§ 95.19.33 - D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495 .
Norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:11/07/1953
Numero:495


Sommario
Art. 1.      Chiunque intenda attivare una fabbrica o raffineria di oli di semi deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare la [...]
Art. 2.      Entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia di cui al precedente art. 1, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla verifica degli impianti e dei macchinari, provvede al [...]
Art. 3.      Sono soggetti a vigilanza della finanza:
Art. 4.      Le fabbriche di oli di semi soggette a vigilanza continuativa della finanza, debbono presentare apposita dichiarazione, scritta in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico delle imposte [...]
Art. 5.      Gli oli di semi raffinati prodotti nel territorio dello Stato e quelli importati dall'estero per essere destinati ad usi commestibili debbono corrispondere ai seguenti requisiti:
Art. 6.      Per il trasporto dalla dogana di confine alla fabbrica di disoleazione destinataria dei semi oleosi importati dall'estero, sui quali è stata pagata l'imposta per gli oli da essi estraibili, la [...]
Art. 7.      I semi oleosi esteri pervenuti dalle dogane alla fabbrica di disoleazione con bolletta di accompagnamento debbono essere presi in carico dall'agente addetto alla vigilanza e dal fabbricante in [...]
Art. 8.      La disoleazione contemporanea dei semi esteri e dei semi nazionali può avvenire soltanto se la fabbrica è provvista di impianti di disoleazione installati in reparti separati.
Art. 9.      I semi oleosi nazionali o esteri introdotti nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa della finanza, debbono essere presi in carico su separati registri da parte del personale [...]
Art. 10.      Le fabbriche soggette a vigilanza saltuaria, che normalmente lavorano semi nazionali, possono essere ammesse a lavorare anche semi esteri. In tal caso le ditte interessate debbono presentare [...]
Art. 11.      Verificata l'esattezza della dichiarazione di lavoro di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, l'Ufficio tecnico delle [...]
Art. 12.      Nel caso di lavorazione di semi effettuata nelle fabbriche di oli di semi soggette a vigilanza continuativa, tanto l'agente addetto alla vigilanza quanto il fabbricante devono tenere [...]
Art. 13.      Nel caso di lavorazione di semi effettuata nelle fabbriche di oli di semi soggette a vigilanza saltuaria della finanza, il fabbricante o chi lo rappresenta, deve tenere giornalmente al corrente [...]
Art. 14.      Chiunque intenda importare in esenzione d'imposta sull'olio ricavabile, semi oleosi, ovvero panelli o farine di semi, contenenti 7% o più di olio, per destinarli ad usi diversi dalla [...]
Art. 15.      Il trasporto dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di semi destinati ad usi diversi della disoleazione, dalle dogane alla rispettiva destinazione, dovrà avvenire con il vincolo della [...]
Art. 16.      L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 15, disporrà, anche con l'ausilio della Guardia di finanza, l'accertamento degli elementi [...]
Art. 17.      Le ditte che intendano impiegare oli di semi nella fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 14 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, devono richiedere autorizzazione al competente [...]
Art. 18.      Le ditte ammesse a fruire dell'agevolezza prevista per gli oli di semi impiegati nella fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 14 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, debbono tenere [...]
Art. 19.      Il funzionario preposto alla vigilanza della lavorazione dei prodotti indicati nell'art. 14 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, dopo aver accertata la quantità di olio prelevata dal [...]
Art. 20.      La liquidazione dei rimborsi dell'imposta a favore delle ditte ammesse a fruire dei rimborsi stessi a termini dell'art. 14 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, è eseguita alla fine di [...]
Art. 21.      Nelle raffinerie di oli di semi, tanto l'agente addetto alla vigilanza quanto il raffinatore, devono tenere appositi registri nei quali saranno annotati:
Art. 22.      Nelle raffinerie il movimento degli oli raffinati deve essere tenuto in evidenza su un registro di carico e scarico nel quale, nella parte del carico, saranno annotate le partite di olio [...]
Art. 23.      L'accertamento delle violazioni al decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, e al presente decreto, oltre che agli ufficiali ed agenti indicati [...]
Art. 24.      Il trasporto di oli di semi, in quantità inferiore a kg. 25, ove siano destinati a ditte esercenti depositi denunciati agli effetti dell'art. 15 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, deve [...]
Art. 25.      L'olio di lino cotto prodotto nell'interno dello Stato o importato dall'estero deve essere immesso in commercio condizionato in recipienti di contenuto fino a due quintali, muniti di chiusura [...]
Art. 26.      Chiunque intende esercire l'industria della preparazione di olio di lino cotto ovvero l'industria confezionatrice dello stesso prodotto nei recipienti prescritti dal precedente art. 25, deve [...]
Art. 27.      Ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 26, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ove lo stabilimento della richiedente non sia già sottoposto a vigilanza finanziaria, dispone [...]
Art. 28.      E' esente da ogni vincolo sulla circolazione e sul deposito l'olio di lino cotto confezionato nei recipienti prescritti al precedente art. 25, salvo quanto disposto al comma seguente.
Art. 29.      Nei depositi commerciali, negli esercizi per la minuta vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'olio di lino cotto deve trovarsi in recipienti messi in regola con le [...]
Art. 30.      Chiunque ometta di presentare nei termini prescritti la denuncia di cui ai precedenti articoli 4, 10, 26 e 29 o presenti denuncia inesatta è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000.
Art. 31. 
Art. 32.      Chiunque non tenga o tenga irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione finanziaria è punito con l'ammenda fino ad un milione di lire.
Art. 33.      La detenzione di oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili non aventi i requisiti prescritti dal precedente art. 5 è punita con un'ammenda da cinquantamila lire ad un milione.
Art. 34.      Le fatture, note o altri documenti emessi in relazione alla vendita degli oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili, devono, in ogni caso, portare la indicazione che l'olio di semi [...]


