§ 61.2.19 - D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.
Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.2 marchi registrati e di qualità
Data:22/05/1999
Numero:194


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Denominazioni.
Art. 4.  Tolleranze.
Art. 5.  Denominazioni.
Art. 6.  Designazione della composizione.
Art. 7.  Tolleranze.
Art. 8.  Etichette e contrassegni.
Art. 9.  Etichettatura di prodotti compositi.
Art. 10.  Deroghe.
Art. 11.  Obblighi di chiarezza delle informazioni.
Art. 12.  Ulteriori modalità di etichettatura.
Art. 13.  Controlli.
Art. 14.  Esclusioni.
Art. 15.  Sanzioni.
Art. 16.  Disposizioni finali.
Art. 17.  Abrogazioni.


§ 61.2.19 - D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

(G.U. 24 giugno 1999, n. 146).

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente decreto, per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

     2. Ai sensi del presente decreto, per fibre tessili, si intende:

     a) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;

     b) le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato I, numeri da 19 a 41 e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.

     3. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni del presente decreto:

     a) i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;

     b) i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;

     c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

 

     Art. 3. Denominazioni.

     1. Le denominazioni delle fibre di cui all'articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I.

     2. L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella.

     3. E' vietato l'impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata.

     4. E' vietato l'impiego della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

 

     Art. 4. Tolleranze.

     1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100% o "puro" o eventualmente "tutto", esclusa qualsiasi espressione equivalente.

     2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

 

     Art. 5. Denominazioni.

     1. Un prodotto di lana può essere qualificato:

     "lana virgen" o "lana de esquilado";

     "ren, ny uld";

     "schurwolle";

     "(lingua straniera)";

     "fleece wool" o "virgin wool";

     "laine vierge" o "laine de tonte";

     "lana vergine" o "lana di tosa";

     "scheerwol";

     "là virgem";

     "uusi villa";

     "ren ull", solo quando è composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.

     2. In deroga al comma 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:

     a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al comma 1;

     b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25%;

     c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

     3. Nel caso previsto dal precedente comma, l'indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria.

     4. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3% di impurità fibrose per i prodotti di cui ai commi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.

 

     Art. 6. Designazione della composizione.

     1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dell'indicazione "minimo 85%", ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto.

     2. Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto può essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale; mentre qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

     3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "Ordito puro cotone e trama puro lino".

     4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, è ammessa:

     a) una quantità di fibre estranee fino al 2% del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all'articolo 5, comma 3;

     b) una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità del comma 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche all'articolo 5, comma 2, lettera b).

     5. In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b) del precedente comma, è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a) del precedente comma. Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b) è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta.

     6. Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b) del comma precedente, in sede di controlli di conformità dei prodotti previsti all'articolo 13, comma 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali ed allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. In tal caso è data immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee a cura dell'ispettorato tecnico della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     7. Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.

 

     Art. 7. Tolleranze.

     1. Fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 4, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6, le fibre visibili e isolabili destinati a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7% del peso del prodotto finito, nonché le fibre, per esempio metalliche, incorporate per ottenere un effetto antistatico, che non superino il 2% del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell'ordito.

 

     Art. 8. Etichette e contrassegni.

     1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

     2. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 ed all'allegato I, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali.

     Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.

     3. All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 e all'allegato I, devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dal presente decreto.

     4. Se tuttavia, all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al comma 3, è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato I.

     5. All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo devono essere redatti anche in italiano.

     6. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato IV, punto 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità.

     7. E' consentito l'impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4 e 5, se essi sono conformi agli usi leali di commercio e ai principi della correttezza professionale.

     8. Ai fini di quanto previsto ai commi precedenti le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative debbono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.

 

     Art. 9. Etichettatura di prodotti compositi.

     1. Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

     2. Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

     3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 12, la composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:

     a) per i reggiseni: tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore;

     b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;

     c) per le guaine intere, quali i modellatori: tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.

     4. La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma 3, è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.

     5. L'etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria deve essere data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta, in particolare:

     a) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente;

     b) per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10% della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo;

     c) la composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, presentati ai consumatori in quanto tali, è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento, parti che devono essere designate singolarmente;

     d) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere designate singolarmente;

     e) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente.

 

     Art. 10. Deroghe.

     1. In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9, per i prodotti tessili che figurano all'allegato III e in uno degli stati di lavorazione di cui all'articolo 2, comma 1, non vi è obbligo di apporre un'etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione e l'indicazione della composizione. Se tuttavia tali prodotti sono muniti di un'etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un'impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista all'allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

     2. I prodotti tessili che figurano all'allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dal presente decreto.

     3. L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.

     4. L'esposizione in vendita dei prodotti di cui al comma 2 e al comma 3, deve avvenire in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti.

 

     Art. 11. Obblighi di chiarezza delle informazioni.

