§ 2.8.37 - D.L. 21 novembre 1967, n. 1050 .
Corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della C.E.E. e destinati alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:21/11/1967
Numero:1050


Sommario
Art. 1.      L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere l'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole, [...]
Art. 2.      L'integrazione di cui al precedente art. 1 è corrisposta, secondo i principi ed i criteri indicati dai regolamenti comunitari n. 116/67 del 6 giugno 1967 e numero 224/67 del 28 giugno 1967, per [...]
Art. 3.      Per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati con il presente decreto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione.
Art. 4.      L'integrazione di cui al precedente art. 1 verrà concessa, su domanda delle ditte interessate, corredata del relativo certificato e secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero delle [...]
Art. 5.      Ai controlli previsti dagli articoli 2, 8 e10 del regolamento n. 116/67 provvede il Ministero delle finanze cui compete altresì di fissare le prescrizioni concernenti i certificati di cui [...]
Art. 6.      L'interessato, in caso di fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione secondo la facoltà prevista dall'art. 3 dell'anzidetto regolamento comunitario, è tenuto, all'atto della [...]
Art. 6 bis. 
Art. 7.      Per gli olii di oliva, per gli olii di sansa di oliva e per gli olii da semi nonchè per gli olii acidi di raffinazione di oliva e di semi e per gli acidi grassi sia di oliva che di semi, [...]
Art. 8.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1968, l'olio di semi di colza e di ravizzone prodotto in territorio nazionale è assoggettato ad un diritto [...]
Art. 9.      Il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo non viene applicato per le partite di semi di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone [...]
Art. 10.      Sono esclusi dal pagamento del diritto erariale speciale gli oli di semi di colza e ravizzone e gli oli di semi di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenati che, alla data di [...]
Art. 11.      Per gli atti economici concernenti il commercio dei semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 3%. Gli olii da semi, anche se [...]
Art. 12.      Per gli olii da semi raffinati o comunque trattati con procedimenti fisico-chimici esportati all'estero, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. [...]
Art. 13.      L'onere relativo agli interventi previsti dal presente decreto graverà sul "Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari" di cui all'art. [...]
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 2.8.37 - D.L. 21 novembre 1967, n. 1050 [1].

Corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della C.E.E. e destinati alla disoleazione.

(G.U. 21 novembre 1967, n. 290).

 

     Art. 1.

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere l'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole, prevista dall'art. 27 del regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi.

 

          Art. 2.

     L'integrazione di cui al precedente art. 1 è corrisposta, secondo i principi ed i criteri indicati dai regolamenti comunitari n. 116/67 del 6 giugno 1967 e numero 224/67 del 28 giugno 1967, per prodotto comunitario raccolto nella campagna 1967 e utilizzato per la produzione di olio.

     L'ammontare dell'integrazione, determinato dai competenti organi della C.E.E., viene reso di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede del Ministero delle finanze e viene riportato settimanalmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella rubrica "Disposizioni e comunicati".

 

          Art. 3.

     Per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati con il presente decreto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione.

     A tale scopo i suddetti ispettorati provvederanno ad espletare i servizi necessari onde assicurare l'esatta applicazione delle norme del presente decreto.

     Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione provvede al pagamento dell'integrazione di prezzo spettante agli aventi diritto con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi con le modalità indicate all'art. 60 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal capo dell'ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni della Corte dei conti competenti per territorio.

 

          Art. 4.

     L'integrazione di cui al precedente art. 1 verrà concessa, su domanda delle ditte interessate, corredata del relativo certificato e secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero delle finanze in relazione ai compiti allo stesso affidati con successivo art. 5, dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione nella cui giurisdizione ha sede lo stabilimento di estrazione presso il quale i semi sono stati posti sotto controllo.

     I moduli per la domanda di concessione della integrazione di cui sopra debbono essere ritirati presso gli ispettorati provinciali dell'alimentazione.

 

          Art. 5.

     Ai controlli previsti dagli articoli 2, 8 e10 del regolamento n. 116/67 provvede il Ministero delle finanze cui compete altresì di fissare le prescrizioni concernenti i certificati di cui all'art. 3 del predetto regolamento comunitario e di provvedere alla loro convalida, sia nel caso in cui l'ammontare della integrazione sia quello applicabile il giorno in cui viene rilasciato il certificato stesso, sia nel caso di fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione.

     Il Ministero delle finanze è autorizzato ad impartire le disposizioni per l'attuazione degli eventuali provvedimenti relativi alla modifica dell'ammontare dell'integrazione e alla sospensione della prefissazione di detto ammontare adottati dai competenti organi della C.E.E. a norma dell'art. 7 del regolamento comunitario numero 116/67 in caso di situazione anormale nel mercato dei semi della Comunità.

