§ 66.3.47 – D.P.R. 9 giugno 1981, n. 337.
Corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:09/06/1981
Numero:337


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° febbraio 1981 gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 100 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per i dipendenti dei monopoli di Stato, con [...]
Art. 2.      In prima applicazione del presente decreto, l'inquadramento del personale nei livelli retributivi di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base della anzianità di [...]
Art. 3.      Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto su tutti gli elementi retributivi indicati negli articoli 153 e 154 della [...]
Art. 4.      I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto e quello in godimento alla data del 31 [...]
Art. 5.      Per il pagamento dei nuovi trattamenti economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312
Art. 6.      Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283


§ 66.3.47 – D.P.R. 9 giugno 1981, n. 337.

Corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 30 giugno 1981, n. 177).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° febbraio 1981 gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 100 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per i dipendenti dei monopoli di Stato, con esclusione dei funzionari con qualifica dirigenziale o con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale, di ispettore capo ed equiparati, sono sostituiti come segue:

 

Qualifica funzionale

Importo

I

L.

2.160.000 (*)

II

"

2.676.000

III

"

3.036.000

IV

"

3.372.000

V

"

3.700.000

VI

"

4.320.000

VII

"

5.040.000

VIII

"

6.000.000

 

 

 

(*) L. 2.400.000 dopo sei mesi dalla data di assunzione.

 

     In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica funzionale nella quale risultano inquadrati, per lo svolgimento degli stessi compiti, i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, previo superamento di apposita prova di lavoro da parte del personale stagionale da occupare come agente qualificato (IV qualifica funzionale).

 

          Art. 2.

     In prima applicazione del presente decreto, l'inquadramento del personale nei livelli retributivi di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base della anzianità di servizio, di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dell'Amministrazione, osservando le seguenti modalità e con riferimento alla posizione giuridica ed economica rivestita alla data del 31 gennaio 1981.

     Nel caso in cui l'anzianità sia riferita a servizi di ruolo prestati in qualifiche cui corrisponde un unico livello retributivo, si determina, sulla base dell'anzianità complessiva, il trattamento corrispondente ai nuovi stipendi annui lordi di cui al precedente art. 1, comprendendo nella progressione economica, da computare in base all'art. 100, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche il valore monetario della parte di biennio residua, con arrotondamento a mese intero delle frazioni superiori a 15 giorni.

     Ove l'importo così determinato cada tra due classi o scatti, il dipendente, ferma restando l'attribuzione ad personam del trattamento stesso, si considera Collocato nella classe o scatto di stipendio immediatamente inferiore. La frazione di biennio corrispondente alla differenza tra quest'ultimo ed il trattamento ad personam, e valutata per l'ulteriore progressione economica.

     Qualora il servizio di ruolo complessivamente maturato sia invece riferibile a diverse posizioni, cui corrispondono più livelli retributivi:

     a) si computa, anzitutto, l'anzianità riferita al più basso di tali livelli retributivi e sulla base dei nuovi stipendi di cui all'art. 1 si determina il relativo valore monetario, con i criteri di cui al precedente secondo comma, detraendo da questo l'importo iniziale del livello;

     b) si trasferisce poi detto valore monetario nel livello superiore, sommandolo all'iniziale di quest'ultimo; all'anzianità corrispondente si aggiunge il periodo di servizio prestato nella posizione relativa a tale livello determinando, con le modalità di cui al secondo comma, lo stipendio corrispondente;

     c) in presenza di ulteriori passaggi di livello si procede in modo analogo;

     d) in sede di passaggio dal penultimo all'ultimo dei livelli retributivi presi in considerazione, oltre quello di cui alla precedente lettera b), lo stipendio si determina con le modalità previste dall'art. 116 della legge 11 luglio 1980, n. 312 aggiungendo all'anzianità corrispondente quella maturata nell'ultimo livello applicando poi il precedente terzo comma.

     Nel caso che i passaggi a suo tempo intervenuti comportino l'attribuzione al dipendente di un livello retributivo inferiore a quello in precedenza valutato, verranno seguiti, per la determinazione del relativo trattamento economico, i criteri di cui sopra osservando la esatta successione cronologica dei vari passaggi.

     I servizi prestati in posizione non di ruolo sono valutati con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, in ragione dell'1,25% annuo dello stipendio lordo iniziale delle corrispondenti qualifiche funzionali.

 

          Art. 3.

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto su tutti gli elementi retributivi indicati negli articoli 153 e 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonchè sui compensi previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271; non hanno, invece, effetto sui compensi indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 910.

 

          Art. 4.

     I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto e quello in godimento alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compreso l'acconto di L. 40.000 mensili, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 873, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 910, decorrono:

     dal 1° febbraio 1981, nella misura dell'80%;

     dal 1° febbraio 1982, per la differenza.

     E' fatta salva l'integrale corresponsione dei benefici conseguenti alla progressione economica per anzianità maturata successivamente al 1° febbraio 1981.

     Il dipendente mantiene ad personam il trattamento già in godimento qualora quello spettante dal 1° febbraio 1981 risulti di importo inferiore. In tale caso il dipendente si considera collocato nella classe di stipendio immediatamente inferiore, conservando ai fini della progressione economica la frazione di anzianità posseduta.

 

          Art. 5.

     Per il pagamento dei nuovi trattamenti economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Per le ritenute per contributi sindacali si applicano le disposizioni di cui all'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 6.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.