§ 98.1.26378 - Legge 4 ottobre 1986, n. 669.
Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.


Settore:Normativa nazionale
Data:04/10/1986
Numero:669


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 3 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il terzo comma dell'art. 5 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 6 della legge 26 novembre 1973, n. 883, sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.      1. L'art. 7 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. All'art. 8 della legge 26 novembre 1973, n. 883, sono aggiunti in fine i seguenti commi
Art. 6.      1. All'art. 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il comma seguente
Art. 7.      1. L'art. 10 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. L'art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. L'allegato A della legge 26 novembre 1973, n. 883, è così modificato
Art. 10.      1. Nell'allegato B della legge 26 novembre 1973, n. 883
Art. 11.      1. Nell'allegato C della legge 26 novembre 1973, n. 883
Art. 12.      1. Nell'allegato D della legge 26 novembre 1973, n. 883
Art. 13.      1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26378 - Legge 4 ottobre 1986, n. 669.

Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.

(G.U. 18 ottobre 1986, n. 243)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 3 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - Per fibre tessili, ai sensi della presente legge, si intendono:

     un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;

     le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 millimetri, compresse le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato A, numeri 17-39, e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media".

 

          Art. 2.

     1. Il terzo comma dell'art. 5 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

     "Fatte salve le tolleranze di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo e di cui al successivo art. 7, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui al primo e secondo comma del presente articolo, nonchè di cui ai successivi articoli 6 e 7, le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo e che non superino il 7 per cento del peso del prodotto finito, nonchè le fibre incorporate per ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 per cento del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'art. 6, quinto comma, della presente legge, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e su quello dell'ordito".

 

          Art. 3.

     1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 6 della legge 26 novembre 1973, n. 883, sono sostituiti dai seguenti:

     "Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.

     Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, può essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale.

     Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

     Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare all'atto della fabbricazione".

 

          Art. 4.

     1. L'art. 7 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui al precedente art. 6, commi primo, secondo, terzo e quinto, è ammessa una quantità di fibre estranee fino al 2 per cento del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5 per cento per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato. Resta comunque impregiudicata la tolleranza dello 0,3 per cento di fibre estranee di cui al precedente art. 5, sesto comma.

     Per i prodotti tessili di cui al comma precedente è ammessa anche una tolleranza di fabbricazione del 3 per cento, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità all'art. 6, commi secondo e terzo, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche al 25 per cento minimo di lana vergine o di tosa di cui al precedente art. 5, comma quinto.

     In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al comma precedente è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al primo comma.

     Il cumulo delle tolleranze di cui al primo e secondo comma del presente articolo è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al primo comma, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate nell'etichetta.

     Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nel primo e secondo comma del presente articolo, in sede di controlli di conformità dei prodotti possono essere ammesse tolleranze superiori solo in casi eccezionali e quando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni".

 

          Art. 5.

     1. All'art. 8 della legge 26 novembre 1973, n. 883, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

     "La composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:

     a) per i reggiseni: tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore;

     b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;

     c) per le guaine interne (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.

     La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma precedente è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; la etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 per cento del peso totale del prodotto.

     L'etichettatura separata delle varie parti degli articoli di corsetteria di cui ai precedenti commi è espressa in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscano le indicazioni che figurano sull'etichetta.

     Per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione.

     Per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo; se le parti ricamate sono inferiori al 10 per cento della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo.

     La composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse è data per l'insieme del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione dell'anima del rivestimento.

     Per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto. Qualora questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, la composizione del tessuto di fondo e dello strato di usura può essere indicata separatamente.

     Per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura purchè con indicazione distinta".

 

          Art. 6.

     1. All'art. 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il comma seguente:

     "Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, la redazione in lingua italiana è obbligatoria unicamente per quanto riguarda l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato D, n. 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità".

 

          Art. 7.

     1. L'art. 10 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. - Le percentuali in fibre di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato B, senza tener conto dei seguenti elementi:

     a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'art. 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche, nonchè le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, ed altri prodotti per il trattamento dei tessili;

     b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura;

     c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;

     d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa;

     e) per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano le trame o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'art. 8, quarto comma, le fodere.

     Non sono tuttavia considerati come supporti da escludere i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore".

 

          Art. 8.

     1. L'art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

     "Art. 26. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a dare esecuzione, con proprio decreto, alle direttive del Consiglio della CEE sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi, per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge, nonchè alle eventuali direttive di modifica delle direttive n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971 e n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983".

