§ 69.4.100 - D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:15/11/2017
Numero:190


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE
Art. 4.  Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011
Art. 5.  Autorità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni
Art. 6.  Vigilanza del mercato
Art. 7.  Utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative
Art. 8.  Disposizioni di rinvio
Art. 9.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 10.  Abrogazioni


§ 69.4.100 - D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

(G.U. 20 dicembre 2017, n. 296)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e in particolare l'articolo 3;

     Vista la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;

     Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;

     Visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE;

     Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, recante disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili;

     Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

     Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

     Ritenuto opportuno di dover emanare in un quadro omogeneo le norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni recate dalla citata direttiva 94/11/CE in materia di etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, nonchè del citato regolamento n. 1007/2011 in materia di denominazioni delle fibre tessili ed etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;

     Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

     2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali scorrette di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante Codice del consumo.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, nonchè quelle di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «importatore», «distributore», «operatori economici», «ritiro», «vigilanza del mercato» ed «immissione in libera pratica» di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17 e 19, del regolamento (CE) n. 765/2008.

 

     Art. 3. Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'allegato I della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.

     5. La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al fabbricante o all'importatore che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull'etichetta in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

     7. L'autorità di vigilanza, ove rilevi che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano al provvedimento di cui al comma 7 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

     9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle calzature di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 94/11/CE.

 

     Art. 4. Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette, in violazione all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

     2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, in violazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento di cui al comma 2, fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1007/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonchè riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che, in violazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscano, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.

     9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.

     10. L'autorità di vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, previo  accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.

     11. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

     12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti tessili di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1007/2011.

 

     Art. 5. Autorità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni

     1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto è svolto dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonchè dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. All'accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

     2. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto sono irrogate dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

     3. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 si attua la procedura prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 della legge 26 novembre 1973, n. 883, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515, e di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 194 del 1999, in quanto applicabili.

 

     Art. 6. Vigilanza del mercato

     1. Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui alle disposizioni della direttiva 94/11/CE, nonchè alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonchè della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

     2. Ai fini del monitoraggio, gli organi di controllo di cui all'articolo 5 sono tenuti a fornire al Ministero dello sviluppo economico le notizie di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto.

 

     Art. 7. Utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative

     1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 3 e 4, sono versate su apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

     Art. 8. Disposizioni di rinvio

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 

     Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 10. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194;

     b) articoli 14, 17, 23, 25 e 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;

     c) articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996.