§ 26.1.1 – D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515.
Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:26. Consumatore (tutela)
Capitolo:26.1 consumatore (tutela)
Data:30/04/1976
Numero:515


Sommario
Articolo unico.      E' approvato il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili, annesso al presente decreto
Art. 1.  Legge 26 novembre 1973, n. 883.
Art. 2.  Denominazioni.
Art. 3.  Denominazione "residui tessili" o "composizione non determinata".
Art. 4.  Tolleranze superiori al 3% - Autorizzazione.
Art. 5.  Applicazione dell'etichetta e del contrassegno.
Art. 6.  Tessuti a metraggio.
Art. 7.  Documenti commerciali.
Art. 8.  Offerta in vendita al consumatore finale.
Art. 9.  Esclusione dall'obbligo dell'etichettatura.
Art. 10.  Indicazioni e informazioni diverse da quelle prescritte.
Art. 11.  Fodere principali ed altri prodotti tessili.
Art. 12.  Etichettatura di prodotti coordinati.
Art. 13.  Prodotti esenti dall'obbligo dell'etichettatura.
Art. 14.  Etichettatura globale.
Art. 15.  Conservazione dei documenti.
Art. 16.  Organi della vigilanza.
Art. 17.  Ispezioni e prelievi.
Art. 18.  Prelievo di esemplari di prodotti tessili per le analisi.
Art. 19.  Modalità del prelievo di esemplari di prodotti tessili per le analisi.
Art. 20.  Messa a disposizione di esemplari – Custodia.
Art. 21.  Processo verbale.
Art. 22.  Dichiarazione di garanzia di cui all'art. 16 della legge.
Art. 23.  Richiesta di analisi da parte di acquirente di prodotti tessili.
Art. 24.  Facoltà del venditore di indicare il fornitore della merce.
Art. 25.  Provette per le analisi.
Art. 26.  Tolleranza globale.
Art. 27.  Invio dei campioni al laboratorio.
Art. 28.  Elementi da eliminare nelle analisi.
Art. 29.  Applicazione dei metodi di analisi uniformati – Eccezioni.
Art. 30.  Rapporto di analisi.
Art. 31.  Conformità degli elementi inviati al laboratorio dall'autorità.
Art. 32.  Non conformità dei campioni.
Art. 33.  Analisi sugli elementi supplementari.
Art. 34.  Istanza di revisione.
Art. 35.  Laboratorio di revisione.
Art. 36.  Inosservanza delle disposizioni concernenti la etichettatura.


§ 26.1.1 – D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515.

Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili.

(G.U. 29 luglio 1976, n. 199, S.O.).

 

     Articolo unico.

     E' approvato il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili, annesso al presente decreto.

 

 

Regolamento di esecuzione

della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina

delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 1. Legge 26 novembre 1973, n. 883.

     Ai fini del presente regolamento per "legge" si intende lalegge 26 novembre 1973, n. 883.

 

          Art. 2. Denominazioni. [1]

 

          Art. 3. Denominazione "residui tessili" o "composizione non determinata". [2]

 

          Art. 4. Tolleranze superiori al 3% - Autorizzazione. [3]

 

          Art. 5. Applicazione dell'etichetta e del contrassegno.

     L'etichetta (in cartone, tessuto o altro materiale) deve essere applicata al prodotto tessile, mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio ovvero mediante inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che lo contiene o in altri modi idonei.

     Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro contenente il prodotto tessile, mediante stampa, stampigliatura, ovvero tessitura in cimosa o altrove.

 

          Art. 6. Tessuti a metraggio.

     (Omissis) [4].

     Nel caso in cui la parte venduta sia sprovvista di etichetta o contrassegno è fatto obbligo al venditore, su richiesta dell'acquirente, di rilasciare dichiarazione scritta riportante le indicazioni contenute dall'etichetta o contrassegno.

 

          Art. 7. Documenti commerciali.

     Sono documenti commerciali di accompagnamento ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge, sia la fattura commerciale che la bolla di consegna.

 

          Art. 8. Offerta in vendita al consumatore finale.

     Sono considerate offerte in vendita, ai sensi dell'art. 8 della legge, anche le merci offerte in vendita per corrispondenza, quelle offerte in vendita su campione o con altri analoghi sistemi di distribuzione, compresa l'offerta al pubblico di cui all'art. 1336 del codice civile.

