§ 2.6.02E - Legge 12 febbraio 1969, n. 5.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:12/02/1969
Numero:5


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli, con le seguenti modificazioni:
Art. 2.      Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150.
Art. 3.      L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è prorogata di sei mesi.


§ 2.6.02E - Legge 12 febbraio 1969, n. 5. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli.

(G.U. 15 febbraio 1969, n. 41)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Al decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     l'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Le commissioni provinciali di cui al successivo art. 11 stabiliscono, per singole zone, le rese medie di produzione in olive e in olio e indicano i livelli massimi di tali rese conseguibili nelle zone stesse.

     "Tali rese medie dovranno essere determinate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234. Esse saranno rese pubbliche attraverso gli albi pretori delle sedi comunali entro 15 giorni dalle definizioni provinciali.

     "Qualora la quantità del prodotto indicato nelle domande di integrazione di prezzo superi quella corrispondente alle quantità desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalla commissione provinciale, il quantitativo di olio ammissibile all'integrazione è determinato, sulla base di opportuni controlli, dalla commissione medesima. I provvedimenti conseguenti sono resi pubblici con le modalità previste al comma precedente.

     "Nelle domande di integrazione di prezzo debbono essere indicati l'oleificio presso cui è stato ottenuto l'olio cui si riferisce la domanda e le date in cui è stata effettuata la molitura delle olive. I produttori che abbiano venduto le olive debbono indicare il nome dell'acquirente e le quantità vendute";

     all'art. 5, primo comma, dopo le parole: "il proprietario delle olive", sono aggiunte le altre: "ed il produttore delle medesime";

     all'art. 5, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonchè copia a ricalco delle pagine dei registri medesimi per la parte concernente la decade cui si riferiscono i predetti dati riassuntivi";

     il primo ed il terzo comma dell'art. 7 sono abrogati;

     il secondo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

     "Per le esigenze anzidette possono essere comandati, presso l'azienda e gli uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti di altre amministrazioni dello Stato nonchè di enti pubblici operanti nel settore dell'agricoltura. L'onere del personale comandato è assunto dall'azienda";

     i primi due commi dell'art. 11 sono sostituiti dal seguente:

     "In ciascuna provincia produttrice di olio di oliva è istituita, presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, una commissione, nominata con decreto prefettizio, costituita:

     1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

     2) dall'ispettore provinciale dell'alimentazione in qualità di vice presidente;

     3) da due funzionari tecnici dell'Ispettorato agrario provinciale e da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;

     4) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

     5) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo rappresentante;

     6) dal presidente dell'ente di sviluppo o da un suo rappresentante, limitatamente alle provincie in cui operi detto ente;

     7) da 5 rappresentanti di produttori olivicoli, di cui uno, dove esista, presidente di cooperativa olivicola, scelti dal prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria";

     all'art. 11, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "Le adunanze della commissione sono valide con l'intervento di sei membri escluso il presidente";

     all'art. 11, quinto comma, è aggiunta la seguente lettera:

     "g) stabilire per singole zone la resa media in olive e la resa media in olio, per periodi di lavorazione".

     Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo, i produttori agricoli interessati sono tenuti a comunicare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio, per il raccolto 1968-69, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste i dati e le notizie occorrenti all'esatta individuazione dei fondi ove si producono le olive, dell'estensione della superficie aziendale coltivata ad oliveto e del numero delle piante, degli ordinamenti colturali nonchè dei sistemi e dei rapporti di conduzione".

     Il quinto comma dell'art. 3 è soppresso.

     Dopo l'art. 3, è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis. -Su richiesta dell'interessato, al momento della domanda di integrazione, il pagamento dell'integrazione di prezzo sarà effettuato a mezzo di vaglia postale od assegno circolare intestato al produttore ed inviato al domicilio dichiarato nella domanda stessa".

     Il terzo comma dell'art. 4 è soppresso.

     Il secondo comma dell'art. 6 è soppresso.

     Dopo l'art. 6 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 6 bis.

     Non è ammesso ricorso avverso i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo qualora il relativo importo sia stato riscosso".

     "Art. 6 ter.

     All'art. 5, primo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, sono aggiunte le seguenti lettere:

     i) dal direttore generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     l) dal direttore generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     m) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".

     Al primo comma dell'art. 9 le parole: "la somma complessiva di lire 3.400 milioni" sono sostituite dalle altre: "la somma complessiva di lire 3.000 milioni".

     Dopo il primo comma dell'art. 9 sono inseriti i seguenti:

     "Per gli oneri di carattere generale, derivanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'attuazione del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1969.

     Negli oneri di carattere generale, di cui al precedente comma, sono compresi anche quelli conseguenti all'applicazione delle norme dell'art. 42 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143".

     Il secondo comma dell'art. 12 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150.

     I termini e le modalità relativi alle comunicazioni e alle domande dei produttori olivicoli di cui all'art. 3 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in conformità alle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 3.

     L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è prorogata di sei mesi.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.