12);

     al primo comma, lettera b), il numero 13) è sostituito con i seguenti:

     "13), 13 bis), 13 ter) il presidente della giunta regionale o un suo delegato e due rappresentanti eletti dall'assemblea regionale fra i propri componenti".

     al primo comma, lettera c) dopo il numero 16), è inserito il seguente:

     "16 bis) il presidente del Banco di Napoli o un suo delegato";

     al primo comma, alla lettera e), dopo le parole: "lavoratori portuali" sono soppresse le parole: "di cui tre del porto di Napoli";

     il terzo comma è sostituito con il seguente:

     "I componenti di cui alle lettere d) ed e) sono nominati dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, competenti per territorio.";

     il quarto comma è sostituito con il seguente:

     "Il Ministro per la marina mercantile provvederà direttamente alle nomine nei casi di cui alle lettere d) ed e), qualora le designazioni non vengano effettuate entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del Ministro per la marina mercantile.";

     all'ultimo comma le parole: "di cui alla lettera d) sono sostituite con le altre: "di cui alle lettere c), numeri 16), 23), 24), 25), e d)".

     L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

     "Art. 10. (Consiglio direttivo).

     Il consiglio direttivo è composto oltre che dal presidente e dagli altri componenti dell'ufficio di presidenza, di cui all'art. 6, da:

     1) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;

     2) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;

     3) il direttore del compartimento di Napoli delle ferrovie dello Stato;

     4) il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, o un suo delegato;

     5) il sindaco del comune di Napoli, o un suo delegato;

     6) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli;

     7) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea delle categorie di cui alla lettera d) dell'art. 8, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi;

     8) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea dei lavoratori portuali di cui alla lettera e) dell'art. 8, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi, con esclusione del rappresentante del personale del Consorzio.

     Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del Consorzio e può suddividersi in sezioni con competenze specifiche determinate dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

     Per la validità delle riunioni del consiglio è prevista la presenza della metà più uno dei componenti".

     Nell'articolo 13, al primo comma, dopo le parole: "delle finanze", sono inserite le altre: ", del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e dell'aviazione civile,".

     Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

     "Art. 17 bis. (Copertura finanziaria).

     Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni, derivante dalla lettera a-bis) del precedente art. 4, si provvede per l'esercizio 1974 con i residui dei fondi stanziati dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19, non utilizzati entro il 31 dicembre 1973 e relativi alla conversione dell'attività cantieristica navale in altre attività industriali. A tal fine le dette disponibilità saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     Nell'articolo 18

     all'ultimo comma, sono aggiunte le parole: "senza che essi occupino posti previsti nella dotazione organica del personale dipendente dal Consorzio";

     alla fine dell'articolo, è aggiunto il seguente comma:

     "Il personale assunto successivamente al 10 novembre 1965 dal cessato Ente autonomo del porto di Napoli e dal Consorzio autonomo del porto di Napoli il quale, all'atto dell'assunzione risulti iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (INPS) può optare tra il mantenimento di tale trattamento pensionistico o l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL)".

     Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:

     "Art. 22 bis. (Ristrutturazione del sistema viario).

     Il Consorzio elaborerà, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione - sentita la regione Campania e gli enti locali interessati - un piano di ristrutturazione del sistema viario che preveda le opere necessarie ed urgenti al fine di eliminare le attuali gravi difficoltà del del traffico stradale nel retroterra urbano.

     Il piano sarà sottoposto per l'approvazione alle amministrazioni interessate, che dovranno provvedere entro il termine di 90 giorni dalla ricezione".