     L'offerta in vendita, di cui all'art. 8 della legge, comprende anche la presentazione al cliente, da parte dell'artigiano confezionista, del tessuto in pezza o del campione del tessuto stesso.

 

          Art. 9. Esclusione dall'obbligo dell'etichettatura.

     Non sono considerati "offerte in vendita" e, quindi, sono esenti dalle prescrizioni relative alle indicazioni di composizione, i messaggi pubblicitari effettuati nel luogo di vendita ovvero attraverso i consueti canali di informazione (affissione, stampa, volantini, cinematografo, radio, televisione, ecc.) purchè non includano alcun buono di ordinazione o invito ad acquistare per corrispondenza.

     In ogni caso, i messaggi pubblicitari nei quali si faccia riferimento alla composizione fibrosa del prodotto tessile pubblicizzato, dovranno essere formulati in conformità alle disposizioni della legge e del presente regolamento, per quanto riguarda le indicazioni relative alla composizione del prodotto tessile.

 

          Art. 10. Indicazioni e informazioni diverse da quelle prescritte.

     Le indicazioni diverse da quelle prescritte dalla legge possono essere apposte sulla etichetta o contrassegno, solo se vi sia una chiara linea di demarcazione e solo se scritte in un carattere inferiore a quello delle indicazioni obbligatorie.

     Tuttavia le informazioni relative al lavaggio, alla pulitura, alla stiratura e alla manutenzione in genere del prodotto tessile espresse mediante simboli, possono essere apposte sulla etichetta o contrassegno senza le limitazioni cui al comma precedente.

 

          Art. 11. Fodere principali ed altri prodotti tessili. [5]

 

          Art. 12. Etichettatura di prodotti coordinati. [6]

 

          Art. 13. Prodotti esenti dall'obbligo dell'etichettatura. [7]

 

          Art. 14. Etichettatura globale. [8]

 

          Art. 15. Conservazione dei documenti.

     L'obbligo della conservazione dei documenti per almeno due anni, previsto dall'art. 13 della legge, decorre per ciascun soggetto dalla data della propria fattura di vendita del prodotto tessile.

 

Capo II

VIGILANZA E CONTROLLI

 

          Art. 16. Organi della vigilanza.

     Per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della legge e del presente regolamento, l'ispettorato tecnico dell'industria può avvalersi di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Gli enti predetti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel quale sono disciplinate le modalità di conferimento dell'incarico di vigilanza, il regolamento dei rapporti tra il Ministero e l'ente e la forma di controllo, da parte del Ministero, sul modo di assolvimento delle funzioni di vigilanza.

 

          Art. 17. Ispezioni e prelievi.

     I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria e degli enti di cui al precedente art. 16 possono procedere a ispezioni negli stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti di vendita nei quali si esercita l'attività imprenditoriale o commerciale, per accertare l'osservanza delle disposizioni sancite dalla legge e dal presente regolamento.

     Nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di prelevamento campioni i funzionari predetti possono richiedere l'assistenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

 

          Art. 18. Prelievo di esemplari di prodotti tessili per le analisi.

     Per le analisi necessarie per determinare la loro conformità alle disposizioni della legge, i prodotti tessili sono di regola prelevati in un unico esemplare, con le modalità previste nel presente regolamento.

 

          Art. 19. Modalità del prelievo di esemplari di prodotti tessili per le analisi.

     Qualora non sia possibile prelevare un intero esemplare di prodotto tessile oppure qualora sia sufficiente prelevarne solo una parte che sia rappresentativa dell'intero esemplare, il prelievo è effettuato con le seguenti modalità:

     1) nel caso di fibre sciolte non orientate (per esempio balla): si suddivide idealmente il prodotto tessile in 5 strati paralleli di massa circa eguale; da ogni strato si prelevano due bioccoli di fibre di almeno 10 g ciascuno da zone opportunamente distanziate e situate in posizioni diverse nei vari strati. I 10 bioccoli prelevati si conservano separati e costituiscono l'esemplare da analizzare;

