§ 2.8.34 - D.L. 11 settembre 1967, n. 795 .
Attuazione di una disciplina di mercato per la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:11/09/1967
Numero:795


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 10 novembre 1966 e per la campagna di commercializzazione 1966-67 è concesso un aiuto alla produzione di olio greggio di vinaccioli.
Art. 2.      L'aiuto di cui al precedente art. 1 è fissato per la campagna di commercializzazione 1966-67 in lire 58,80 per kg di olio greggio prodotto, a partire dal 10 novembre 1966, da vinaccioli raccolti [...]
Art. 3.      L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere ai produttori di olio di vinaccioli, prodotto nella [...]
Art. 4.      Per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati col presente decreto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.
Art. 5.      L'aiuto di cui al precedente art. 2 è concesso su domanda del produttore dell'olio di vinaccioli ed è subordinato alla presentazione da parte dello stesso di una dichiarazione della quantità di [...]
Art. 6.      La quantità di olio da prendere in considerazione per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente art. 2 è determinata applicando alle quantità di vinaccioli passati in lavorazione la resa [...]
Art. 7.      Gli stabilimenti di estrazione dell'olio dai vinaccioli sono obbligati a indicare, dalla parte del carico, nel registro di carico e scarico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del [...]
Art. 8.      All'atto dell'importazione dei vinaccioli dall'estero l'importatore è tenuto a prestare una cauzione corrispondente alla misura dell'aiuto di cui al precedente art. 2 maggiorato del 20%.
Art. 9.      A modifica di quanto disposto con la Tabella B allegata al decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 769, la resa in kg di olio greggio [...]
Art. 10.      L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione prima di apporre il proprio visto sulla dichiarazione della ditta di cui al precedente art. 5 dovrà notificare alla ditta stessa il pagamento [...]
Art. 11.      Per l'olio prodotto da vinaccioli lavorati nel periodo intercorrente tra il 10 novembre 1966 e la data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione dell'aiuto di cui all'art. 2 è [...]
Art. 12.      E' demandato agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione il compito di accertare, con l'ausilio ove occorra anche della Guardia di finanza, che partite di olio di vinaccioli che hanno [...]
Art. 13.      Chiunque espone scientemente nella dichiarazione di cui al precedente art. 11, ultimo comma, dati o notizie inesatte, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da [...]
Art. 14.      Chiunque destina ad usi diversi da quello alimentare olio di vinaccioli che ha beneficiato dell'aiuto di cui al precedente art. 2 è punito con la multa da lire centomila a lire seicentomila.
Art. 15.      L'esercente lo stabilimento di estrazione di olio dai vinaccioli che non trascriva o trascriva irregolarmente nel registro di carico e scarico le indicazioni richieste dal precedente art. 7 è [...]
Art. 16.      L'onere relativo agli interventi previsti dal presente decreto graverà sul fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 , convertito con modificazioni nella legge [...]
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 2.8.34 - D.L. 11 settembre 1967, n. 795 [1].

Attuazione di una disciplina di mercato per la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna di commercializzazione 1966-1967.

(G.U. 13 settembre 1967, n. 230).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 10 novembre 1966 e per la campagna di commercializzazione 1966-67 è concesso un aiuto alla produzione di olio greggio di vinaccioli.

     E' escluso dall'aiuto previsto al comma precedente l'olio prodotto da vinaccioli denunciati ai fini dell'indennizzo di cui all'art. 10 del decreto-legge 9 novembre 1966 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.

 

          Art. 2.

     L'aiuto di cui al precedente art. 1 è fissato per la campagna di commercializzazione 1966-67 in lire 58,80 per kg di olio greggio prodotto, a partire dal 10 novembre 1966, da vinaccioli raccolti nel territorio nazionale nella campagna 1966-67 e lavorati fino a tutto il 31 luglio 1967.

     L'ammontare complessivo dell'aiuto per la campagna di cui al presente articolo non potrà superare la somma di lire 1.031.000.000.

 

          Art. 3.

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere ai produttori di olio di vinaccioli, prodotto nella campagna 1966-67, l'aiuto ai sensi del precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     Per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati col presente decreto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

     A tale scopo i suddetti Ispettorati provvederanno ad espletare i servizi necessari onde assicurare l'esatta applicazione delle norme del presente decreto.

     Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, su conforme parere della Commissione provinciale di cui all'art. 15 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, dispone il pagamento dell'aiuto di cui all'art. 2 con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi, con le modalità indicate all'art. 60 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal capo dell'Ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo delle Ragionerie regionali dello Stato e delle Delegazioni della Corte dei conti competenti per territorio.

 

          Art. 5.

     L'aiuto di cui al precedente art. 2 è concesso su domanda del produttore dell'olio di vinaccioli ed è subordinato alla presentazione da parte dello stesso di una dichiarazione della quantità di vinaccioli lavorati, corredata delle rispettive bollette di accompagnamento rilasciate dagli opifici.

