§ 2.6.29 – D.L. 18 dicembre 1968, n. 1234.
Norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:18/12/1968
Numero:1234


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, si applicano per la concessione [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo, i produttori agricoli interessati sono tenuti a comunicare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      Per la verifica delle dichiarazioni attestanti i quantitativi di olive lavorate e di olio prodotto dai frantoi e dai sansifici, in relazione all'effettivo impiego degli [...]
Art. 5.      Per le campagne di commercializzazione 1967-68 e 1968-69, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a corrispondere ai produttori di olio di [...]
Art. 6.      Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 9, sono estese, per quanto applicabili, per [...]
Art. 6 bis. 
Art. 6 ter. 
Art. 7.      E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi quale ulteriore apporto, al "Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti [...]
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, quale risulta integrato dall'articolo unico della legge di conversione 18 gennaio 1968, n. 10 è [...]
Art. 9.      All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma [...]
Art. 10.      Per far fronte alle spese di cui al presente decreto il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'anno 1969, con il Consorzio di credito per le opere [...]
Art. 11.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 12.      Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di [...]


§ 2.6.29 – D.L. 18 dicembre 1968, n. 1234. [1]

Norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli.

(G.U. 18 dicembre 1968, n. 321).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, si applicano per la concessione dell'integrazione di prezzo comunitaria dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-69, con le modifiche di cui al presente decreto.

 

          Art. 2. [2]

     Al decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     l'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Le commissioni provinciali di cui al successivo art. 11 stabiliscono, per singole zone, le rese medie di produzione in olive e in olio e indicano i livelli massimi di tali rese conseguibili nelle zone stesse.

     "Tali rese medie dovranno essere determinate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234. Esse saranno rese pubbliche attraverso gli albi pretori delle sedi comunali entro 15 giorni dalle definizioni provinciali.

     "Qualora la quantità del prodotto indicato nelle domande di integrazione di prezzo superi quella corrispondente alle quantità desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalla commissione provinciale, il quantitativo di olio ammissibile all'integrazione è determinato, sulla base di opportuni controlli, dalla commissione medesima. I provvedimenti conseguenti sono resi pubblici con le modalità previste al comma precedente.

     "Nelle domande di integrazione di prezzo debbono essere indicati l'oleificio presso cui è stato ottenuto l'olio cui si riferisce la domanda e le date in cui è stata effettuata la molitura delle olive. I produttori che abbiano venduto le olive debbono indicare il nome dell'acquirente e le quantità vendute";

     all'art. 5, primo comma, dopo le parole: "il proprietario delle olive", sono aggiunte le altre: "ed il produttore delle medesime";

     all'art. 5, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:

     "nonchè copia a ricalco delle pagine dei registri medesimi per la parte concernente la decade cui si riferiscono i predetti dati riassuntivi";

     il primo ed il terzo comma dell'art. 7 sono abrogati;

     il secondo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

     "Per le esigenze anzidette possono essere comandati, presso l'azienda e gli uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti di altre amministrazioni dello Stato nonchè di enti pubblici operanti nel settore dell'agricoltura. L'onere del personale comandato è assunto dall'azienda";

     i primi due commi dell'art. 11 sono sostituiti dal seguente:

     "In ciascuna provincia produttrice di olio di oliva è istituita, presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, una commissione, nominata con decreto prefettizio, costituita:

     1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

     2) dall'ispettore provinciale dell'alimentazione in qualità di vice presidente;

     3) da due funzionari tecnici dell'Ispettorato agrario provinciale e da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;

     4) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

     5) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo rappresentante;

     6) dal presidente dell'ente di sviluppo o da un suo rappresentante, limitatamente alle provincie in cui operi detto ente;

     7) da 5 rappresentanti di produttori olivicoli, di cui uno, dove esista, presidente di cooperativa olivicola, scelti dal prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria";

     all'art. 11, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "Le adunanze della commissione sono valide con l'intervento di sei membri escluso il presidente";

     all'art. 11, quinto comma, è aggiunta la seguente lettera:

     "g) stabilire per singole zone la resa media in olive e la resa media in olio, per periodi di lavorazione".

 

          Art. 3.

     Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo, i produttori agricoli interessati sono tenuti a comunicare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio, per il raccolto 1968-69, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste i dati e le notizie occorrenti all'esatta individuazione dei fondi ove si producono le olive, dell'estensione della superficie aziendale coltivata ad oliveto e del numero delle piante, degli ordinamenti colturali nonchè dei sistemi e dei rapporti di conduzione [3].

     Coloro che non abbiano comunicato entro i termini prescritti i dati e le notizie di cui al precedente comma o li abbiano comunicati infedelmente, decadono dal beneficio dell'integrazione di prezzo.

     Per ottenere le integrazioni di prezzo, gli aventi diritto debbono inoltrare domanda all'ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui è situata l'azienda, entro i termini e secondo le modalità stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda per la parte di propria spettanza e il pagamento dell'integrazione sarà disposto a favore di essi secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti.