     2) nel caso di fibre sciolte orientate (per esempio velo, nastro, stoppino):

     a) qualora la confezione si presenti in rotoli si inizia a svolgere il rotolo e si prelevano alla estremità iniziale 3 ritagli, ciascuno di almeno 10 g di peso, opportunamente distanziati su tutta l'altezza; si continua a svolgere e si prelevano, a circa metà rotolo, altri 3 ritagli in posizioni diverse dai primi; si ripete il prelievo di altri 3 ritagli, operando come sopra, alla fine del rotolo. I 9 ritagli così ottenuti si conservano separati e costituiscono l'esemplare da analizzare;

     b) qualora la confezione sia in vaso, in bobinone, ecc. (per esempio nastro di carta, di stiratoio, di pettinatrice, ecc.): si preleva, alle due estremità ed al centro, un tratto comprendente tutta la sezione di lunghezza non inferiore a 20 cm e comunque di peso non inferiore a 10 g. I 3 tratti prelevati si conservano separati e costituiscono l'esemplare da analizzare;

     3) nel caso di fili (filo, filato, cordone, spago, ecc.):

     a) se la confezione è di peso inferiore a 10 g sono prelevati tanti esemplari sino a raggiungere possibilmente un peso di almeno 10 g;

     b) se la confezione è di peso compreso tra 10 g e meno di 100 g si preleva un solo esemplare;

     c) se la confezione è di peso tra 100 g e 500 g si preleva del filo per quantità unitarie di almeno 20 g all'inizio e alla fine;

     d) se la confezione è di peso superiore a 500 g si preleva del filo per quantità unitarie di almeno 20 g a una distanza corrispondente ad almeno 400 g;

     e) se la confezione è in dubbio si preleva un tratto di almeno 20 cm di lunghezza che comprenda tutti i filati ad eccezione di quelli di cimosa che vengono esclusi;

     4) nel caso di corde, gomene, ecc., si prelevano due tratti di almeno 20 cm di lunghezza, e comunque di peso non inferiore a 20 g uno all'inizio ed uno alla fine della confezione;

     5) nel caso di tessuti:

     a) pezza: si preleva un taglio di almeno un metro in tutta altezza, all'inizio o alla fine della pezza. Nel caso di tessuto fabbricato con varie fibre o con vari fili e filati o fibre che formano disegno si preleva un taglio di lunghezza tale che comprenda un rapporto completo di disegno in senso ordito;

     b) nastri e passamaneria: si preleva un taglio in tutta altezza di peso non inferiore a 10 g;

     c) se il tessuto è di peso o di dimensioni limitate sono prelevati almeno tre esemplari scelti a caso.

     Gli esemplari prelevati non devono presentare difetti visibili e devono essere sigillati nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 18, commi terzo e quarto della legge.

 

          Art. 20. Messa a disposizione di esemplari – Custodia.

     Qualora il soggetto presso il quale viene effettuato il prelievo ritenga che il campione prelevato possa non essere sufficientemente rappresentativo della partita o del lotto di cui fa parte, può mettere a disposizione dell'amministrazione, a proprie spese, per le eventuali ulteriori analisi di cui all'art. 33 del presente regolamento, altri esemplari di prodotti tessili sino a concorrenza del numero previsto nella tabella allegato II al presente regolamento.

     Tali ulteriori esemplari devono essere sigillati nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 18, commi terzo e quarto della legge e affidati in custodia al soggetto richiedente.

     Qualora il soggetto presso il quale viene effettuato il prelievo dimostri la rispondenza delle indicazioni riportate sulla etichetta a quelle rilasciategli dal suo fornitore, quest'ultimo dovrà essere invitato dall'autorità procedente ad avvalersi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 21. Processo verbale.

     Delle operazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 è redatto processo verbale che deve riportare, tra l'altro:

     numero d'ordine del verbale;

     data e luogo del prelievo;

     generalità e qualifica dei funzionari che hanno effettuato il prelievo;

     estremi della etichettatura sul prodotto tessile e sui documenti di accompagnamento;

     nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o dello stabilimento in cui è stato eseguito il prelievo, nonchè generalità del titolare o suo rappresentante che ha assistito al prelievo stesso;

     nome o ragione sociale dell'eventuale fornitore;

     numero, peso e dimensioni dei prodotti tessili prelevati e loro prezzo di vendita;

     dichiarazioni del proprietario, possessore o detentore della merce, anche ad avvalersi della facoltà concessa dall'art. 20, del presente regolamento;

     descrizione delle operazioni eseguite a norma dell'art. 18, terzo e quarto comma della legge;

     dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza dell'interessato e che è stato sottoscritto dal medesimo o che lo stesso si è rifiutato di sottoscrivere;

     sottoscrizione dei verbalizzanti e dell'interessato.

