§ 38.8.F - Legge 9 dicembre 1975, n. 705.
Revisione dei prezzi e degli importi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:09/12/1975
Numero:705


Sommario
Art. 1.      E' ammessa la revisione dei prezzi, in conformità delle leggi in vigore, per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'art. 28 della legge 28 luglio [...]
Art. 2.      Qualora i contratti di appalto relativi alle opere di cui all'art. 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, siano stati stipulati nel periodo dal 1° febbraio 1972 al 1° luglio 1973, è data facoltà [...]
Art. 3.      Le norme contenute nella presente legge si applicano anche se nel contratto di appalto sono contenute clausole con esse in contrasto.
Art. 4.      Ai fini dell'applicazione della presente legge non si applica il disposto dell'art. 6, nono comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412.
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.400 milioni, si provvede con la seguente disponibilità residua di capitolo dello stato di previsione della spesa [...]


§ 38.8.F - Legge 9 dicembre 1975, n. 705. [1]

Revisione dei prezzi e degli importi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47.

(G.U. 2 gennaio 1976, n. 1)

 

     Art. 1.

     E' ammessa la revisione dei prezzi, in conformità delle leggi in vigore, per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'art. 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente alla parte di opere non eseguite alla data di entrata in vigore della presente legge, definita mediante accertamento del direttore dei lavori, vistato dall'ufficio del genio civile competente per territorio.

 

          Art. 2.

     Qualora i contratti di appalto relativi alle opere di cui all'art. 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, siano stati stipulati nel periodo dal 1° febbraio 1972 al 1° luglio 1973, è data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di procedere ad una revisione dell'importo contrattuale attribuendo alle imprese appaltatrici una somma pari al 30 per cento limitatamente agli importi delle opere eseguite dopo il 26 marzo 1973, quali risultano dallo stato di avanzamento successivo a tale data.

     Detta percentuale è ridotta al 18 per cento dell'importo contrattuale quando il contratto d'appalto sia stato stipulato nel periodo dal 1° luglio 1973 al 30 aprile 1974, e al 5 per cento se la stipula è avvenuta dopo il 30 aprile 1974, per le opere o parti di esse realizzate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Le norme contenute nella presente legge si applicano anche se nel contratto di appalto sono contenute clausole con esse in contrasto.

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge non si applica il disposto dell'art. 6, nono comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.400 milioni, si provvede con la seguente disponibilità residua di capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

     capitolo 1571 L. 3.400.000.000.

     La disponibilità di cui al comma precedente sarà versata in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini dell'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione della somma di cui al medesimo precedente comma.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.