     Tale dichiarazione dovrà essere convalidata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione mediante attestazione che per la corrispondente quantità di olio è stato assolto il pagamento dell'imposta di fabbricazione.

     Le domande debbono essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione ove ha sede lo stabilimento di estrazione dell'olio di vinaccioli.

     Per i vinaccioli provenienti da opifici non soggetti a vigilanza finanziaria o da singoli produttori la bolletta di accompagnamento sarà sostituita da una lettera di trasporto.

     E' escluso dall'aiuto di cui al precedente art. 2 l'olio di vinaccioli destinato ad usi diversi da quello alimentare.

 

          Art. 6.

     La quantità di olio da prendere in considerazione per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente art. 2 è determinata applicando alle quantità di vinaccioli passati in lavorazione la resa media in olio del 14%.

 

          Art. 7.

     Gli stabilimenti di estrazione dell'olio dai vinaccioli sono obbligati a indicare, dalla parte del carico, nel registro di carico e scarico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, anche la quantità di vinaccioli introdotti nello stabilimento con gli estremi della bolletta di accompagnamento prescritta per il trasporto di tali semi al precedente art. 5 del presente decreto.

     Per i casi in cui non è prevista l'emissione della bolletta di accompagnamento, dovranno essere annotati sul registro di carico e scarico gli estremi della fattura di vendita o della nota di consegna.

 

          Art. 8.

     All'atto dell'importazione dei vinaccioli dall'estero l'importatore è tenuto a prestare una cauzione corrispondente alla misura dell'aiuto di cui al precedente art. 2 maggiorato del 20%.

     Per ottenere lo svincolo della cauzione, l'importatore dovrà produrre una dichiarazione del competente comando della guardia di finanza attestante l'uso al quale sono stati destinati i vinaccioli.

     Nel caso che i vinaccioli siano stati destinati alla produzione di olio, la dichiarazione dovrà essere rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

     Da tale dichiarazione dovrà risultare altresì che l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha comunicato al competente Ispettorato provinciale dell'alimentazione che sul quantitativo di olio ottenuto da vinaccioli importati non deve essere corrisposto l'aiuto di cui al precedente art. 2.

     Trascorso il periodo di sei mesi dalla data di nazionalizzazione della merce senza che l'importatore presenti, corredata dalla dichiarazione di cui al comma precedente, istanza di restituzione della cauzione, tale cauzione è incamerata con provvedimento della competente Intendenza di finanza a favore dell'Erario.

 

          Art. 9.

     A modifica di quanto disposto con la Tabella B allegata al decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 769, la resa in kg di olio greggio per kg 100 di semi di vinaccioli è fissata per la campagna di commercializzazione 1966-67 nella misura di 14 kg per estrazione a solvente e di 14 kg per estrazione a pressione.

 

          Art. 10.

     L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione prima di apporre il proprio visto sulla dichiarazione della ditta di cui al precedente art. 5 dovrà notificare alla ditta stessa il pagamento dell'imposta di fabbricazione per differenza fra la resa prevista nella Tabella B allegata al decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, e quella stabilita con il presente decreto.

 

          Art. 11.

     Per l'olio prodotto da vinaccioli lavorati nel periodo intercorrente tra il 10 novembre 1966 e la data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione dell'aiuto di cui all'art. 2 è subordinata alla presentazione, da parte dei produttori di olio di vinaccioli, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, di una domanda, corredata da una dichiarazione di produzione dalla quale risultino le quantità di vinaccioli passate in lavorazione dal 10 novembre 1966 al 31 luglio 1967.

     L'UTIF competente per territorio, appone su tale dichiarazione il proprio visto di conferma, sulla base delle dichiarazioni di lavoro ricevute ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge del 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495.

     Il produttore di olio di vinaccioli, inoltre, dovrà attestare con altra dichiarazione che per i vinaccioli di cui al presente articolo non ha chiesto nè beneficiato dell'indennizzo ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.

 

          Art. 12.

     E' demandato agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione il compito di accertare, con l'ausilio ove occorra anche della Guardia di finanza, che partite di olio di vinaccioli che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al precedente art. 2 non siano state destinate ad usi industriali.

 

          Art. 13.

     Chiunque espone scientemente nella dichiarazione di cui al precedente art. 11, ultimo comma, dati o notizie inesatte, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquantamila a lire duemilioni.

 

          Art. 14.

     Chiunque destina ad usi diversi da quello alimentare olio di vinaccioli che ha beneficiato dell'aiuto di cui al precedente art. 2 è punito con la multa da lire centomila a lire seicentomila.

 

          Art. 15.

     L'esercente lo stabilimento di estrazione di olio dai vinaccioli che non trascriva o trascriva irregolarmente nel registro di carico e scarico le indicazioni richieste dal precedente art. 7 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

 

          Art. 16.

     L'onere relativo agli interventi previsti dal presente decreto graverà sul fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 , convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, e secondo le modalità ivi previste.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 31 ottobre 1967, n. 999.