     Il verbale deve essere redatto in triplice originale. Un originale è consegnato al detentore della merce, un altro è trasmesso al laboratorio di analisi, insieme al campione da analizzare, il terzo originale deve essere conservato dall'autorità che ha effettuato il prelievo, che provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Capo III

RICHIESTA DI ANALISI DA PARTE DI ACQUIRENTE DI PRODOTTI TESSILI

 

          Art. 22. Dichiarazione di garanzia di cui all'art. 16 della legge.

     La dichiarazione di cui all'art. 16 della legge, può essere richiesta solo all'atto dell'acquisto. Oltre all'attestazione della corrispondenza delle indicazioni dell'etichetta con quelle riportate sulla fattura, deve contenere:

     nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio in cui è stato acquistato il prodotto;

     nome dell'acquirente;

     descrizione del prodotto acquistato (tipo di articolo, colore, taglia o dimensione, contrassegni o etichette) e dei mezzi adottati per garantire la sua assoluta identificazione (come per esempio:

     apposizione di sigillo, marchi indelebili o firma del venditore, ecc.);

     sottoscrizione del venditore;

     data del rilascio.

 

          Art. 23. Richiesta di analisi da parte di acquirente di prodotti tessili.

     L'acquirente di prodotti tessili che richieda a norma dell'art. 19 della legge una analisi della merce acquistata deve effettuare un deposito cauzionale di L. 20.000 con le modalità di cui al quarto comma del successivo art. 34.

     Le operazioni di sigillatura dei campioni possono essere effettuate, a spese dell'interessato, anche dall'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato che provvede a redigere verbale, il quale deve contenere le indicazioni di cui al precedente art. 21, in quanto applicabili.

     Dei quattro originali del processo verbale uno è consegnato al richiedente; due sono trasmessi, insieme al prodotto da analizzare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede a inviarne uno, insieme al campione, al laboratorio di analisi; il quarto è inviato al venditore della merce.

 

          Art. 24. Facoltà del venditore di indicare il fornitore della merce.

     Il venditore della merce può comunicare entro quindici giorni dalla ricezione del verbale, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nome e la ragione sociale del fornitore del prodotto venduto ed ogni utile indicazione ai fini dell'identificazione della partita o del lotto forniti.

     Si applica il precedente art. 20.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ANALISI

 

          Art. 25. Provette per le analisi.

     L'analisi, di regola, deve essere effettuata almeno in duplice prova.

     Nel caso di filo o di filato in confezioni di peso inferiori a 10 g, l'analisi deve essere effettuata su almeno due provette, ciascuna delle quali rappresentativa dell'insieme del campione prelevato.

     Nel caso di tessuti di peso o di dimensioni limitate, l'analisi deve essere effettuata eseguendo una prova in semplice su ognuno dei tre esemplari prelevati.

 

          Art. 26. Tolleranza globale.

     Per l'accertamento della composizione fibrosa, la tolleranza globale è ottenuta calcolando la radice quadrata della somma del quadrato del valore della tolleranza di fabbricazione e del quadrato del valore della precisione del metodo di analisi.

     Il procedimento di cui al comma precedente si deve applicare per calcolare le massime differenze previste dall'allegato I al presente regolamento.

 

          Art. 27. Invio dei campioni al laboratorio.

     I campioni devono essere inviati, con il verbale di prelievo, al direttore di uno dei laboratori di analisi indicati all'art. 21 della legge.

     Il laboratorio di analisi, constatata l'integrità dei sigilli dell'involucro e la rispondenza del campione con la descrizione risultante dal verbale di prelievo, provvede alla suddivisione del campione globale in tre parti utilizzandone una per le prove.

 

          Art. 28. Elementi da eliminare nelle analisi.

     Per la determinazione della percentuale della composizione fibrosa, devono essere preliminarmente eliminati gli elementi indicati dall'art. 10, comma secondo, lettere a b, c e d della legge.

     In particolare:

     1) nel caso delle coperte sono da eliminare solo gli "orditi e trame di legamento", cioè quei fili o filati utilizzati per unire due tessuti separati ed indipendenti al fine di ottenere una coperta a doppia faccia;

     2) nel caso delle cravatte confezionate sono da eliminare tutti gli elementi che non costituiscono il tessuto esterno;

     3) nel caso degli articoli di calzetteria sono da eliminare le zone eventualmente rinforzate e i bordi elastici.

 

          Art. 29. Applicazione dei metodi di analisi uniformati – Eccezioni.