     (Omissis) [4].

     Le comunicazioni e le domande di cui ai commi precedenti sono esenti da bollo.

 

          Art. 3 bis. [5]

     Su richiesta dell'interessato, al momento della domanda di integrazione, il pagamento dell'integrazione di prezzo sarà effettuato a mezzo di vaglia postale od assegno circolare intestato al produttore ed inviato al domicilio dichiarato nella domanda stessa.

 

          Art. 4.

     Per la verifica delle dichiarazioni attestanti i quantitativi di olive lavorate e di olio prodotto dai frantoi e dai sansifici, in relazione all'effettivo impiego degli impianti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi degli organi dipendenti dal Ministero delle finanze e degli ispettorati del lavoro.

     Agli effetti della integrazione di prezzo le olive raccolte e molite nei mesi di settembre e di ottobre 1968 sono considerate di competenza della campagna di commercializzazione che ha inizio il primo novembre successivo.

     (Omissis) [6].

 

          Art. 5.

     Per le campagne di commercializzazione 1967-68 e 1968-69, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a corrispondere ai produttori di olio di vinaccioli destinato ad uso alimentare un aiuto alla produzione nelle misure e con le modalità stabilite, per ciascuna campagna, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

     L'ammontare complessivo dell'aiuto non potrà superare l'importo della somma imputabile al F.E.O.G.A.

     Per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente comma sono applicabili le norme del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, convertito nella legge 31 ottobre 1967, n. 999.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 9, sono estese, per quanto applicabili, per la concessione delle integrazioni di prezzo comunitarie per i semi di colza, ravizzone e girasole, di produzione 1968.

     (Omissis) [7].

 

          Art. 6 bis. [8]

     Non è ammesso ricorso avverso i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo qualora il relativo importo sia stato riscosso.

 

          Art. 6 ter. [9]

     All'art. 5, primo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, sono aggiunte le seguenti lettere:

     i) dal direttore generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     l) dal direttore generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     m) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 7.

     E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi quale ulteriore apporto, al "Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari" di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

     La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, per essere versata al fondo stesso.

     Da tale fondo, in relazione alle esigenze, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

 

          Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, quale risulta integrato dall'articolo unico della legge di conversione 18 gennaio 1968, n. 10 è sostituito dal seguente:

     "Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), nel corso degli anni finanziari 1968 e 1969, può essere autorizzata per l'esecuzione degli interventi nel settore agricolo, a contrarre prestiti a breve termine e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi, con aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, per far fronte ai pagamenti in caso di temporanea insufficienza delle somme disponibili sul Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari".

     Per fronteggiare gli oneri di finanziamento derivanti dalla contrazione dei prestiti di cui sopra, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969 che sarà fatta affluire all'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale in aggiunta all'importo di lire 2.500 milioni di cui al richiamato art. 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051.

     Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'A.I.M.A. farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

 

          Art. 9.

     All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di L. 3.000 milioni da iscrivere in bilancio nell'anno 1969, in relazione alle necessità, per oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto [10].

     Per gli oneri di carattere generale, derivanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'attuazione del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1969 [11].

     Negli oneri di carattere generale, di cui al precedente comma, sono compresi anche quelli conseguenti all'applicazione delle norme dell'art. 42 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143 [12].

     Le somme saranno ripartite fra i vari titoli di spesa con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta di quello per l'agricoltura e le foreste.

     I rendiconti sugli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo a favore degli ispettorati provinciali dell'alimentazione per provvedere alle spese di cui sopra, sono assoggettati al controllo decentrato delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

 

          Art. 10.

     Per far fronte alle spese di cui al presente decreto il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'anno 1969, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 106 miliardi e 900 milioni.

     Il mutuo comprenderà, oltre al ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi allo stesso esercizio.

     Il mutuo di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, sarà contratto nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

     Il servizio del mutuo sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolato a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio finanziario 1970.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

     (Omissis) [13].

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 12 febbraio 1969, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 12 febbraio 1969, n. 5.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 12 febbraio 1969, n. 5.

[4] Comma abrogato dalla L. di conversione 12 febbraio 1969, n. 5.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione 12 febbraio 1969, n. 5.

[6] Comma abrogato dalla L. di conversione 12 febbraio 1969, n. 5.

[7] Comma abrogato dalla L. di conversione 12 febbraio 1969, n. 5.

[8] Articolo inserito dalla L. di conversione 12 febbraio 1969, n. 5.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione 12 febbraio 1969, n. 5.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 febbraio 1969, n. 5.

[11] Comma inserito dalla L. di conversione 12 febbraio 1969, n. 5.

[12] Comma inserito dalla L. di conversione 12 febbraio 1969, n. 5.

[13] Comma abrogato dalla L. di conversione12 febbraio 1969, n. 5.