§ 95.19.33 - D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495 [1].

Norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

(G.U. 13 luglio 1953, n. 157).

 

     Art. 1.

     Chiunque intenda attivare una fabbrica o raffineria di oli di semi deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione.

     La denuncia, corredata della planimetria dei locali della fabbrica o della raffineria, nonchè dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

     a) il nominativo del fabbricante o del raffinatore o di chi lo rappresenta;

     b) la località dove si trova la fabbrica o raffineria;

     c) il processo di lavorazione;

     d) il numero, il tipo e la potenzialità delle presse e degli apparecchi di produzione, depurazione o raffinazione degli oli, compresi quelli della forza motrice;

     e) la potenzialità giornaliera di lavorazione;

     f) la qualità e la quantità dei semi che intende tenere in fabbrica.

 

          Art. 2.

     Entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia di cui al precedente art. 1, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla verifica degli impianti e dei macchinari, provvede al loro suggellamento e può ordinare, a spese del fabbricante o del raffinatore, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

     In base alle risultanze della verificazione di cui sopra, l'Ufficio tecnico determina l'ammontare del diritto di licenza e lo notifica alla ditta interessata.

     Il diritto deve essere versato alla competente Sezione provinciale di tesoreria.

     Ogni modificazione agli impianti dovrà essere previamente approvata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e il fabbricante o il raffinatore dovrà presentare lo schema delle modificazioni, che intende apportare, per aggiornare lo schema generale, di cui al secondo comma del precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Sono soggetti a vigilanza della finanza:

     a) le fabbriche e le raffinerie di oli di semi ed i locali annessi;

     b) i depositi di oli di semi;

     c) gli stabilimenti ove si impiegano oli di semi in usi agevolati;

     d) gli esercizi per la minuta vendita degli oli di semi.

     Oltre gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, ha diritto di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nei locali suindicati per eseguire riscontri, inventari e per esaminare registri e documenti, anche il personale di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 23. Essi hanno diritto, redigendo verbale in doppio originale da firmarsi dall'esercente, al quale è consegnato un esemplare, di prelevare campioni di semi oleosi o di oli di semi.

     I titolari delle fabbriche, dei depositi, degli stabilimenti e degli esercizi di vendita hanno l'obbligo di prestare gratuitamente l'opera loro per lo svolgimento delle operazioni di riscontro.

     Il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali necessari per l'Ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo alla loro attrezzatura ed arredamento nonchè alla pulizia, illuminazione, riscaldamento e rifornimento dell'acqua potabile. Lo stesso fabbricante dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari per il compimento dei servizi finanziari nei posti che saranno stabiliti.