     I laboratori di analisi incaricati delle prove debbono applicare i metodi di analisi quantitative, sia chimiche, sia microscopiche, sia per separazione manuale previste nei decreti ministeriali 31 gennaio 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1974, n. 51) e 12 agosto 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1974, n. 239) ovvero da direttive comunitarie, la cui applicazione sia disposta nei modi previsti nell'art. 26 della legge.

     Qualora non esista un metodo di analisi approvato con decreto ministeriale, il laboratorio di analisi può utilizzare qualsiasi metodo valido a sua disposizione dando indicazione, nel rapporto di analisi, delle modalità seguite per la prova, dei risultati ottenuti e della precisione del metodo adottato, semprechè sia conosciuto.

 

          Art. 30. Rapporto di analisi.

     Eseguite le prove il direttore del laboratorio trasmette all'autorità che ha eseguito il prelievo, il rapporto di analisi e le rimanenti parti del campione non utilizzate.

     Nel rapporto di analisi devono essere indicati tra l'altro:

     denominazione del laboratorio che ha effettuato le analisi;

     autorità che ha eseguito il prelievo;

     numero d'ordine e data del verbale di prelevamento;

     nome e ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o stabilimento in cui è stato effettuato il prelievo;

     numero degli elementi analizzati, con specificazione dei contrassegni applicati;

     modalità di prova seguite per il pretrattamento e per la determinazione della composizione fibrosa;

     ogni eventuale deviazione dalle modalità di prova prescritte nei decreti ministeriali riguardanti i procedimenti di analisi o gli eventuali metodi di analisi usati non previsti da detti decreti e l'indicazione della precisione dei metodi adottati, semprechè sia conosciuta;

     valori delle singole prove riscontrate per ogni fibra per ciascun elemento, loro medie, nonchè la media generale di tutti gli elementi analizzati e le relative conclusioni.

 

          Art. 31. Conformità degli elementi inviati al laboratorio dall'autorità.

     Il laboratorio, quando riscontra che i risultati delle analisi degli elementi prelevati dall'autorità sono compresi entro le tolleranze previste dalla legge, comunica per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esito favorevole agli interessati e alla autorità che ha eseguito il prelievo la quale provvede immediatamente a dichiarare la libera disponibilità degli altri esemplari eventualmente depositati ai sensi dell'art. 20. Il laboratorio provvede inoltre a restituire a spese degli interessati le rimanenti parti non utilizzate del prodotto, a seguito di richiesta avanzata entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra.

 

          Art. 32. Non conformità dei campioni.

     Il direttore del laboratorio, qualora tra il risultato delle analisi e la composizione fibrosa dichiarata riscontri una differenza superiore a quella indicata nella tabella allegato I al presente regolamento, provvede ai sensi del successivo art. 34.

 

          Art. 33. Analisi sugli elementi supplementari.

     Il direttore del laboratorio qualora riscontri tra il risultato delle analisi e la composizione fibrosa dichiarata una differenza superiore a quella indicata per la media della partita o del lotto, ma inferiore o uguale a quelle indicate nella tabella allegato I al presente regolamento, invita gli interessati a rimettergli gli altri esemplari sigillati e custoditi ai sensi del precedente art. 20.

     Eseguite le prove sui campioni supplementari i risultati delle analisi di tutti gli elementi sono elaborati col procedimento per la valutazione statistica descritto all'allegato III al presente regolamento, al fine dell'accertamento della conformità o meno della composizione fibrosa della partita o del lotto a quanto dichiarato, nella etichettatura o nei documenti di accompagnamento.

     In caso di conformità della composizione fibrosa della partita o del lotto al dichiarato si applica l'art. 31 del presente regolamento.

     In caso di non conformità il direttore del laboratorio provvede ai sensi del successivo art. 34.

 

          Art. 34. Istanza di revisione.

     Il laboratorio incaricato delle analisi, se riscontra tra il risultato finale delle prove e la composizione fibrosa dichiarata una differenza superiore ai limiti stabiliti dalla legge, comunica per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo l'esito delle analisi, rimettendo all'autorità predetta le rimanenti parti non utilizzate dei campioni.

     L'autorità che ha eseguito il prelievo è tenuta a darne comunicazione, con lo stesso mezzo, al fornitore della merce, ove esso sia stato indicato, e a chi eventualmente ne abbia fatto richiesta.

     Gli interessati al termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione possono impugnare i risultati delle analisi mediante richiesta di revisione da inoltrarsi all'autorità che ha eseguito il prelievo.