     1. Le informazioni fornite all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal presente decreto.

 

     Art. 12. Ulteriori modalità di etichettatura.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 1 e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate senza tener conto degli elementi seguenti:

     a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche;

     b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;

     c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;

     d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del dritto della stoffa;

     e) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzioni isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, le fodere.

     2. Ai fini del presente articolo non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 1, e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono determinate senza tener conto delle materie grasse, dei leganti, delle cariche, degli appretti, dei prodotti di impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché di altri prodotti per il trattamento dei tessili.

 

     Art. 13. Controlli.

     1. I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dal presente decreto sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente. A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato II, previa eliminazione degli elementi indicati all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3.

 

     Art. 14. Esclusioni.

     1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che:

     1) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;

     2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;

     3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;

     4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

 

     Art. 15. Sanzioni. [1]

     [1. La violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali di accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 1.

     2. La violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui all'articolo 8, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire otto milioni.

     3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è l'autorità incaricata del controllo e della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto.]

 

     Art. 16. Disposizioni finali.

     1. Ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato D, della legge 24 aprile 1998, n. 128, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati, per essere adattati al progresso tecnico in attuazione della direttiva 97/37/CE, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 17. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n. 883, come modificata dalla legge 4 ottobre 1986, n. 669;

     b) gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 1, 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515;

     c) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 ottobre 1987, n. 482.

 

 

Allegato I - Tabella delle fibre tessili [2]

 

Numeri

Denominazione

Descrizione delle fibre

1

lana (f) (1)

Fibra tratta dal vello della pecora (Ovis aries)

2

alpaca (m), lama (m), cammello (m), kashmir (m), mohair (m), angora (m), vigogna (f), yack (m), guanaco (m), cashgora (m), castoro (m), lontra (f), preceduta o meno dalla denominazione "lana" o "pelo" (1)

Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora (incrocio della capra kashmir e della capra angora), castoro, lontra

3

pelo (m) o crine (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo ...)

Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2

4

seta (f)

Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni

5

cotone (m)

Fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium)

6

kapok (m)

Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (Ceiba pentandra)

7

lino (m)

Fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimum)

8

canapa (f)

Fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis sativa)

9

juta (f)

Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell'Hibiscus-cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinutata

10

abaca (f)

Fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa textilis

11

alfa (f)

Fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima

12

cocco (m)

Fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera

13

ginestra (f)

Fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum

14

ramié (m)

Fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima

15

sisal (m)

Fibra proveniente dalle foglie dell'Agave sisalana

16

Sunn

Fibra proveniente dal libro di Crotalaria juncea

17

Henequen

Fibra proveniente dal libro di Agave

18

Maguey

Fibra proveniente dal libro di Agave Cantala

19

acetato (m)

Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato

20

alginica

Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico

21

cupro (m)

Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale

22

modal (m)

Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono:

 

 

Bc (centi-newton) ≥ 1,3 √ T + 2 T

 

 

Bm (centi-newton) ≥ 0,5 √ T

 

 

dove T è la massa lineica media espressa in decitex

23

proteica

Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici

24

triacetato (m)

Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato

25

viscosa (f)

Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua

26

acrilica

Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico

27

clorofibra (f)

Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato

28

fluorofibra (f)

Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati

29

modacrilica

Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico

30

Poliammide o Nylon

Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o cicloalifatici

31

Aramide

Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici

32

Poliimmide

Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti

33

Lyocell

Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati (2)

33a [3]

"Polilattide"

fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per Polilattide l'85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno 135 °C

34

poliestere (m)

Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico

35

polietilenica

Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti

36

polipropilenica

Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni

37

poliureica

Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)

38

poliuretanica

Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico

39

vinilal (m)

Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile

40

trivinilica

Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale

41

gomma

Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

42

elastan (m)

Fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa di poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

43

vetro tessile (m)

Fibra costituita da vetro

44

Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola "filo" o "fibra"

Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

45

Elastomultiestere

Fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%) che dopo opportuno trattamento, se allungate sotto una forza di trazione fino al raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione.

46

Elastolefina

Fibra, composta di almeno il 95% (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino ad una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione

48

Melammina

fibra formata per almeno l'85% in peso da macromolecole reticolate composte di derivati della melammina

 

(1) La denominazione "lana" di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna.

Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all'articolo 6, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.

(2) Per «solvente organico» s'intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua.