     Il fabbricante ha l'obbligo di tenere le scritture che gli saranno indicate dall'Amministrazione finanziaria nel modo da essa prescritto, ed ha altresì l'obbligo di mettere a disposizione, per eventuali verifiche, le registrazioni tenute per l'esercizio dell'industria.

 

          Art. 4.

     Le fabbriche di oli di semi soggette a vigilanza continuativa della finanza, debbono presentare apposita dichiarazione, scritta in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione.

     Nella dichiarazione deve essere indicato:

     a) il nominativo del fabbricante o di chi lo rappresenta;

     b) la località in cui si trova la fabbrica;

     c) il tempo continuativo o distinto nei vari periodi in cui si effettuerà la lavorazione;

     d) la qualità e la quantità dei semi oleosi da lavorare;

     e) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare già descritti nello schema degli impianti, presentato a norma del precedente art. 1;

     f) il processo di lavorazione;

     g) il quantitativo di olio da ottenere da ciascuna qualità di semi.

     Qualora il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di cui al precedente comma, deve darne comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno tre giorni prima di effettuarle.

     Terminata la lavorazione, il funzionario preposto alla vigilanza dello stabilimento appone nuovamente i suggelli agli apparecchi.

 

          Art. 5.

     Gli oli di semi raffinati prodotti nel territorio dello Stato e quelli importati dall'estero per essere destinati ad usi commestibili debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

     a) avere un'acidità totale libera calcolata come acido oleico non superiore al 0,5%;

     b) non presentare difetti all'esame organolettico, quali l'odore e il sapore, ed altri comprobabili attraverso le reazioni caratteristiche indicate nei metodi ufficiali di analisi, o attraverso le ricerche normalmente usate nei laboratori chimici.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 6.

     Per il trasporto dalla dogana di confine alla fabbrica di disoleazione destinataria dei semi oleosi importati dall'estero, sui quali è stata pagata l'imposta per gli oli da essi estraibili, la bolletta di accompagnamento, da emettere per ciascuna qualità di semi, deve contenere:

     a) il nominativo dell'importatore o di chi lo rappresenta;

     b) lo stabilimento destinatario;

     c) la qualità, la quantità e la provenienza dei semi importati;

     d) il processo tecnico (con solvente o a pressione) che dovrà essere eseguito nella disoleazione;

     e) la percentuale della resa in olio greggio presa a base per la liquidazione dell'imposta, nonchè l'importo complessivo dell'imposta pagata.

     Il funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica destinataria procede, sulla base della bolletta di accompagnamento, all'accertamento dei dati indicati nella bolletta stessa e restituisce, con le attestazioni della eseguita verificazione, il riscontrino alla dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. A/19.

     Nel caso che all'arrivo a destinazione dei semi siano riscontrate differenze che importino pagamento d'imposta in misura superiore a quella indicata nella bolletta, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione notifica al fabbricante il supplemento d'imposta, che deve essere versato alla Sezione provinciale di tesoreria entro 15 giorni dalla data di notificazione.

     Chiunque trasporti semi oleosi importati dall'estero, dalla dogana alle rispettive destinazioni, senza bolletta di accompagnamento o con bolletta irregolare deve effettuare il pagamento dell'imposta corrispondente all'olio estraibile da detti semi ed è punito con l'ammenda da lire 100.000 ad un milione.

 

          Art. 7.

     I semi oleosi esteri pervenuti dalle dogane alla fabbrica di disoleazione con bolletta di accompagnamento debbono essere presi in carico dall'agente addetto alla vigilanza e dal fabbricante in apposito registro.

     Sulle eccedenze di semi esteri riscontrate nei magazzini di fabbrica, rispetto al carico contabile risultante dal registro di cui sopra, è dovuto da parte del fabbricante il pagamento dell'imposta corrispondente all'olio estraibile dalla quantità di semi in eccedenza calcolata a termini dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385.

     Il funzionario addetto alla vigilanza della fabbrica ha facoltà di prelevare campioni di ciascuna partita di semi introdotta, e di spedirli al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane per accertare che la qualità dei semi corrisponda a quella indicata nella bolletta di accompagnamento [3].