 

          Art. 9.

     1. L'allegato A della legge 26 novembre 1973, n. 883, è così modificato:

     a) ai numeri 1 e 2, nella colonna "Denominazione" è aggiunto in fine il rinvio "(1)" alla nota a piè di pagina;

     b) al n. 2, è soppresso il rinvio "(1)" alla nota a piè di pagina, che figura dopo la parola "lontra" nella colonna "Denominazione";

     c) al n. 2, nella colonna "Descrizione delle fibre" la parola "Mohair" è sostituita dalle parole "capra angora";

     d) il testo del n. 9 nella colonna "Descrizione delle fibre" è sostituito dal seguente:

     "Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente legge sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell'Hibiscus-cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon Avicennae, Urena lobata, Urena sinuata";

     e) è soppresso il numero 14 "Ibisco";

     f) nel n. 20 la descrizione delle fibre è sostituita dalla seguente:

     “Fibre in cellulosa rigenerata che hanno un'elevata forza di rottura ed un alto modulo ad umido. La forza di rottura (BC) allo stato ambientato e la forza (BM) necessaria per provocare un allungamento del 5 per cento allo stato umido sono:

     BC (centinewton) maggiore o uguale a 1,3 per radice quadrata di T + 2 T

     BM (centinewton) maggiore o uguale a 0,5 per radice quadrata in T

     di cui T è la massa per unità di lunghezza media espressa in decitex”;

     g) nel n. 25 la descrizione delle fibre è sostituita dalla seguente:

     "Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 per cento in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato";

     h) nel n. 28 la denominazione "Fibra poliammidica" è sostituita da "Poliammidica o nylon";

     i) nel n. 32 la descrizione delle fibre è sostituita dalla seguente:

     "Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)";

     l) la nota "(1)" è sostituita dalla seguente:

     "(1) La denominazione "Lana" di cui al n. 1 può essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al n. 2, terza colonna. Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui all'art. 5, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, della presente legge nonchè a quelli di cui agli articoli 6 e 7, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2";

     m) sono soppressi i rinvii alla nota "(1)"ed il relativo testo.

 

          Art. 10.

     1. Nell'allegato B della legge 26 novembre 1973, n. 883:

     sono soppresse, nel titolo, le parole: "di ripresa";

     il n. 14 è soppresso;

     nel n. 28 ai termini "Poliamidica (6-6)", "Poliamidica 6" e "Poliamidica 11" sono rispettivamente aggiunte le parole: "o nylon";

     nel n. 29 la percentuale del "3" di poliestere filamento, relativamente alla denominazione "filo continuo", è sostituita da "1,50".

 

          Art. 11.

     1. Nell'allegato C della legge 26 novembre 1973, n. 883:

     nel n. 3 la parola "stemmi" è sostituita dalla seguente: "contrassegni";

     nel n. 12 la parola "Tessuti" è sostituita dalle seguenti: "Prodotti tessili";

     è soppresso il n. 16;

     la denominazione del n. 21 è sostituita dalla seguente: "Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi";

     sono aggiunti i seguenti numeri:

     "36. Articoli funerari

     37. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.

     Agli effetti della presente legge sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, ed il cui normale impiego escluda qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo

     38. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche ed articoli tessili d'ortopedia in generale

     39. Articoli tessili, compresi funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato D) destinati normalmente:

     a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;

     b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, ovvero a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli.

     40. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali e di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi).

     41. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand di esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche.

     42. Vele.

     43. Articoli tessili per animali.

     44. Bandiere, stendardi e gagliardetti".

 

          Art. 12.

     1. Nell'allegato D della legge 26 novembre 1973, n. 883:

     il titolo è sostituito dal seguente:

     "Prodotti per cui è obbligatoria soltanto un'etichettatura o stampigliatura globale";

     il n. 12 è sostituito dal seguente:

     "12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al n. 39 dell'allegato C(1)";

     sono aggiunti i seguenti numeri:

     "15. Retine per capelli

     16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini.

     17. Bavaglini; guanti e pannolini per bagno

     18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi un grammo

     19. Cinghie per tendaggi e veneziane";

     è aggiunta la seguente nota "(1)" a piè di pagina:

     "(1) Per tali prodotti venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Fra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici".

 

          Art. 13.

     1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.