 

 

Allegato II - Tassi convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile [4]

 

N. delle fibre

Fibre

Percentuali

1-2

Lana e peli:

 

 

 

fibre pettinate

18,25

 

 

fibre cardate

17,00 (1)

3

Peli:

 

 

 

fibre pettinate

18,25

 

 

fibre cardate

17,00 (1)

 

Crine:

 

 

 

fibre pettinate

16,00

 

 

fibre cardate

15,00

4

Seta

11,00

5

Cotone:

 

 

 

fibre normali

8,50

 

 

fibre mercerizzate

10,50

6

Kapok

10,90

7

Lino

12,00

8

Canapa

12,00

9

Juta

17,00

10

Abaca

14,00

11

Alfa

14,00

12

Cocco

13,00

13

Ginestra

14,00

14

Ramié (fibra bianchita)

8,50

15

Sisal

14,00

16

Sunn

12,00

17

Henequen

14,00

18

Maguey

14,00

19

Acetato

9,00

20

Alginica

20,00

21

Cupro

13,00

22

Modal

13,00

23

Proteica

17,00

24

Triacetato

7,00

25

Viscosa

13,00

26

Acrilica

2,00

27

Clorofibra

2,00

28

Fluorofibra

0,00

29

Modacrilica

2,00

30

Poliammidica o Nylon:

 

 

 

fibra non continua

6,25

 

 

filamento

5,75

31

Aramide

8,00

32

poliimmide

3,50

33

Lyocell

13,00

33a [5]

Polylactide

1,50

34

Poliestere:

 

 

 

fibra non continua

1,50

 

 

filamento

1,50

35

Polietilenica

1,50

36

Polipropilenica

2,00

37

Poliureica

2,00

38

Poliuretanica:

 

 

 

fibra non continua

3,50

 

 

filamento

3,00

39

Vinilal

5,00

40

Trivinilica

3,00

41

Gomma

1,00

42

Elastan

1,50

43

Vetro tessile:

 

 

 

di diametro medio superiore a 5 òm

2,00

 

 

di diametro medio pari o inferiore a 5 òm

3,00

44

Metallica

2,00

 

Metallizzata

2,00

 

Amianto

2,00

 

Carta tessile

13,75

45

Elastomultiestere

1,50

46

Elastolefina

1,50

 

(1) Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato.

 

 

     Allegato III - Prodotti che non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura (articolo 10, comma 1)

     1. Fermamaniche di camicie

     2. Cinturini di materia tessile per orologio

     3. Etichette e contrassegni

     4. Manopole di materia tessile imbottite

     5. Copricaffettiere

     6. Copriteiere

     7. Maniche di protezione

     8. Manicotti non di felpa

     9. Fiori artificiali

     10. Puntaspilli

     11. Tele dipinte

     12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti

     13. Feltri

     14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali

     15. Ghette

     16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali

     17. Cappelli di feltro

     18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria

     19. Articoli di materia tessile da viaggio

     20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi

     21. Chiusure lampo

     22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile

     23. Copertine di materia tessile per libri

     24. Giocattoli

     25. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti

     26. Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2

     27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno

     28. Copriuova

     29. Astucci per il trucco

     30. Borse in tessuto per tabacco

     31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini

     32. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti

     33. “Nécessaires” da toletta

     34. “Nécessaires” per calzature

     35. Articoli funerari

     36. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.

     Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo

     37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale

     38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato IV), destinati normalmente:

     a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni,

     b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli

     39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)

     40. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche

     41. Vele

     42. Articoli tessili per animali

     43. Bandiere, stendardi e gagliardetti

 

     Allegato IV - Prodotti per cui è obbligatoria soltanto un'etichettatura o stampigliatura globale (articolo 10, comma 2)

     1. Canovacci

     2. Strofinacci per pulizia

     3. Bordure e guarnizioni

     4. Passamaneria

     5. Cinture

     6. Bretelle

     7. Reggicalze e giarrettiere

     8. Stringhe

     9. Nastri

     10. Elastici

     11. Imballaggi nuovi e venduti come tali

     12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell'allegato III

     13. Centrini

     14. Fazzoletti

     15. Retine per capelli

     16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini

     17. Bavaglini; guanti e pannolini per bagno

     18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g

     19. Cinghie per tendaggi e veneziane

 

 

     Allegato V - Termine di attuazione

 

Direttiva

Termini

 

Ammissione del commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva

Divieto del commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva

71/307/CEE

29 gennaio 1973

29 gennaio 1975

75/36/CEE

 

 

83/623/CEE

29 novembre 1985

29 maggio 1987

87/140/CEE

1° settembre 1988

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.

[2] Allegato già modificato dall'art. 1 del D.M. 19 ottobre 1999, dall'art. 1 del D.M. 21 marzo 2007, dall'art. 1 del D.M. 24 gennaio 2008 e così ulteriormente modificato dall'art. unico del D.M. 2 agosto 2010.

[3] Inserita dall'art. 1 del D.M. 1 dicembre 2004.

[4] Allegato già modificato dall'art. 2 del D.M. 19 ottobre 1999, dall'art. 2 del D.M. 21 marzo 2007 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 24 gennaio 2008.

[5] Inserita dall'art. 2 del D.M. 1 dicembre 2004.