 

          Art. 8.

     La disoleazione contemporanea dei semi esteri e dei semi nazionali può avvenire soltanto se la fabbrica è provvista di impianti di disoleazione installati in reparti separati.

     Per i semi di lino e di ricino importati dall'estero per essere lavorati esclusivamente a pressione presso fabbriche provviste di impianti di estrazione a solvente ed a pressione, la liquidazione dell'imposta potrà farsi in base alle rese in olio greggio previste nella tabella A) allegata al decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, per la disoleazione a pressione, anche nel caso di disoleazione contemporanea di semi oleosi di altra specie col sistema a solvente, purchè i relativi impianti siano installati in reparti separati e i semi di lino e di ricino, come sopra importati, siano custoditi in apposito magazzino vincolato alla finanza, diverso al magazzino di deposito dei semi esteri di altra specie destinati al reparto di estrazione a solvente.

     Per poter sottoporre i semi di lino e di ricino al trattamento di cui sopra l'importatore dovrà esibire alla dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, un certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che nella fabbrica alla quale detti semi sono destinati ricorrano le condizioni di cui al precedente comma.

 

          Art. 9.

     I semi oleosi nazionali o esteri introdotti nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa della finanza, debbono essere presi in carico su separati registri da parte del personale finanziario.

     Il movimento dei semi è annotato nei registri di cui sopra, nei quali debbono essere indicati:

     A) nella parte del carico:

     1) la qualità, la quantità e la provenienza dei semi esteri importati, nonchè gli estremi delle relative bollette d'importazione;

     2) il nominativo e la residenza del fornitore dei semi nazionali;

     3) gli estremi delle fatture, note, conti, quietanze o altri documenti emessi in relazione all'acquisto od al passaggio dei semi oleosi in conto lavorazione, ai sensi degli articoli 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e 16 e 35 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10;

     4) la data, l'ora, la qualità e la quantità dei semi introdotti nei magazzini o direttamente posti in lavorazione;

     B) nella parte dello scarico:

     5) la qualità e la quantità dei semi passati in lavorazione;

     6) il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi da lavorare, calcolato nel modo indicato nell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323;

     7) l'importo dell'imposta pagata sul quantitativo di olio di cui al precedente n. 6;

     8) gli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta sugli oli estraibili dai semi nazionali.

 

          Art. 10.

     Le fabbriche soggette a vigilanza saltuaria, che normalmente lavorano semi nazionali, possono essere ammesse a lavorare anche semi esteri. In tal caso le ditte interessate debbono presentare domanda al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno dieci giorni prima di iniziare tale lavorazione dichiarando di essere disposte ad accettare la vigilanza permanente per il periodo in cui verrà effettuata la lavorazione dei semi esteri.

     In tale periodo è vietato di detenere o introdurre in fabbrica semi nazionali, a meno che la ditta non si assoggetti a custodire i semi esteri ed i semi nazionali in separati magazzini vincolati alla finanza; comunque la lavorazione dei semi esteri dovrà essere effettuata in tempi distinti dalla lavorazione dei semi nazionali.

 

          Art. 11.

     Verificata l'esattezza della dichiarazione di lavoro di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede al disuggellamento dell'impianto ed autorizza la lavorazione dei semi.

     Durante la lavorazione l'Ufficio controlla, mediante frequenti riscontri, la capacità di lavorazione giornaliera, al fine di accertare che gli elementi della dichiarazione di lavoro risultino rispondenti a quelli in essa indicati.

     Terminata la lavorazione, il funzionario addetto provvede al suggellamento degli apparecchi in modo da impedirne il funzionamento.

 

          Art. 12.

     Nel caso di lavorazione di semi effettuata nelle fabbriche di oli di semi soggette a vigilanza continuativa, tanto l'agente addetto alla vigilanza quanto il fabbricante devono tenere giornalmente al corrente i registri di carico e scarico nei quali devono essere indicati, senza cancellature od abrasioni:

     A) nella parte del carico:

     1) la qualità, la quantità, e la provenienza dei semi passati giornalmente in lavorazione;

     2) il quantitativo di olio effettivamente ricavato da ciascuna partita di semi, distintamente per qualità;

     3) il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi passata in lavorazione, calcolato nel modo indicato nell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323;

     4) l'importo dell'imposta pagata sul quantitativo di olio indicato al precedente n. 3;

     B) nella parte dello scarico:

     5) il quantitativo di olio greggio estratto, di volta in volta, dalla fabbrica;

     6) il nominativo della ditta destinataria o di chi la rappresenta;

     7) gli estremi della bolletta di legittimazione.