 

          Art. 6.

     L'interessato, in caso di fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione secondo la facoltà prevista dall'art. 3 dell'anzidetto regolamento comunitario, è tenuto, all'atto della presentazione della domanda di prefissazione, a costituire un deposito cauzionale di L. 1875 per 100 kg. di semi di colza, di ravizzone e di girasole, ovvero a prestare fidejussione bancaria per un medesimo ammontare.

     Le modalità per la costituzione della cauzione o per la prestazione di fidejussione, nonchè per lo svincolo o incameramento totale o parziale delle somme corrispondenti a tali garanzie finanziarie, saranno determinate con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

 

          Art. 6 bis. [2]

     L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo provvede anche a corrispondere per i semi di colza e ravizzone prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e sottoposti a disoleazione in Italia nel corso della stessa campagna, l'integrazione supplementare di lire 421,875 al quintale, istituita con regolamento n. 876/67/CEE dal Consiglio del 20 novembre 1967.

     La liquidazione delle somme dovute a titolo di integrazione supplementare sarà effettuata secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e sulla base della documentazione richiesta per l'integrazione ordinaria.

 

          Art. 7.

     Per gli olii di oliva, per gli olii di sansa di oliva e per gli olii da semi nonchè per gli olii acidi di raffinazione di oliva e di semi e per gli acidi grassi sia di oliva che di semi, esportati tal quali o contenuti in prodotti esportati, l'imposta di fabbricazione viene rimborsata o accreditata alle ditte interessate secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

     Parimenti, sempre con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, potranno essere rimborsate o accreditate alle ditte interessate l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine sugli oli di semi, sugli oli di semi idrogenati, sugli oli acidi di semi nonchè sugli acidi grassi da oli di semi impiegati nella preparazione dei prodotti industriali di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769 [3].

 

          Art. 8.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1968, l'olio di semi di colza e di ravizzone prodotto in territorio nazionale è assoggettato ad un diritto erariale speciale di L. 20 al kg.

     Per lo stesso periodo tale diritto erariale speciale si applica anche all'olio di semi di colza e di ravizzone, proveniente dall'estero, tal quale o contenuto nei semi oleosi o in altri prodotti diversi dai semi.

     Lo stesso diritto e per il medesimo periodo si applica all'olio di colza e ravizzone parzialmente o totalmente idrogenato importato dall'estero.

     Il diritto erariale speciale stabilito con il presente articolo si applica in aggiunta all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine previste dall'art. 16 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.

     E' escluso dal pagamento del diritto erariale speciale l'olio contenuto nei semi di colza e di ravizzone destinati ad usi diversi dalla disoleazione.

 

          Art. 9.

     Il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo non viene applicato per le partite di semi di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenato e di prodotti diversi dai semi e contenenti oli di colza e di ravizzone, le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino viaggianti [4].

     Il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo non si applica altresì per le partite di semi di colza e di ravizzone di origine nazionale per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata la dichiarazione di lavoro prevista dall'art. 8 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385 e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495.

 

          Art. 10.

     Sono esclusi dal pagamento del diritto erariale speciale gli oli di semi di colza e ravizzone e gli oli di semi di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano comunque e dovunque giacenti in territorio nazionale.

 

          Art. 11.

     Per gli atti economici concernenti il commercio dei semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 3%. Gli olii da semi, anche se destinati alla raffinazione per uso alimentare, sono assoggettati all'imposta generale sull'entrata nella misura del 5%.

     Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero di detti prodotti.

     Per gli oli da semi allo stato commestibile, prodotti in Italia o importati dall'estero, resta in vigore l'imposta generale sull'entrata nella misura del 1,30% prevista dall'art. 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941 e successive modificazioni.

 

          Art. 12.

     Per gli olii da semi raffinati o comunque trattati con procedimenti fisico-chimici esportati all'estero, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella misura del 7%.

     Nella stessa misura del 7% è fissata l'aliquota in base alla quale, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, si attui l'imposizione di conguaglio sugli olii da semi e frutti oleosi raffinati o comunque trattati con procedimenti fisico-chimici importati dall'estero sia per usi alimentari che per usi tecnici.

 

          Art. 13.

     L'onere relativo agli interventi previsti dal presente decreto graverà sul "Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari" di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito in legge 13 maggio 1967, n. 267 secondo le modalità in esso previste.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 18 gennaio 1968, n. 9.

[2] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.