§ 95.19.3b - Legge 20 dicembre 1952, n. 2385.
Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento della imposta di fabbricazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:20/12/1952
Numero:2385


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge n. 1323 del 30 ottobre 1952, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, con le [...]
Art. 2.      Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme complementari ed integrative dirette a stabilire le [...]
Art. 3.      Il Governo è delegato ad emanare sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore [...]


§ 95.19.3b - Legge 20 dicembre 1952, n. 2385. [1]

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento della imposta di fabbricazione sugli oli di semi.

(G.U. 29 dicembre 1952, n. 300).

 

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge n. 1323 del 30 ottobre 1952, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, con le seguenti modificazioni:

     Dopo il quarto comma dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

     "I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile, determinata analiticamente. Nel caso che i panelli e i relativi sfarinati siano estratti sotto vigilanza finanziaria dagli stabilimenti di produzioni degli oli di semi, ed ottenuti per pressione, e siano inviati con bolletta di accompagnamento per ulteriore disoleazione con solvente in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa a solvente e quella a pressione".

     Alla tabella A, annessa al decreto, le rese in olio greggio per 100 chilogrammi di vinaccioli stabilite in chilogrammi 12 per la estrazione con solvente ed in chilogrammi 8 per l'estrazione a pressione, sono rispettivamente sostituite in chilogrammi 13 e chilogrammi 9.

 

          Art. 2.

     Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme complementari ed integrative dirette a stabilire le percentuali di tolleranza sulle lavorazioni dei semi oleosi, le caratteristiche degli oli raffinati di semi, nonchè a precisare e definire le misure di vigilanza e di controllo per il regolare accertamento dell'imposta.

     Le violazioni alle norme da emanarsi in base alla presente delega potranno essere punite con l'ammenda che, in deroga all'art. 26 del Codice penale e successive modificazioni, potrà raggiungere, nel massimo, un milione di lire.

 

          Art. 3.

     Il Governo è delegato ad emanare sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, apportando alle disposizioni stesse le modificazioni necessarie per il loro coordinamento e la loro migliore formulazione nonchè per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.