 

          Art. 13.

     Nel caso di lavorazione di semi effettuata nelle fabbriche di oli di semi soggette a vigilanza saltuaria della finanza, il fabbricante o chi lo rappresenta, deve tenere giornalmente al corrente un registro di carico e scarico, previamente numerato e vidimato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale devono essere indicati gli elementi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 12.

 

          Art. 14.

     Chiunque intenda importare in esenzione d'imposta sull'olio ricavabile, semi oleosi, ovvero panelli o farine di semi, contenenti 7% o più di olio, per destinarli ad usi diversi dalla disoleazione, deve presentare domanda alla dogana, attraverso la quale avviene la importazione, corredata da un certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante l'uso al quale i prodotti di cui sopra sono destinati.

     Qualora l'importatore dichiari di voler destinare i suddetti prodotti all'alimentazione del bestiame, deve corredare la propria domanda con un certificato della competente Camera di commercio attestante che l'interessato è abituale importatore di mangimi per bestiame.

     Se i richiedenti sono istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, ovvero allevatori di bestiame, singoli o associati, il suddetto certificato deve essere rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura ovvero dal Ministero dell'agricoltura nel caso che si tratti di organismi a carattere nazionale.

 

          Art. 15.

     Il trasporto dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di semi destinati ad usi diversi della disoleazione, dalle dogane alla rispettiva destinazione, dovrà avvenire con il vincolo della bolletta di accompagnamento.

     Gli importatori dei prodotti di cui al precedente comma sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, nel quale deve essere indicato:

     a) nella parte del carico: la qualità e la quantità dei semi, dei panelli o di farine di semi importati, con l'indicazione della relativa bolletta d'importazione;

     b) nella parte dello scarico: la qualità e la quantità di ciascuno di detti prodotti, di volta in volta spediti, con l'indicazione del destinatario e dell'uso nel quale il prodotto stesso trova impiego, nonchè gli estremi della fattura di vendita, e di quelli della lettera raccomandata da inviarsi per ogni singola spedizione, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella cui giurisdizione risieda il destinatario. In tale comunicazione devono essere indicati: la qualità, la quantità e l'uso al quale i semi, i panelli e le farine di semi sono destinati [4].

 

          Art. 16.

     L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 15, disporrà, anche con l'ausilio della Guardia di finanza, l'accertamento degli elementi sopraindicati e, nell'eventualità che il destinatario ceda ad un terzo i semi, i panelli e le farine di semi, deve darne comunicazione all'Ufficio, segnalando il nominativo e la sede del nuovo acquirente, e gli estremi della nota di consegna, della fattura di vendita per le singole cessioni della merce.

     L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione provvede a saltuari accertamenti e controlli assicurandosi della regolare tenuta del registro di carico e scarico.

     Qualora dai riscontri di cui sopra vengano accertate differenze in qualità e quantità di semi, dei panelli e delle farine di semi, rispetto ai dati risultanti dal registro di carico e scarico, l'importatore è punito con una ammenda da centomila lire ad un milione.

 

          Art. 17.

     Le ditte che intendano impiegare oli di semi nella fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 14 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, devono richiedere autorizzazione al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

     Nella domanda deve essere indicato:

     a) il nominativo e la residenza della ditta o di chi la rappresenta;

     b) la quantità degli oli di semi da impiegare nella fabbricazione di ciascun prodotto ammesso all'agevolezza;

     c) il quantitativo di ciascun prodotto che si intende fabbricare.

 

          Art. 18.

     Le ditte ammesse a fruire dell'agevolezza prevista per gli oli di semi impiegati nella fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 14 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, debbono tenere aggiornato apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in cui nella parte del carico saranno annotati:

     a) la quantità degli oli di semi pervenuti allo stabilimento;

     b) il nominativo della ditta mittente;

     c) gli estremi della bolletta di legittimazione.

