§ 66.1.38 – D.L. 30 novembre 1970, n. 870.
Attuazione del Regolamento C.E.E. sulla politica agricola comune del tabacco greggio e integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:30/11/1970
Numero:870


Sommario
Art. 1.      Il monopolio della coltivazione, della prima trasformazione, dell'importazione e della vendita dei tabacchi greggi, di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul [...]
Art. 2.      Per l'acquisto del tabacco greggio occorrente alle proprie fabbricazioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può provvedere direttamente nei luoghi di produzione [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      Sono abrogati
Art. 4.      Le disposizioni del presente decreto si applicano in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
Art. 5.      All'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) sono aggiunti i seguenti quarto e quinto [...]
Art. 6. 
Art. 7.  [7]
Art. 8. 
Art. 9.      La Sezione specializzata, per l'assolvimento dei propri compiti, di regola utilizza, in rapporto alle effettive esigenze, i locali, i magazzini, gli stabilimenti e le [...]
Art. 10.      Gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione del tabacco greggio di cui al Regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970 graveranno sul fondo di [...]
Art. 11.      L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) è autorizzata a contrarre, in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 66.1.38 – D.L. 30 novembre 1970, n. 870. [1]

Attuazione del Regolamento C.E.E. sulla politica agricola comune del tabacco greggio e integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303.

(G.U. 30 novembre 1970, n. 303).

 

     Art. 1.

     Il monopolio della coltivazione, della prima trasformazione, dell'importazione e della vendita dei tabacchi greggi, di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni, è abolito [2].

     A partire dal raccolto della campagna agricola 1970, il tabacco greggio è sottoposto alla organizzazione comune dei mercati disciplinata dal Regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L. 94/1 del 28 aprile 1970.

     Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite le amministrazioni interessate, saranno stabilite le modalità per l'applicazione dei provvedimenti adottati dalle Comunità europee nell'ambito del Regolamento comunitario di cui al precedente comma.

 

          Art. 2.

     Per l'acquisto del tabacco greggio occorrente alle proprie fabbricazioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può provvedere direttamente nei luoghi di produzione nazionale, con le stesse modalità previste per l'acquisto dei tabacchi esteri, dall'art. 10 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 2 bis. [3]

     Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza della vendita del tabacco allo stato verde, sciolto e greggio.

     Analogo trattamento di esenzione si applica per l'importazione dall'estero del detto prodotto.

 

          Art. 3.

     Sono abrogati:

     a) il 3° comma dell'art. 45, l'art. 49, il 1° comma dell'art. 55, il 3° comma dell'art. 56, il n. 2 dell'art. 64, i numeri 1 e 2 dell'art. 66, il n. 1 dell'art. 67, il n. 1 dell'art. 75, l'art. 77, l'art. 78, il n. 2 dell'art. 100, l'art. 104 della legge 17 luglio 1942, n. 907;

     b) il n. 2 dell'art. 1 ed il n. 2 dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1951, n. 27;

     c) il decreto ministeriale 20 marzo 1917, n. 2877; il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni; il regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298; la legge 21 aprile 1961, n. 342; il decreto ministeriale 7 novembre 1961; la legge 17 dicembre 1965, n. 1432, e ogni altra disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.

     Sono soppresse:

     1) le parole "della semina e coltivazione del tabacco e" dal titolo dell'art. 55; le parole "greggi e semi" dal titolo dell'art. 66; le parole "esportazione senza permesso di foglie di tabacco" dal titolo dell'art. 67; le parole "da L. 6.000 a L. 20.000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia e" dal 1° comma dell'art. 92; le parole "da L. 10.000 a L. 15.000 per ogni chilogrammo in più, se si tratta di tabacco in foglia, e" dal 1° comma dell'art. 93; le parole "di tabacco greggio o" dal 1° e dal 3° comma dell'art. 95 della legge 17 luglio 1942, n. 907;

     2) le parole "e quando nei casi preveduti dall'art. 64 n. 2 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le piante abusivamente trapiantate o coltivate superano rispettivamente il numero di 500 e di 300" dell'art. 4 della legge 3 gennaio 1951, n. 27.

     L'art. 3 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [4].

     Quando nelle disposizioni relative al monopolio dei tabacchi ricorre il termine "tabacco" esso va riferito a quello lavorato secondo la classificazione della tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana alla voce 24.02.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

          Art. 5.

     All'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:

     (Omissis) [5].

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7. [7]

 

          Art. 8. [8]

 

          Art. 9.

     La Sezione specializzata, per l'assolvimento dei propri compiti, di regola utilizza, in rapporto alle effettive esigenze, i locali, i magazzini, gli stabilimenti e le attrezzature che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dichiara disponibili in conseguenza dell'abolizione del monopolio dei tabacchi greggi di cui all'art. 1. Può, inoltre, affidare i compiti medesimi all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il raccolto 1970.

     La Sezione in caso di necessità può avvalersi dell'opera delle cooperative e dei loro consorzi e degli enti di sviluppo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata. Può inoltre avvalersi di altri operatori economici, singoli od associati, secondo la procedura prevista dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

 

          Art. 10.

     Gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione del tabacco greggio di cui al Regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970 graveranno sul fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

 

          Art. 11.

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) è autorizzata a contrarre, in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, mutui per un ulteriore ammontare di venti miliardi di lire.

     Per fronteggiare gli oneri di finanziamento di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971, il cui importo sarà fatto affluire al conto corrente infruttifero già intestato all'A.I.M.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato.

     Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'A.I.M.A. farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

     All'indicato onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1259 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 27 gennaio 1971, n. 3.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1971, n. 3.

[3] Articolo inserito dalla L. di conversione 27 gennaio 1971, n. 3.

[4] Comma modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1971, n. 3.

[5] Comma modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1971, n. 3.

[6] Articolo modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1971, n. 3 e ora abrogato dall'art. 19 della L. 14 agosto 1982, n. 610.

[7] Articolo modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1971, n. 3 e ora abrogato dall'art. 19 della L. 14 agosto 1982, n. 610.

[8] Articolo abrogato dall'art. 19 della L. 14 agosto 1982, n. 610.