     All'istanza di revisione deve essere allegata la ricevuta del deposito cauzionale di lire ventimila, per ogni campione da controllare, da effettuarsi presso una tesoreria provinciale, a disposizione dell'autorità che ha eseguito il prelievo.

 

          Art. 35. Laboratorio di revisione.

     L'autorità che ha eseguito il prelievo provvede all'invio di tutti gli elementi da controllare al direttore del laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette per l'analisi di revisione.

     Alle analisi di revisione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 28, 29, 31 e 33, comma secondo; le stesse debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi con l'osservanza degli articoli 304-bis,304-ter,304-quater e 390 del codice di procedura penale.

     Eseguite le prove ed elaborati i risultati col procedimento statistico, se gli elementi sono in numero di tre o superiore, il direttore del laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette deve trasmettere il rapporto di analisi all'autorità che ha eseguito il prelievo, nel termine di cui al comma precedente.

     Il rapporto di analisi deve contenere le indicazioni riportate nel precedente art. 30, secondo comma.

     Nel caso in cui l'analisi di revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

     Se i risultati delle analisi di revisione confermano quelli di prima istanza, le spese di entrambe le analisi sono a carico del richiedente. Le somme riscosse a titolo di deposito cauzionale debbono essere versate dall'autorità procedente, con imputazione al capitolo 3600 dello stato di previsione dell'entrata statale denominato "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", assegnato al capo XVIII del quadro di classificazione delle entrate statali.

 

          Art. 36. Inosservanza delle disposizioni concernenti la etichettatura.

     Quando sia accertata una infrazione punita a norma del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 25 della legge, deve essere redatto verbale contenente le seguenti indicazioni:

     numero d'ordine del verbale;

     generalità e qualifica dei funzionari procedenti;

     nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o dello stabilimento in cui è stata accertata l'infrazione nonchè le generalità del titolare o del suo rappresentante;

     tipo e quantità dei prodotti tessili offerti in vendita o ceduti;

     eventuali dichiarazioni della persona cui è contestato il reato;

     dichiarazione che il verbale è stato letto alla persona alla quale è contestato il reato, che è stato sottoscritto dal medesimo e che lo stesso si è rifiutato di sottoscrivere;

     data, luogo e sottoscrizione dei verbalizzanti e quella dell'interessato.

     Il verbale deve essere redatto in triplice originale, di cui uno è consegnato alla persona cui è contestato il reato, uno è trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria e il terzo è conservato dai funzionari procedenti. Copia del verbale deve essere inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Per le violazioni previste a norma del primo comma dell'art. 25 della legge, la contestazione è effettuata con le modalità previste nell'art. 6 della legge 24 dicembre 1975, n. 705.

 

 

Allegato I

Massime differenze tra il riscontrato ed il dichiarato per le singole unità campione per poter procedere al supplemento di analisi ed all'applicazione del procedimento di valutazione statistica di tutti i risultati di analisi

 

 

 

Percentuale sul peso totale della fibra

A)

Prodotti puri:

 

 

per i prodotti puri in genere

- 3

 

per i prodotti puri ottenuti con il ciclo cardato

- 6

 

per i prodotti puri di "lana vergine" o di "tosa"

- 0,6

 

per i prodotti puri relativamente ai fili o filati di effetto, visibili ed isolabili

- 8

B)

Prodotti misti:

 

 

per i prodotti misti in genere

± 5

 

per i prodotti misti contenenti "lana vergine" o di

± 0,6

 

per i prodotti misti relativamente ai fili o filati di effetto, visibili ed isolabili

± 8

 

     Si deve applicare il disposto dell'art. 26 del presente regolamento.

 

 

Allegato II

Numero delle unità campione (n) da prelevare a caso in funzione della grandezza della partita o del lotto (N) da rilevarsi dalla relativa fattura o documenti di accompagnamento

 

Grandezza della partita o del lotto (N)

Numero delle unità campione (n)

fino a

2

 

tutte

da

3

a

300

 

3

da

301

a

500

 

4

da

501

a

800

 

5

da

801

a

1.300

 

7

da

1.301

a

3.200

 

10

da

3.201

a

8.000

 

15

da

8.001

a

22.000

 

25

oltre 22.000

30

 

 

Allegato III

(Omissis)

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[2] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[3] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[4] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[5] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[6] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[7] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

[8] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194.