     Nella parte dello scarico:

     a) la quantità di olio di semi effettivamente impiegata risultante dal verbale redatto a termini dell'art. 14 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323;

     b) il quantitativo e la denominazione di ciascun prodotto fabbricato che fruisce dell'agevolezza.

 

          Art. 19.

     Il funzionario preposto alla vigilanza della lavorazione dei prodotti indicati nell'art. 14 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, dopo aver accertata la quantità di olio prelevata dal magazzino o dal serbatoio, assisterà alla immissione del prodotto in caldaia, nonchè all'aggiunta della glicerina.

     La massa come sopra ottenuta dovrà essere riscaldata a temperatura da 220 a 240 gradi e cioè fino alla formazione del mono o del digliceride.

     Dopo raffreddamento di detta massa fino alla temperatura di 160-180°c, il funzionario incaricato dovrà assistere alla immissione nella caldaia di anidride ftalica, in quantità non inferiore al 5% in peso, rispetto all'olio posto in lavorazione, fornita dalla ditta interessata ed analizzata e riconosciuta idonea, prima dell'impiego, dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

     Detta massa sarà successivamente riscaldata fino a portarla alla temperatura di 220-240°, dopo di che il prodotto potrà essere lasciato a disposizione del fabbricante.

     Lo stesso funzionario redigerà di volta in volta verbale attestante la quantità di olio di semi estratta dal magazzino o dal serbatoio ed impiegata nella fabbricazione dei prodotti indicati nel sopracitato art. 14, nonchè il quantitativo di ciascuno di tali prodotti.

 

          Art. 20.

     La liquidazione dei rimborsi dell'imposta a favore delle ditte ammesse a fruire dei rimborsi stessi a termini dell'art. 14 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, è eseguita alla fine di ciascun quadrimestre, da parte della Intendenza di finanza, alla quale gli interessati dovranno presentare domanda corredata di un verbale redatto dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante la quantità di olio di semi impiegata, nel quadrimestre precedente alla domanda, nella fabbricazione dei prodotti per i quali è previsto il rimborso dell'imposta sull'olio usato, nonchè il quantitativo di ciascuno di detti prodotti.

 

          Art. 21.

     Nelle raffinerie di oli di semi, tanto l'agente addetto alla vigilanza quanto il raffinatore, devono tenere appositi registri nei quali saranno annotati:

     Nella parte del carico:

     1) il nominativo della ditta esercente o di chi la rappresenta;

     2) la quantità di olio greggio di semi introdotto nella raffineria;

     3) gli estremi della bolletta di legittimazione.

     Nella parte dello scarico, la quantità di olio greggio passata, di volta in volta, alla raffinazione.

 

          Art. 22.

     Nelle raffinerie il movimento degli oli raffinati deve essere tenuto in evidenza su un registro di carico e scarico nel quale, nella parte del carico, saranno annotate le partite di olio raffinato ottenute, e nella parte dello scarico le quantità di prodotto estratte comprese eventualmente le oleine, il nominativo della ditta destinataria, nonchè gli estremi della bolletta di legittimazione.

     Sulle eccedenze di olio di semi riscontrate nelle raffinerie rispetto al carico e scarico è dovuto il pagamento della imposta e il raffinatore è punito con l'ammenda da lire 200.000 ad un milione.

     Il funzionario preposto alla vigilanza dovrà prelevare saltuariamente campioni di olio raffinato prodotto ed inviarli per l'analisi al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, allo scopo di accertare che detto olio presenti le caratteristiche di cui al precedente art. 5.

 

          Art. 23.

     L'accertamento delle violazioni al decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, e al presente decreto, oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel capitolo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla detta legge, anche:

     a) ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti all'uopo della speciale tessera di riconoscimento;

     b) agli ufficiali ed agenti contemplati negli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

     I processi verbali di accertamento sono, dagli ufficiali, funzionari o agenti scopritori, trasmessi all'Intendenza di finanza per l'ulteriore corso.

     La disposizione dell'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni del presente decreto costituenti reato.

     Le disposizioni del presente articolo integrano gli articoli 30,, 33, 34 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

          Art. 24.

