§ 66.3.44 – D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 910.
Corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di acconti sui futuri benefici economici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:23/12/1980
Numero:910


Sommario
Art. 1.      Al personale appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, escluso quello con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, sono corrisposte, a [...]
Art. 2.      Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione [...]
Art. 3.      Con decorrenza dal 1° luglio 1980, per il personale contemplato nella legge 14 dicembre 1978, n. 798, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario sono [...]
Art. 4.      Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 873


§ 66.3.44 – D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 910.

Corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di acconti sui futuri benefici economici.

(G.U. 3 gennaio 1981, n. 2).

 

     Art. 1.

     Al personale appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, escluso quello con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:

     L. 10.000 una tantum individuali, a partire dal 1° luglio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della 13a mensilità;

     L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1° gennaio 1980, da corrispondersi anche con la 13a mensilità.

 

          Art. 2.

     Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Esse sono corrisposte ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

     Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni; le stesse somme non sono computabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

     Gli importi di L. 10.000 e L. 40.000 di cui al primo comma sono assoggettati alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1980, per il personale contemplato nella legge 14 dicembre 1978, n. 798, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario sono determinati come appresso:

     un centosettantacinquesimo della retribuzione mensile lorda - comprensiva del rateo della 13a mensilità e tenuto conto della classe in godimento - maggiorato del quindici per cento; per il lavoro notturno o festivo la maggiorazione è del trenta per cento e per quello notturno-festivo è del cinquanta per cento. Le misure orarie come sopra determinate saranno integrate con un coefficiente pari a 1/2.100 della indennità integrativa speciale annuale maturata nell'anno precedente a quello di riferimento delle prestazioni straordinarie rese.

 

          Art. 4.

     Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 873.