§ 94.1.444 - Legge 14 gennaio 1970, n. 94.
Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:14/01/1970
Numero:94


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. XVI della [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'accettazione degli emendamenti di cui al precedente art. 1, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli numeri 1345 e 5672 dello [...]


§ 94.1.444 - Legge 14 gennaio 1970, n. 94.

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, e ai relativi annessi A e B, adottati a Londra l'11 aprile 1962.

(G.U. 27 marzo 1970, n. 78)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954 e ai relativi annessi A e B, adottati a Londra l'11 aprile 1962.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. XVI della convenzione come emendato a Londra l'11 aprile 1962.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'accettazione degli emendamenti di cui al precedente art. 1, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli numeri 1345 e 5672 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi; all'onere relativo al funzionamento della commissione permanente interministeriale, istituita presso il Ministero della marina mercantile, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo numero 1067 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1969 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.