     Il trasporto di oli di semi, in quantità inferiore a kg. 25, ove siano destinati a ditte esercenti depositi denunciati agli effetti dell'art. 15 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, deve avvenire col vincolo della bolletta di legittimazione.

 

          Art. 25.

     L'olio di lino cotto prodotto nell'interno dello Stato o importato dall'estero deve essere immesso in commercio condizionato in recipienti di contenuto fino a due quintali, muniti di chiusura stabile, recanti all'esterno, in modo chiaro e visibile, le generalità della ditta produttrice, importatrice o confezionatrice, la ubicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento, l'indicazione "olio di lino cotto" e il peso netto dell'olio contenuto, salvo quanto disposto dal comma secondo del successivo art. 28.

 

          Art. 26.

     Chiunque intende esercire l'industria della preparazione di olio di lino cotto ovvero l'industria confezionatrice dello stesso prodotto nei recipienti prescritti dal precedente art. 25, deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in doppio esemplare, almeno cinque giorni prima di iniziare le attività sopraindicate.

 

          Art. 27.

     Ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 26, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ove lo stabilimento della richiedente non sia già sottoposto a vigilanza finanziaria, dispone che la cottura dell'olio di lino crudo venga effettuata sotto continua vigilanza degli agenti addetti alla sorveglianza per accertare che l'olio sia cotto, previa aggiunta di essiccativi, per riscaldamento di almeno due ore ad una temperatura non inferiore a 150°c.

     Il movimento dell'olio di lino cotto sarà annotato, in apposito registro nel quale, nella parte del carico, saranno registrate le quantità di olio di lino cotto prodotte o importate dall'estero e nella parte dello scarico le quantità dello stesso prodotto spedite, di volta in volta, con la indicazione dei nominativi dei singoli destinatari, nonchè degli estremi delle eventuali bollette di legittimazione e delle relative fatture di vendita.

 

          Art. 28.

     E' esente da ogni vincolo sulla circolazione e sul deposito l'olio di lino cotto confezionato nei recipienti prescritti al precedente art. 25, salvo quanto disposto al comma seguente.

     La circolazione dell'olio di lino cotto comunque confezionato in recipienti di contenuto superiore ai due quintali è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione.

 

          Art. 29.

     Nei depositi commerciali, negli esercizi per la minuta vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'olio di lino cotto deve trovarsi in recipienti messi in regola con le disposizioni del precedente art. 25.

     Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti depositi commerciali o la minuta vendita di olio di lino cotto sono ammessi alla regolarizzazione, a norma del disposto del precedente art. 25, delle giacenze di olio di lino cotto sfuso da essi detenuto.

     A tale scopo detti esercenti sono tenuti a presentare tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando la quantità di olio di lino cotto detenuta da regolarizzare, il numero e il tipo dei recipienti che intendano adottare.

 

          Art. 30.

     Chiunque ometta di presentare nei termini prescritti la denuncia di cui ai precedenti articoli 4, 10, 26 e 29 o presenti denuncia inesatta è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000.

 

          Art. 31. [5]

     L'olio di lino cotto che nei depositi commerciali o negli esercizi di minuta vendita, viene trovato, dopo 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, confezionato in recipienti non in regola con le disposizioni previste dal precedente art. 25, è considerato di contrabbando. Negli esercizi di minuta vendita, dopo tale data, non può tenersi aperto, per la vendita, più di un recipiente di contenuto fino a due quintali.

 

          Art. 32.

     Chiunque non tenga o tenga irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione finanziaria è punito con l'ammenda fino ad un milione di lire.

 

          Art. 33.

     La detenzione di oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili non aventi i requisiti prescritti dal precedente art. 5 è punita con un'ammenda da cinquantamila lire ad un milione.

 

          Art. 34.

     Le fatture, note o altri documenti emessi in relazione alla vendita degli oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili, devono, in ogni caso, portare la indicazione che l'olio di semi risponde ai requisiti previsti dal precedente art. 5.


[1] Decreto abrogato ad eccezione dell'art. 5 dall'art. 4 della L. 4 agosto 1975, n. 417, e abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1975, n. 417.

[3] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 11 agosto 1953, n. 182.

[4] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 11 agosto 1953, n. 182.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1959, n. 20, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.